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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 561/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4285/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 543/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 01/02/2018
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 presentava all'Agenzia delle entrate istanza di rimborso delle Imposte dirette (Irpef ed Ilor) pagate nel triennio 1990 - 1992 (art. 9, c. 17, l. n. 289/2002 e ss.mm.ii- c.d. “sisma
'90 in Sicilia").
Maturatosi il c.d. “silenzio rifiuto, lo impugnava dinnanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa la quale, con sentenza n. 543/1/18, accoglieva il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
Proponeva appello la locale Agenzia delle entrate contestando la rimborsabilità delle imposte riferite ai
“redditi da partecipazione in società di persone” (cfr. appello in atti).
Il contribuente si costituiva e resisteva.
Il Giudice del gravame, con sentenza n. 5013/4/19, rigettava l'appello dell'Agenzia (cfr. sentenza di II grado in atti).
L' Agenzia proponeva, quindi, ricorso per Cassazione.
Il contribuente si costituiva con controricorso.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 22256/2023, ha ritenuto che il Giudice di merito dovesse accertare la sussistenza dei requisiti “de minimis” (cfr. Ordinanza in atti).
Il Contribuente ha proposto istanza di riassunzione dinnanzi a questa Corte.
L'Agenzia si è costituita ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' istanza di riassunzione è fondata.
1.- Questo Giudice è chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del regolamento di esenzione “de minimis”.
Dalla documentazione in atti (visure societarie) si evince che i redditi in contestazione si collocano al di fuori delle attività economiche specificamente disciplinate dai regolamenti di settore: pertanto, trova applicazione il regolamento “de minimis” che prevede un “tetto” di € 200.000,00 (duecentomila/00) di aiuti consentiti all'operatore economico. Il rimborso chiesto (“redditi da partecipazione”) ammonta a circa euro 24.000 per il triennio 90 – 91 - 92
(cfr. istanza presentata nel 2009).
2.- Nell'anno di presentazione dell'istanza (2009) e nei due anni precedenti non è stata provata la percezione di (altre) provvidenze pubbliche (“aiuti di Stato”): il rimborso, pertanto, deve ritenersi “sotto soglia”.
In tal senso depone la dichiarazione sostitutiva in atti (cfr. documentazione fascicolo processuale).
3.- La Corte di Cassazione – in una fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame - ha recentemente confermato che, per gli aiuti di Stato concessi prima dell'attivazione del registro nazionale, l'autocertificazione aiuti di stato è una prova valida per dimostrare il rispetto della regola 'de minimis': il Giudice di legittimità ha ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la quale contestava la validità di tale dichiarazione in un caso di rimborso fiscale legato al sisma del 1990 in Sicilia (Cassazione, Ordinanza n. 3455 del 2025).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso per riassunzione è fondato.
La molteplicità e complessità delle questioni involte nel presente giudizio e le sopravvenienze giurisprudenziali, come sopra richiamate, giustificano la compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per riassunzione.
Ritiene la sussistenza dei requisiti de minimis in capo al contribuente in favore del quale si dispone il rimborso di quanto richiesto con l'originario ricorso introduttivo.
Spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio compensate.
Siracusa, 19 gennaio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO AR
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4285/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 543/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 01/02/2018
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 presentava all'Agenzia delle entrate istanza di rimborso delle Imposte dirette (Irpef ed Ilor) pagate nel triennio 1990 - 1992 (art. 9, c. 17, l. n. 289/2002 e ss.mm.ii- c.d. “sisma
'90 in Sicilia").
Maturatosi il c.d. “silenzio rifiuto, lo impugnava dinnanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa la quale, con sentenza n. 543/1/18, accoglieva il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
Proponeva appello la locale Agenzia delle entrate contestando la rimborsabilità delle imposte riferite ai
“redditi da partecipazione in società di persone” (cfr. appello in atti).
Il contribuente si costituiva e resisteva.
Il Giudice del gravame, con sentenza n. 5013/4/19, rigettava l'appello dell'Agenzia (cfr. sentenza di II grado in atti).
L' Agenzia proponeva, quindi, ricorso per Cassazione.
Il contribuente si costituiva con controricorso.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 22256/2023, ha ritenuto che il Giudice di merito dovesse accertare la sussistenza dei requisiti “de minimis” (cfr. Ordinanza in atti).
Il Contribuente ha proposto istanza di riassunzione dinnanzi a questa Corte.
L'Agenzia si è costituita ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' istanza di riassunzione è fondata.
1.- Questo Giudice è chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del regolamento di esenzione “de minimis”.
Dalla documentazione in atti (visure societarie) si evince che i redditi in contestazione si collocano al di fuori delle attività economiche specificamente disciplinate dai regolamenti di settore: pertanto, trova applicazione il regolamento “de minimis” che prevede un “tetto” di € 200.000,00 (duecentomila/00) di aiuti consentiti all'operatore economico. Il rimborso chiesto (“redditi da partecipazione”) ammonta a circa euro 24.000 per il triennio 90 – 91 - 92
(cfr. istanza presentata nel 2009).
2.- Nell'anno di presentazione dell'istanza (2009) e nei due anni precedenti non è stata provata la percezione di (altre) provvidenze pubbliche (“aiuti di Stato”): il rimborso, pertanto, deve ritenersi “sotto soglia”.
In tal senso depone la dichiarazione sostitutiva in atti (cfr. documentazione fascicolo processuale).
3.- La Corte di Cassazione – in una fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame - ha recentemente confermato che, per gli aiuti di Stato concessi prima dell'attivazione del registro nazionale, l'autocertificazione aiuti di stato è una prova valida per dimostrare il rispetto della regola 'de minimis': il Giudice di legittimità ha ritenuto infondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la quale contestava la validità di tale dichiarazione in un caso di rimborso fiscale legato al sisma del 1990 in Sicilia (Cassazione, Ordinanza n. 3455 del 2025).
-Per le argomentazioni che precedono il ricorso per riassunzione è fondato.
La molteplicità e complessità delle questioni involte nel presente giudizio e le sopravvenienze giurisprudenziali, come sopra richiamate, giustificano la compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per riassunzione.
Ritiene la sussistenza dei requisiti de minimis in capo al contribuente in favore del quale si dispone il rimborso di quanto richiesto con l'originario ricorso introduttivo.
Spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio compensate.
Siracusa, 19 gennaio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IO AR