CASS
Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2024, n. 44798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44798 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da D'VA RO, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza in data 17/06/2024 DE Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udite le conclusioni DE Pubblico ministero in persona DE Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità DE ricorso;
udito il difensore, Avv. Vincenzo Laudanno, che ha chiesto l'accoglimento DE ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza DE 17/06/2024 il Tribunale di Napoli ha confermato in sede di riesame quella DE G.i.p. DE Tribunale di Nola in data 28/05/2024, con cui è stata applicata nei confronti di RO D'VA la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al DEitto di corruzione, riferito all'intesa tra il ricorrente, consigliere comunale di Cicciano, e Giovanni OR, DA di tale comune, da Penale Sent. Sez. 6 Num. 44798 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 17/10/2024 un lato, e il costruttore Luigi US dall'altro, per la nomina quale progettista di tale ET, in aggiunta a RO ER, ai fini DEla condivisione dei compensi riferiti alla costruzione nel territorio di Cicciano di alcune villette da parte DEl'impresa facente capo al US. 2. Ha proposto ricorso D'VA tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e alle deduzioni contenute nella memoria depositata. Il Tribunale non si era fatto carico DE rilievo difensivo secondo cui nelle conversazioni intercettate, che avevano visto quale interlocutore ER, costui aveva espresso una valutazione circa il coinvolgimento di D'VA: in concreto il Tribunale, senza dar conto di tale deduzione, aveva finito per trasformare indebitamente la percezione di ER in elemento indiziante a carico di D'VA. 2.2. Con il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alle ragioni difensive espresse nella depositata memoria. In particolare il Tribunale aveva valorizzato un'interlocuzione tra D'VA e l'architetto Buglione, presidente DEla commissione paesaggistica, riguardante la data DEl'invio di una pratica alla Soprintendenza: tale dialogo, nel corso DE quale Buglione aveva menzionato la data DE 4 agosto, era stato riferito alla pratica riguardante US, mentre dalla documentazione allegata risultava che alla data DE 4 e 5 agosto erano state inviate due pratiche diverse, circostanza che il Tribunale non aveva valutato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. 2. Il Tribunale ha ricostruito il compendio indiziario a carico DE ricorrente, facendo riferimento sia a quanto posto a fondamento DEle accuse a carico DE DA OR sia ad elementi specificamente concernenti D'VA, in primo luogo costituiti da conversazioni intercettate, coinvolgenti RO RN. In tale prospettiva va rimarcato che il Tribunale ha esaminato tali conversazioni, rilevando che esse davano conto di colloqui avuti da ER con il ricorrente, incentrate sulla pretesa di inserire come progettista anche ET: a ben guardare, dunque, quelle conversazioni non riflettevano semplici percezioni di ER, ma costituivano la trasposizione di colloqui che sottendevano il ruolo indebitamente svolto dal ricorrente, ruolo che, stando al resoconto DE dialogo, 2 costui non aveva radicalmente negato, a piena conferma DE quadro indiziario a suo carico. 3. D'altro canto con il secondo motivo è stata prospettata l'impropria valorizzazione DEle dichiarazioni rese dall'arch. Buglione, riferite all'interessamento di D'VA per pratiche inviate dalla Commissione paesaggistica alla Sovrintendenza: si è sottolineato che D'VA aveva interesse a due pratiche diverse da quella concernente il progetto riferibile al costruttore US, tanto che alla domanda sulla data DEl'invio alla Sovrintendenza l'arch Buglione aveva fatto riferimento al 4 agosto, quando la pratica riguardante il progetto di US era stata inviata 1'8 agosto. Si tratta anche in questo caso di rilievo inconferente e inidoneo a disarticolare il ragionamento DE Tribunale: in realtà l'arch. Buglione aveva parlato DEle pressioni subite, da lei non gradite, e, quanto al colloquio con D'VA DE 18/10/2021, aveva dichiarato di aver fatto riferimento genericamente alle pratiche inviate alla Sovrintendenza, avendo risposto che non ricordava esattamente la data DEl'invio e che avrebbe controllato, anche se le sembrava che si trattasse DE 4 agosto. Deve comunque aggiungersi che l'arch. Buglione, secondo quanto segnalato dal Tribunale, aveva riferito che D'VA aveva sollecitato l'esame DEle pratiche da parte DEla commissione paesaggistica anche parlando, in presenza DEla stessa Buglione, con il responsabile DEl'UTC Ottello, sollecitazioni peraltro rivoltele in più occasioni sia da D'VA sia dallo stesso DA OR. Si tratta dunque di un quadro indiziario coerente e logicamente ricostruito, tale da suffragare il giudizio formulato dal Tribunale, a fronte DE quale i motivi di ricorso da un lato non si confrontano pienamente con la motivazione e dall'altro risultano DE tutto inidonei a vulnerarlo. 4, Di qui l'inammissibilità DE ricorso, cui consegue la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa DEl'inammissibilità, a quello DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. 3
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. Così deciso il 17/10/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udite le conclusioni DE Pubblico ministero in persona DE Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso per l'inammissibilità DE ricorso;
udito il difensore, Avv. Vincenzo Laudanno, che ha chiesto l'accoglimento DE ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza DE 17/06/2024 il Tribunale di Napoli ha confermato in sede di riesame quella DE G.i.p. DE Tribunale di Nola in data 28/05/2024, con cui è stata applicata nei confronti di RO D'VA la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al DEitto di corruzione, riferito all'intesa tra il ricorrente, consigliere comunale di Cicciano, e Giovanni OR, DA di tale comune, da Penale Sent. Sez. 6 Num. 44798 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIARELLI MASSIMO Data Udienza: 17/10/2024 un lato, e il costruttore Luigi US dall'altro, per la nomina quale progettista di tale ET, in aggiunta a RO ER, ai fini DEla condivisione dei compensi riferiti alla costruzione nel territorio di Cicciano di alcune villette da parte DEl'impresa facente capo al US. 2. Ha proposto ricorso D'VA tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e alle deduzioni contenute nella memoria depositata. Il Tribunale non si era fatto carico DE rilievo difensivo secondo cui nelle conversazioni intercettate, che avevano visto quale interlocutore ER, costui aveva espresso una valutazione circa il coinvolgimento di D'VA: in concreto il Tribunale, senza dar conto di tale deduzione, aveva finito per trasformare indebitamente la percezione di ER in elemento indiziante a carico di D'VA. 2.2. Con il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alle ragioni difensive espresse nella depositata memoria. In particolare il Tribunale aveva valorizzato un'interlocuzione tra D'VA e l'architetto Buglione, presidente DEla commissione paesaggistica, riguardante la data DEl'invio di una pratica alla Soprintendenza: tale dialogo, nel corso DE quale Buglione aveva menzionato la data DE 4 agosto, era stato riferito alla pratica riguardante US, mentre dalla documentazione allegata risultava che alla data DE 4 e 5 agosto erano state inviate due pratiche diverse, circostanza che il Tribunale non aveva valutato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico e comunque manifestamente infondato. 2. Il Tribunale ha ricostruito il compendio indiziario a carico DE ricorrente, facendo riferimento sia a quanto posto a fondamento DEle accuse a carico DE DA OR sia ad elementi specificamente concernenti D'VA, in primo luogo costituiti da conversazioni intercettate, coinvolgenti RO RN. In tale prospettiva va rimarcato che il Tribunale ha esaminato tali conversazioni, rilevando che esse davano conto di colloqui avuti da ER con il ricorrente, incentrate sulla pretesa di inserire come progettista anche ET: a ben guardare, dunque, quelle conversazioni non riflettevano semplici percezioni di ER, ma costituivano la trasposizione di colloqui che sottendevano il ruolo indebitamente svolto dal ricorrente, ruolo che, stando al resoconto DE dialogo, 2 costui non aveva radicalmente negato, a piena conferma DE quadro indiziario a suo carico. 3. D'altro canto con il secondo motivo è stata prospettata l'impropria valorizzazione DEle dichiarazioni rese dall'arch. Buglione, riferite all'interessamento di D'VA per pratiche inviate dalla Commissione paesaggistica alla Sovrintendenza: si è sottolineato che D'VA aveva interesse a due pratiche diverse da quella concernente il progetto riferibile al costruttore US, tanto che alla domanda sulla data DEl'invio alla Sovrintendenza l'arch Buglione aveva fatto riferimento al 4 agosto, quando la pratica riguardante il progetto di US era stata inviata 1'8 agosto. Si tratta anche in questo caso di rilievo inconferente e inidoneo a disarticolare il ragionamento DE Tribunale: in realtà l'arch. Buglione aveva parlato DEle pressioni subite, da lei non gradite, e, quanto al colloquio con D'VA DE 18/10/2021, aveva dichiarato di aver fatto riferimento genericamente alle pratiche inviate alla Sovrintendenza, avendo risposto che non ricordava esattamente la data DEl'invio e che avrebbe controllato, anche se le sembrava che si trattasse DE 4 agosto. Deve comunque aggiungersi che l'arch. Buglione, secondo quanto segnalato dal Tribunale, aveva riferito che D'VA aveva sollecitato l'esame DEle pratiche da parte DEla commissione paesaggistica anche parlando, in presenza DEla stessa Buglione, con il responsabile DEl'UTC Ottello, sollecitazioni peraltro rivoltele in più occasioni sia da D'VA sia dallo stesso DA OR. Si tratta dunque di un quadro indiziario coerente e logicamente ricostruito, tale da suffragare il giudizio formulato dal Tribunale, a fronte DE quale i motivi di ricorso da un lato non si confrontano pienamente con la motivazione e dall'altro risultano DE tutto inidonei a vulnerarlo. 4, Di qui l'inammissibilità DE ricorso, cui consegue la condanna DE ricorrente al pagamento DEle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa DEl'inammissibilità, a quello DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. 3
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla Cassa DEle ammende. Così deciso il 17/10/2024