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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 88 del 14.2.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 70 / 2023 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sergio Lalli;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Matteo Forconi;
Parte resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Accertato e dichiarato che parte ricorrente svolgeva il suo lavoro dalle ore 5.00 alle ore 18.00 per sei giorni lavorativi la settimana, compreso il sabato ➢ Accertato e dichiarato che non vi è stato alcun richiamo scritto relativamente alle contestazioni degli pneumatici del 18.10.2022 e 03.11.2022 e quanto alla prima (relativa al danno alla ralla) del
07.10.2022 non vi è stato alcun richiamo scritto e se qualora si dovesse ritenere l'esistenza di detto richiamo certamente, come indicato da controparte, trattasi di secondo richiamo ➢ Accertato e dichiarato che il primo richiamo, secondo controparte, è contenuto nella lettera di contestazione, si chiede che il Giudice dichiari il vizio di procedura della prima sanzione in quanto adottato il provvedimento disciplinare (richiamo scritto) prima di aver sentito le difese del ricorrente. ➢
Accertato e dichiarato che le trattenute per risarcimento danni operate nelle buste paga dei mesi di Ottobre e Novembre 2022 per l'importo complessivo di € 991,25 sono del tutto illegittime /nulle ➢ Voglia conseguentemente condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per le casuali di cui in premessa a Controparte_1 pagare alla parte ricorren te la complessiva somma di Euro 6.016,43, di cui € 5.025,18 a titolo di differenze retributive meglio quantificate in narrativa (o somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa in applicazione dell'art. 36 Cost.) ed € 991,25 a titolo di trat tenute illegittimamente operate in busta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate come per legge dalle singole scadenze al saldo effettivo;
➢ Voglia conseguentemente condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per le casuali di cui in premessa a Controparte_1 pagare agli Istituti di assistenza e previdenza la complessiva somma che dovrà essere versata per l'omessa corresponsione dei contributi come per legge dovuti. Con vittoria di spese in distrazione al procuratore anticipante.
Resistente: 1) in tesi, rigettare il ricorso ex adverso proposto per le motivazioni su esposte;
2) nella denegata e non creduta ipotesi, anche solo di parziale accoglimento delle avverse pretese, comunque, ridurre l'importo richiesto in quella minore somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria. 3) In ogni caso con vittoria di spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesse.
Il sig. , dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della società Pt_1 CP_1 dal 19.3.2021 al 22.11.2022 con mansioni di autista (ed inquadramento al livello 3° S CCNL
[...] applicato), agisce al fine di ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive dovute per la dedotta osservanza di un orario maggiore rispetto a quello retribuito.
Sostiene, in particolare, lo svolgimento di un orario lavorativo dalle 5 del mattino alle ore 18:00 per sei giorni la settimana (dal lunedì al sabato), allegando allo scopo rapporti di guida per gli ultimi mesi del rapporto lavorativo e quantificando il dovuto in €. 5.025,18.
Richiede, inoltre, la restituzione delle somme trattenute in busta paga nei mesi di ottobre e novembre 2022, per 991,25 euro, effettuata dal datore di lavoro per asseriti danni al veicolo. Contesta, in particolare, la violazione dell'art. 32 CCNL Autotrasporto (per aver il datore operato la CP_2 trattenuta senza una preventiva adozione di un provvedimento disciplinare, specificando l'entità del danno) e, comunque, la sussistenza della condotta di danneggiamento contestata.
Si è costituita la società al fine di contrastare la pretesa attrice. Dopo aver Controparte_1 contestato le risultanze delle copie dei dischi tachigrafici, in quanto predisposte in modo da individuare in orario lavorativo i tempi di attesa o di pausa (e, per questo, da ritenersi inattendibili), il datore di lavoro nega lo svolgimento di un orario di lavoro diverso da quello retribuito.
Deduce inoltre la sussistenza e la riferibilità al lavoratore dei danni contestati ed il rispetto del requisito previsto dall'art. 32 CCNL, attesa l'adozione di provvedimenti disciplinari.
Pag. 2 di 7 La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con prova testimoniale.
All'udienza del 14.2.2025, la causa è stata discussa e decisa con pubblicazione del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Merito della domanda.
Il ricorso risulta parzialmente suscettibile di accoglimento, in quanto la domanda di restituzione delle trattenute operate dal datore di lavoro risulta fondata, laddove quella diretta al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario non risulta suscettibile di accoglimento.
Differenze retributive per lavoro straordinario.
Pare utile rammentare che lo svolgimento di lavoro straordinario non retribuito, soggiace, come noto, ad una stringente regola di riparto, per cui grava sul lavoratore provare rigorosamente la prestazione svolta oltre l'orario contrattuale e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass., n. 16150/2018 e successive conformi, tra cui Cass., n. 19320/2022).
Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, ovverosia dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Tale principio costituisce, del resto, proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Va al riguardo osservato che, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 19.11.2007 n. 234, attuativo della Direttiva
2002/15/CE (richiamata nelle difese di parte resistente), concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti, si considera quale orario di lavoro "ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia: 1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure
Pag. 3 di 7 conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali", mentre ne sono esclusi i periodi di interruzione dalla guida, i riposi intermedi e i periodi di riposo nonché, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) del medesimo articolo.
Si tratta, in particolare, dei "periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori", fra i quali quelli in cui "il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione".
Nel caso di specie, la ricostruzione del ricorrente si scontra con una genericità del quadro istruttorio e documentale non idoneo a fornire robustezza alle proprie asserzioni, in particolare, sulle modalità e tempi dell'attività del ricorrente nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, degli eventuali tempi di attesa in fase di scarico, dei periodi di disponibilità o riposo tra un viaggio e l'altro.
Il testimone quand'anche fosse ritenuto attendibile (e l'aver in atto una controversia Testimone_1 sempre per differenze retributive a titolo di straordinario non conforta certamente tale giudizio), si è limitato ad indicare, peraltro in maniera molto generica e con un range di variabilità piuttosto ampio in termini di ore, quando vedeva il ricorrente al mattino (indicato, appunto, tuttavia un orario variabile di ore, individuando, le sei, ma anche le cinque o le quattro del mattino) ed al ritorno (in cui vedeva il ricorrente “spesso” individuando come orario di fine lavoro non le 18, come invece sostenuto in ricorso, ma molto più tardi).
Anche il testimone seppur dotato certamente di sicura attendibilità per non aver alcuna Tes_2 controversia in atto con la resistente, si è limitato ad individuare l'orario di inizio e di fine dell'attività lavorativa, senza soffermarsi, come naturale, sull'effettiva attività nell'arco della giornata e limitandosi ad individuare ulteriori non meglio precisate “attività” svolte dopo l'orario di rientro (quando avveniva alle 17:30) e pur contenute nell'orario di lavoro. Il teste difatti si è limitato a dichiarare che “se si rientrava alle 17.30, c'era sempre qualcosa da fare e quindi prima delle 19 non si finiva il lavoro. Questi incombenti venivano dati
a tutti coloro che rientravano prima quindi anche al ricorrente. In linea di massima si facevano due viaggi al giorno, poi veniva inserito anche qualcosa nel locale per riempire la giornata lavorativa, sempre rispettando gli orari”.
Non è quindi in alcun modo emerso in cosa effettivamente consistessero tali ulteriori attività
(rispetto alle mansioni tipiche di autista) e per quanto tempo si prolungassero rispetto all'orario lavorativo, che il teste assume comunque contenute nell'orario di lavoro standard.
Il teste a negato che il ricorrente si occupasse di carico e scarico, individuando come tempo Tes_3 di attesa possibile unicamente quello durante le operazioni presso il porto. La circostanza è confermata,
Pag. 4 di 7 indirettamente, dal teste (che non ha lavorato direttamente con il ricorrente ma ha parlato di un Tes_4 generale modus operandi), il quale ha dichiarato che gli autisti non sono chiamati ad effettuare le operazioni di carico e scarico, ma “hanno l'obbligo di partire il container e poi parcheggiano il camion”. Ha quindi individuato il tempo di attesa variabile e deputato alla presenza o meno di altri camion in fila e ulteriori attività comunque contenute in un tempo non rilevante (“Di solito se uno non ha un T1 che deve fare la dogana e quindi prende più tempo, in un quarto d'ora massimo venti minuti si viene via. L'unico carico e scarico un po' più complicato è quando arriviamo ai porti, se noi entriamo con pieno in porto, noi dobbiamo allentare i twist, in modo che la gru poi può agganciare il container. Quando si ricarica il container, si entra in posizione, la gru (se disponibile, altrimenti il tempo di attesa è di circa 20 minuti) scarica il container, si chiudono i twist e si esce dal porto”).
A fronte di tali risultanze, non soccorrono i dischi cronotachigrafici, in quanto (anche senza tener conto della contestazione datoriale) attestano solo i tempi in cui il mezzo è stato effettivamente movimentato, laddove, invece, costituisce specifico onere del ricorrente dimostrare di essere stato impegnato in attività integranti lavoro effettivo anche nei periodi intermedi o in quelli in cui, pur non essendo alla guida, lo stesso ha individuato lo svolgimento di altre attività lavorative.
Anche quindi a voler ritenere la congruità degli stessi rispetto all'effettivo dispiegarsi del rapporto di lavoro, né le allegazioni del ricorrente né quanto emerso dall'istruttoria consentono di individuare le attività lavorative diverse ulteriori, rispetto alla conduzione del mezzo, in cui il ricorrente risulterebbe essere impegnato, non occupandosi il lavoratore né di carico e di scarico ed impegnando le uniche attività ulteriori emerse nel corso dell'istruttoria (e non genericamente addotte, come si è avuto modo di dire con riferimento alla testimonianza di non un tempo di lavoro effettivamente Tes_2 apprezzabile, ma contenuto comunque in un tempo molto inferiore alle ore registrate come ulteriori attività.
La domanda, pertanto, sul punto non risulta provata.
Sulle trattenute in busta paga.
Il ricorso, sul punto, risulta suscettibile di accoglimento.
Il datore di lavoro risulta aver adottato le trattenute di cui si discute collegandole a danneggiamenti effettuati dal lavoratore nel corso della mansione lavorativa. Tali danneggiamenti sono enucleati nelle seguenti contestazioni disciplinari (punto 5 della memoria di costituzione, p. 2 e p. 8, di seguito riassunto per quanto di interesse):
- contestazione del 13.09.2022, giustificazioni del 16.09.2022 inviate dall'avv. Lalli, adozione provvedimento disciplinare di un “richiamo scritto” del 23.09.2022 (doc.3 Contestazione, giustificazioni e provvedimento del settembre 2022). Tale contestazione, tuttavia, non quantifica alcun danno nei confronti del dipendente;
Pag. 5 di 7 - contestazione del 7.10.2022, giustificazioni del 13.10.2022 inviate dall'avv. Lalli, adozione provvedimento disciplinare del “richiamo” del 18.10.2022, avente ad oggetto lo strappo del plexiglass della ralla del camion;
- contestazione del 18.10.2022, giustificazioni del 21.10.2022 inviate dalla , Controparte_3 adozione provvedimento disciplinare della “multa” del 28.10.2022, avente ad oggetto il danno ad uno pneumatico per aver urtato un marciapiede;
- contestazione del 3.11.2022, giustificazioni del 9.11.2022 inviate dalla , Controparte_3 adozione provvedimento disciplinare di una “multa” del 18.11.2022 avente ad oggetto una ruota danneggiata.
Al di là delle questioni circa l'effettivo rispetto della procedura prevista dall'art. 32 CCNL applicato al rapporto (soprattutto, in punto di invio del provvedimento disciplinare al ricorrente), il datore di lavoro non ha fornito prova adeguata del fatto disciplinare per come strutturato, con particolare riferimento alla riconducibilità dell'evento ad una negligenza del lavoratore.
Questo in quanto:
- Le foto allegate, peraltro inviate dallo stesso ricorrente secondo quanto rappresentato dallo stesso datore di lavoro, nulla dicono in punto di ricostruzione della dinamica che ha portato al danneggiamento degli pneumatici o dell'automezzo in generale e, pertanto, di una negligenza dell'autista in una manovra o nell'esecuzione dell'incarico (gli screenshot della conversazione whatsapp nulla evidenziano in merito, se non deduzioni o asserzioni dello stesso datore di lavoro);
- Le giustificazioni fornite dal lavoratore non contengono elementi confessori di una negligenza nell'esecuzione dell'attività di conduzione del mezzo;
- Nessuno dei due testimoni individuati dalla stessa parte resistente ha saputo riferire alcunché in proposito (il teste non conosce, né ha mai lavorato con il ricorrente, il teste on Tes_4 Tes_3 ricorda di danni provocati dal sig. ). Pt_1
Ne deriva che, in assenza di prova della riconducibilità del danneggiamento a negligenza del dipendente, risulta fondata la domanda di restituzione delle trattenute in busta paga. Alle somme trattenute dovranno aggiungersi gli interessi e la rivalutazione dal giorno della trattenuta al saldo.
Regolarizzazione.
Deve rilevarsi, in ossequio al principio della ragione più liquida (tale da rendere un'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti previdenziali potenzialmente coinvolti ai sensi dell'art. 102 c.p.c. lesiva del principio di ragionevole durata del procedimento), l'estrema genericità, con
Pag. 6 di 7 conseguente inammissibilità, della domanda (formulata peraltro soltanto nelle conclusioni senza una specifica allegazione dei relativi termini e verso quali enti la stessa sarebbe indirizzata), di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva (cfr. Cass., sez. un., n. 23542 del 2015 e successive conformi, tra cui Cass., n. 5947 del 2018 e, da ultimo, Cass., n. 15676 del 2020). La domanda in questione, peraltro, risulterebbe comunque collegata alle differenze retributive per lavoro straordinario, in questa sede non dimostrata.
Spese del giudizio.
In punto di spese del giudizio, occorre valorizzare l'accoglimento parziale delle ragioni del ricorrente ed il comportamento processuale della convenuta, che ha accettato l'ipotesi conciliativa formulata dal giudice, avente ad oggetto il riconoscimento di una somma (€. 1.100,00 oltre ad un contributo iniziale alle spese del giudizio), di fatto sostanzialmente quasi coincidente, se si considerano gli accessori
(interessi e rivalutazione), alla presente condanna.
Tale ultimo elemento deve essere sicuramente valorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 420 c.p.c. come interpretato dalla Corte Cost. (sentenza n. 268 del 2020), con conseguente compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società resistente alla ripetizione delle trattenute effettuate nei confronti del lavoratore e quantificate in euro 991,25, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della trattenuta al saldo;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 14 febbraio 2025 – il 14 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 70 / 2023 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sergio Lalli;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Matteo Forconi;
Parte resistente
Oggetto: differenze retributive.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Accertato e dichiarato che parte ricorrente svolgeva il suo lavoro dalle ore 5.00 alle ore 18.00 per sei giorni lavorativi la settimana, compreso il sabato ➢ Accertato e dichiarato che non vi è stato alcun richiamo scritto relativamente alle contestazioni degli pneumatici del 18.10.2022 e 03.11.2022 e quanto alla prima (relativa al danno alla ralla) del
07.10.2022 non vi è stato alcun richiamo scritto e se qualora si dovesse ritenere l'esistenza di detto richiamo certamente, come indicato da controparte, trattasi di secondo richiamo ➢ Accertato e dichiarato che il primo richiamo, secondo controparte, è contenuto nella lettera di contestazione, si chiede che il Giudice dichiari il vizio di procedura della prima sanzione in quanto adottato il provvedimento disciplinare (richiamo scritto) prima di aver sentito le difese del ricorrente. ➢
Accertato e dichiarato che le trattenute per risarcimento danni operate nelle buste paga dei mesi di Ottobre e Novembre 2022 per l'importo complessivo di € 991,25 sono del tutto illegittime /nulle ➢ Voglia conseguentemente condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per le casuali di cui in premessa a Controparte_1 pagare alla parte ricorren te la complessiva somma di Euro 6.016,43, di cui € 5.025,18 a titolo di differenze retributive meglio quantificate in narrativa (o somma maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa in applicazione dell'art. 36 Cost.) ed € 991,25 a titolo di trat tenute illegittimamente operate in busta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate come per legge dalle singole scadenze al saldo effettivo;
➢ Voglia conseguentemente condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per le casuali di cui in premessa a Controparte_1 pagare agli Istituti di assistenza e previdenza la complessiva somma che dovrà essere versata per l'omessa corresponsione dei contributi come per legge dovuti. Con vittoria di spese in distrazione al procuratore anticipante.
Resistente: 1) in tesi, rigettare il ricorso ex adverso proposto per le motivazioni su esposte;
2) nella denegata e non creduta ipotesi, anche solo di parziale accoglimento delle avverse pretese, comunque, ridurre l'importo richiesto in quella minore somma che dovesse risultare dovuta all'esito dell'istruttoria. 3) In ogni caso con vittoria di spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesse.
Il sig. , dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze della società Pt_1 CP_1 dal 19.3.2021 al 22.11.2022 con mansioni di autista (ed inquadramento al livello 3° S CCNL
[...] applicato), agisce al fine di ottenere la condanna al pagamento delle differenze retributive dovute per la dedotta osservanza di un orario maggiore rispetto a quello retribuito.
Sostiene, in particolare, lo svolgimento di un orario lavorativo dalle 5 del mattino alle ore 18:00 per sei giorni la settimana (dal lunedì al sabato), allegando allo scopo rapporti di guida per gli ultimi mesi del rapporto lavorativo e quantificando il dovuto in €. 5.025,18.
Richiede, inoltre, la restituzione delle somme trattenute in busta paga nei mesi di ottobre e novembre 2022, per 991,25 euro, effettuata dal datore di lavoro per asseriti danni al veicolo. Contesta, in particolare, la violazione dell'art. 32 CCNL Autotrasporto (per aver il datore operato la CP_2 trattenuta senza una preventiva adozione di un provvedimento disciplinare, specificando l'entità del danno) e, comunque, la sussistenza della condotta di danneggiamento contestata.
Si è costituita la società al fine di contrastare la pretesa attrice. Dopo aver Controparte_1 contestato le risultanze delle copie dei dischi tachigrafici, in quanto predisposte in modo da individuare in orario lavorativo i tempi di attesa o di pausa (e, per questo, da ritenersi inattendibili), il datore di lavoro nega lo svolgimento di un orario di lavoro diverso da quello retribuito.
Deduce inoltre la sussistenza e la riferibilità al lavoratore dei danni contestati ed il rispetto del requisito previsto dall'art. 32 CCNL, attesa l'adozione di provvedimenti disciplinari.
Pag. 2 di 7 La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con prova testimoniale.
All'udienza del 14.2.2025, la causa è stata discussa e decisa con pubblicazione del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Merito della domanda.
Il ricorso risulta parzialmente suscettibile di accoglimento, in quanto la domanda di restituzione delle trattenute operate dal datore di lavoro risulta fondata, laddove quella diretta al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario non risulta suscettibile di accoglimento.
Differenze retributive per lavoro straordinario.
Pare utile rammentare che lo svolgimento di lavoro straordinario non retribuito, soggiace, come noto, ad una stringente regola di riparto, per cui grava sul lavoratore provare rigorosamente la prestazione svolta oltre l'orario contrattuale e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi (Cass., n. 16150/2018 e successive conformi, tra cui Cass., n. 19320/2022).
Difatti, al giudice deve essere fornita non già genericamente la prova dell'an, ovverosia dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Tale principio costituisce, del resto, proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro "in eccedenza" rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Va al riguardo osservato che, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 19.11.2007 n. 234, attuativo della Direttiva
2002/15/CE (richiamata nelle difese di parte resistente), concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti, si considera quale orario di lavoro "ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia: 1) il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In particolare tali operazioni comprendono: la guida, il carico e lo scarico, la supervisione della salita o discesa di passeggeri dal veicolo, la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del carico e dei passeggeri o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative di polizia, di dogana, o altro;
2) i periodi di tempo durante i quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure
Pag. 3 di 7 conformemente alle condizioni generali negoziate tra le parti sociali", mentre ne sono esclusi i periodi di interruzione dalla guida, i riposi intermedi e i periodi di riposo nonché, fatte salve le clausole di indennizzo o limitazione di tali periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di cui alla lettera b) del medesimo articolo.
Si tratta, in particolare, dei "periodi diversi dai riposi intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori", fra i quali quelli in cui "il lavoratore mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di circolazione".
Nel caso di specie, la ricostruzione del ricorrente si scontra con una genericità del quadro istruttorio e documentale non idoneo a fornire robustezza alle proprie asserzioni, in particolare, sulle modalità e tempi dell'attività del ricorrente nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, degli eventuali tempi di attesa in fase di scarico, dei periodi di disponibilità o riposo tra un viaggio e l'altro.
Il testimone quand'anche fosse ritenuto attendibile (e l'aver in atto una controversia Testimone_1 sempre per differenze retributive a titolo di straordinario non conforta certamente tale giudizio), si è limitato ad indicare, peraltro in maniera molto generica e con un range di variabilità piuttosto ampio in termini di ore, quando vedeva il ricorrente al mattino (indicato, appunto, tuttavia un orario variabile di ore, individuando, le sei, ma anche le cinque o le quattro del mattino) ed al ritorno (in cui vedeva il ricorrente “spesso” individuando come orario di fine lavoro non le 18, come invece sostenuto in ricorso, ma molto più tardi).
Anche il testimone seppur dotato certamente di sicura attendibilità per non aver alcuna Tes_2 controversia in atto con la resistente, si è limitato ad individuare l'orario di inizio e di fine dell'attività lavorativa, senza soffermarsi, come naturale, sull'effettiva attività nell'arco della giornata e limitandosi ad individuare ulteriori non meglio precisate “attività” svolte dopo l'orario di rientro (quando avveniva alle 17:30) e pur contenute nell'orario di lavoro. Il teste difatti si è limitato a dichiarare che “se si rientrava alle 17.30, c'era sempre qualcosa da fare e quindi prima delle 19 non si finiva il lavoro. Questi incombenti venivano dati
a tutti coloro che rientravano prima quindi anche al ricorrente. In linea di massima si facevano due viaggi al giorno, poi veniva inserito anche qualcosa nel locale per riempire la giornata lavorativa, sempre rispettando gli orari”.
Non è quindi in alcun modo emerso in cosa effettivamente consistessero tali ulteriori attività
(rispetto alle mansioni tipiche di autista) e per quanto tempo si prolungassero rispetto all'orario lavorativo, che il teste assume comunque contenute nell'orario di lavoro standard.
Il teste a negato che il ricorrente si occupasse di carico e scarico, individuando come tempo Tes_3 di attesa possibile unicamente quello durante le operazioni presso il porto. La circostanza è confermata,
Pag. 4 di 7 indirettamente, dal teste (che non ha lavorato direttamente con il ricorrente ma ha parlato di un Tes_4 generale modus operandi), il quale ha dichiarato che gli autisti non sono chiamati ad effettuare le operazioni di carico e scarico, ma “hanno l'obbligo di partire il container e poi parcheggiano il camion”. Ha quindi individuato il tempo di attesa variabile e deputato alla presenza o meno di altri camion in fila e ulteriori attività comunque contenute in un tempo non rilevante (“Di solito se uno non ha un T1 che deve fare la dogana e quindi prende più tempo, in un quarto d'ora massimo venti minuti si viene via. L'unico carico e scarico un po' più complicato è quando arriviamo ai porti, se noi entriamo con pieno in porto, noi dobbiamo allentare i twist, in modo che la gru poi può agganciare il container. Quando si ricarica il container, si entra in posizione, la gru (se disponibile, altrimenti il tempo di attesa è di circa 20 minuti) scarica il container, si chiudono i twist e si esce dal porto”).
A fronte di tali risultanze, non soccorrono i dischi cronotachigrafici, in quanto (anche senza tener conto della contestazione datoriale) attestano solo i tempi in cui il mezzo è stato effettivamente movimentato, laddove, invece, costituisce specifico onere del ricorrente dimostrare di essere stato impegnato in attività integranti lavoro effettivo anche nei periodi intermedi o in quelli in cui, pur non essendo alla guida, lo stesso ha individuato lo svolgimento di altre attività lavorative.
Anche quindi a voler ritenere la congruità degli stessi rispetto all'effettivo dispiegarsi del rapporto di lavoro, né le allegazioni del ricorrente né quanto emerso dall'istruttoria consentono di individuare le attività lavorative diverse ulteriori, rispetto alla conduzione del mezzo, in cui il ricorrente risulterebbe essere impegnato, non occupandosi il lavoratore né di carico e di scarico ed impegnando le uniche attività ulteriori emerse nel corso dell'istruttoria (e non genericamente addotte, come si è avuto modo di dire con riferimento alla testimonianza di non un tempo di lavoro effettivamente Tes_2 apprezzabile, ma contenuto comunque in un tempo molto inferiore alle ore registrate come ulteriori attività.
La domanda, pertanto, sul punto non risulta provata.
Sulle trattenute in busta paga.
Il ricorso, sul punto, risulta suscettibile di accoglimento.
Il datore di lavoro risulta aver adottato le trattenute di cui si discute collegandole a danneggiamenti effettuati dal lavoratore nel corso della mansione lavorativa. Tali danneggiamenti sono enucleati nelle seguenti contestazioni disciplinari (punto 5 della memoria di costituzione, p. 2 e p. 8, di seguito riassunto per quanto di interesse):
- contestazione del 13.09.2022, giustificazioni del 16.09.2022 inviate dall'avv. Lalli, adozione provvedimento disciplinare di un “richiamo scritto” del 23.09.2022 (doc.3 Contestazione, giustificazioni e provvedimento del settembre 2022). Tale contestazione, tuttavia, non quantifica alcun danno nei confronti del dipendente;
Pag. 5 di 7 - contestazione del 7.10.2022, giustificazioni del 13.10.2022 inviate dall'avv. Lalli, adozione provvedimento disciplinare del “richiamo” del 18.10.2022, avente ad oggetto lo strappo del plexiglass della ralla del camion;
- contestazione del 18.10.2022, giustificazioni del 21.10.2022 inviate dalla , Controparte_3 adozione provvedimento disciplinare della “multa” del 28.10.2022, avente ad oggetto il danno ad uno pneumatico per aver urtato un marciapiede;
- contestazione del 3.11.2022, giustificazioni del 9.11.2022 inviate dalla , Controparte_3 adozione provvedimento disciplinare di una “multa” del 18.11.2022 avente ad oggetto una ruota danneggiata.
Al di là delle questioni circa l'effettivo rispetto della procedura prevista dall'art. 32 CCNL applicato al rapporto (soprattutto, in punto di invio del provvedimento disciplinare al ricorrente), il datore di lavoro non ha fornito prova adeguata del fatto disciplinare per come strutturato, con particolare riferimento alla riconducibilità dell'evento ad una negligenza del lavoratore.
Questo in quanto:
- Le foto allegate, peraltro inviate dallo stesso ricorrente secondo quanto rappresentato dallo stesso datore di lavoro, nulla dicono in punto di ricostruzione della dinamica che ha portato al danneggiamento degli pneumatici o dell'automezzo in generale e, pertanto, di una negligenza dell'autista in una manovra o nell'esecuzione dell'incarico (gli screenshot della conversazione whatsapp nulla evidenziano in merito, se non deduzioni o asserzioni dello stesso datore di lavoro);
- Le giustificazioni fornite dal lavoratore non contengono elementi confessori di una negligenza nell'esecuzione dell'attività di conduzione del mezzo;
- Nessuno dei due testimoni individuati dalla stessa parte resistente ha saputo riferire alcunché in proposito (il teste non conosce, né ha mai lavorato con il ricorrente, il teste on Tes_4 Tes_3 ricorda di danni provocati dal sig. ). Pt_1
Ne deriva che, in assenza di prova della riconducibilità del danneggiamento a negligenza del dipendente, risulta fondata la domanda di restituzione delle trattenute in busta paga. Alle somme trattenute dovranno aggiungersi gli interessi e la rivalutazione dal giorno della trattenuta al saldo.
Regolarizzazione.
Deve rilevarsi, in ossequio al principio della ragione più liquida (tale da rendere un'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti previdenziali potenzialmente coinvolti ai sensi dell'art. 102 c.p.c. lesiva del principio di ragionevole durata del procedimento), l'estrema genericità, con
Pag. 6 di 7 conseguente inammissibilità, della domanda (formulata peraltro soltanto nelle conclusioni senza una specifica allegazione dei relativi termini e verso quali enti la stessa sarebbe indirizzata), di condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva (cfr. Cass., sez. un., n. 23542 del 2015 e successive conformi, tra cui Cass., n. 5947 del 2018 e, da ultimo, Cass., n. 15676 del 2020). La domanda in questione, peraltro, risulterebbe comunque collegata alle differenze retributive per lavoro straordinario, in questa sede non dimostrata.
Spese del giudizio.
In punto di spese del giudizio, occorre valorizzare l'accoglimento parziale delle ragioni del ricorrente ed il comportamento processuale della convenuta, che ha accettato l'ipotesi conciliativa formulata dal giudice, avente ad oggetto il riconoscimento di una somma (€. 1.100,00 oltre ad un contributo iniziale alle spese del giudizio), di fatto sostanzialmente quasi coincidente, se si considerano gli accessori
(interessi e rivalutazione), alla presente condanna.
Tale ultimo elemento deve essere sicuramente valorizzato ai sensi e per gli effetti dell'art. 420 c.p.c. come interpretato dalla Corte Cost. (sentenza n. 268 del 2020), con conseguente compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società resistente alla ripetizione delle trattenute effettuate nei confronti del lavoratore e quantificate in euro 991,25, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della trattenuta al saldo;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 14 febbraio 2025 – il 14 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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