Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1098
CGT1
Sentenza 24 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    Il giudice ha ritenuto che il termine di prescrizione non fosse decorso, considerando la sospensione dei termini per gli accertamenti tributari disposta dal DL 18/2020, la quale si applica anche agli enti locali e ai tributi locali come l'IMU.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il giudice ha respinto questa doglianza, ritenendo che l'avviso di accertamento fosse completo di tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Mancanza di sottoscrizione

    Il giudice ha respinto questa doglianza, evidenziando che la firma autografa era stata sostituita con una firma a stampa, in conformità alla normativa applicata e con espressa menzione della determina dirigenziale di autorizzazione.

  • Rigettato
    Assenza di informazioni sui motivi dell'iscrizione a ruolo

    Il giudice ha respinto questa doglianza, ritenendo che l'avviso di accertamento fosse completo di tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni della pretesa tributaria.

  • Rigettato
    Erroneità del calcolo degli interessi

    Il giudice ha respinto questa doglianza, ritenendo che l'avviso di accertamento fosse completo di tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni della pretesa tributaria, inclusi gli importi dovuti e il tasso applicato per il calcolo degli interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1098
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1098
    Data del deposito : 24 gennaio 2026

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