Art. 15.
Nell' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e' aggiunto il seguente comma:
"I capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi".
Nell' articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e' aggiunto il seguente comma:
"I capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi".