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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1098/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MM FA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7238/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2803 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 526/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 15/4/2025 al Comune di Acerra, impugna avviso di accertamento notificato il 28/2/2025 relativo ad IMU 2019 per complessivi € 1137,00. A sostegno del ricorso deduce la prescrizione quinquennale, il difetto di motivazione, la mancanza di sottoscrizione, l'assenza di informazioni sui motivi dell'iscrizione a ruolo, l'erroneità del calcolo degli interessi. Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva il Comune di Acerra che deduceva di aver notificato l'atto nel termine di legge, come prorogato per effetto dell'art. 67 DL 18/2020. Deduce ancora la completezza dell'atto e la corretta indicazione del funzionario responsabile. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 3/12/2025 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Premesso che sono senz'altro da respingere le doglianze afferenti al contenuto dell'atto, in quanto questo risulta completo di tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni della pretesa, ovvero immobile tassato, imponibile, aliquota, titolo legittimante, importi dovuti, tasso applicato per il calcolo degli interessi, ragioni della pretesa (omissione di pagamento). Sono altresì richiamate tutte le norme primarie e secondarie applicate e gli atti amministrativi generali che regolano il tributo, tutti atti che beneficiano di conoscenza legale e che non devono essere allegati.
E', altresì, indicato il funzionario responsabile e la firma autografa è sostituita con la firma a stampa, con espressa menzione della normativa applicata e della determina dirigenziale di autorizzazione.
Ultima questione che residua è quella relativa alla prescrizione del tributo. Il termine di cinque anni previsto a pena di decadenza, in materia di IMU, decorre dal 31 dicembre dell'anno oggetto di tassazione, sicchè dovrebbe dirsi decorso il 31 dicembre del 2024. Senonchè, a prescindere dalla considerazione che entro tale termine è necessario che l'atto venga consegnato per la notifica, ma non anche ricevuto (vedi Cass. SU 40543/2021), va detto che per effetto dell'art. 67 DL 18/2020 tutti i termini per gli accertamenti tributari, compreso quelli a carico degli enti locali, sono rimasti sospesi per la durata di 85 giorni. Tale effetto sospensivo opera per tutte le procedure di accertamento, a prescindere dalla circostanza che per le stesse dovessero o meno compiersi attività nel periodo corrente dal 8 marzo al 31 maggio 2020 (Cass. 960/2025). Infine la Suprema Corte, con sentenza 21765/2025 (non massimata), ha chiaramente esteso l'operatività di tale generalizzata sospensione agli accertamenti relativi ai tributi locali
(nel caso sub iudice si trattava proprio di IMU). Peraltro tale conclusione, fondata sul tenore letterale degli artt. 67 e 68 comma 2 dl 8/2020, i quali fanno riferimento a “enti impositori” il primo e ad “enti territoriali” il secondo, per indicare enti ed atti che fruiscono della sospensione. E' difficile ritenere che l'ente locale non possa essere ricompreso in tali due inequivoche categorie.
Questo Giudice non ignora che corti territoriali si sono discostate da tale principio di diritto, ma non condividendone le motivazioni ritiene che non si possa derogare a quanto fino ad ora statuito dal
Supremo consesso. L'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito autorizza solo la compensazione delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Compensa le spese.
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MM FA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7238/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Acerra
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2803 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 526/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 15/4/2025 al Comune di Acerra, impugna avviso di accertamento notificato il 28/2/2025 relativo ad IMU 2019 per complessivi € 1137,00. A sostegno del ricorso deduce la prescrizione quinquennale, il difetto di motivazione, la mancanza di sottoscrizione, l'assenza di informazioni sui motivi dell'iscrizione a ruolo, l'erroneità del calcolo degli interessi. Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva il Comune di Acerra che deduceva di aver notificato l'atto nel termine di legge, come prorogato per effetto dell'art. 67 DL 18/2020. Deduce ancora la completezza dell'atto e la corretta indicazione del funzionario responsabile. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 3/12/2025 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Premesso che sono senz'altro da respingere le doglianze afferenti al contenuto dell'atto, in quanto questo risulta completo di tutti gli elementi necessari per comprendere le ragioni della pretesa, ovvero immobile tassato, imponibile, aliquota, titolo legittimante, importi dovuti, tasso applicato per il calcolo degli interessi, ragioni della pretesa (omissione di pagamento). Sono altresì richiamate tutte le norme primarie e secondarie applicate e gli atti amministrativi generali che regolano il tributo, tutti atti che beneficiano di conoscenza legale e che non devono essere allegati.
E', altresì, indicato il funzionario responsabile e la firma autografa è sostituita con la firma a stampa, con espressa menzione della normativa applicata e della determina dirigenziale di autorizzazione.
Ultima questione che residua è quella relativa alla prescrizione del tributo. Il termine di cinque anni previsto a pena di decadenza, in materia di IMU, decorre dal 31 dicembre dell'anno oggetto di tassazione, sicchè dovrebbe dirsi decorso il 31 dicembre del 2024. Senonchè, a prescindere dalla considerazione che entro tale termine è necessario che l'atto venga consegnato per la notifica, ma non anche ricevuto (vedi Cass. SU 40543/2021), va detto che per effetto dell'art. 67 DL 18/2020 tutti i termini per gli accertamenti tributari, compreso quelli a carico degli enti locali, sono rimasti sospesi per la durata di 85 giorni. Tale effetto sospensivo opera per tutte le procedure di accertamento, a prescindere dalla circostanza che per le stesse dovessero o meno compiersi attività nel periodo corrente dal 8 marzo al 31 maggio 2020 (Cass. 960/2025). Infine la Suprema Corte, con sentenza 21765/2025 (non massimata), ha chiaramente esteso l'operatività di tale generalizzata sospensione agli accertamenti relativi ai tributi locali
(nel caso sub iudice si trattava proprio di IMU). Peraltro tale conclusione, fondata sul tenore letterale degli artt. 67 e 68 comma 2 dl 8/2020, i quali fanno riferimento a “enti impositori” il primo e ad “enti territoriali” il secondo, per indicare enti ed atti che fruiscono della sospensione. E' difficile ritenere che l'ente locale non possa essere ricompreso in tali due inequivoche categorie.
Questo Giudice non ignora che corti territoriali si sono discostate da tale principio di diritto, ma non condividendone le motivazioni ritiene che non si possa derogare a quanto fino ad ora statuito dal
Supremo consesso. L'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di merito autorizza solo la compensazione delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Compensa le spese.