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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/07/2025, n. 25449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25449 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VA TI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/02/2025 del TRIB. LIBERTA' di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal Pubblico ministero, ha applicato ad TI VA la misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto in materia di stupefacenti di cui al capo 17 della contestazione provvisoria. 1.1. Il primo giudice aveva respinto la richiesta in quanto i fatti contestati, nel complesso, si fermavano alla data dell'8 marzo 2021; del sodalizio di cui al capo 1, contestato a partire dal gennaio 2020, in concorso con altri soggetti separatamente già giudicati e fatti oggetto di ordinanza cautelare, si avevano notizie fino all'esecuzione della stessa, avvenuta in data 10 gennaio 2022. Per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per numerosi reati fine, ad avviso del GIP, era stata pronunciata, in sede di rito abbreviato, condanna il 13 febbraio 2022, nei confronti dei capi e degli organizzatori dell'associazione oggetto di contestazione nel . presente procedimento, per cui si è desunta la disarticolazione dell'organigramma del sodalizio, provocando almeno una decisa battuta d'arresto, se non la fine dell'attività criminosa. Opinava il giudicante nel senso che i delitti di cui alla nuova richiesta del P.M. erano i medesimi di quelli relativi alla precedente, inquadrabili nello stesso tessuto associativo e portati alla luce da una più attenta valutazione del materiale probatorio già acquisito tramite ordine 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 25449 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 17/06/2025 europeo di investigazione dalle Autorità francesi, per cui mancava la fotografia attuale della rete dei rapporti tra correi, delle attività dei soggetti coinvolti, non essendo stati acquisiti elementi utili a dimostrare che i medesimi siano ancora impegnati nello stesso contesto criminoso. 1.2. In sede di appello il Pubblico Ministero aveva lamentato la violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., in rapporto alla totale carenza di disamina dei singoli fatti al fine di valutare i gravi indizi di colpevolezza, essendo stata limitata la disamina al solo esame dell'attualità dei fatti contestati;
aveva evidenziato il rischio di reiterazione dei medesimi reati per cui si procede ed anche per altri gravi delitti con uso di armi e contro la persona. 1.3. Il Tribunale, come già detto, ha accolto l'appello, ritenendo la sussistenza della gravità indiziaria e l'attualità delle esigenze cautelari nei confronti del VA. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. 2.1. Vizio di motivazione rispetto agli atti del procedimento in punto di fumus commissi delicti. Rileva che la motivazione non offre alcuna connessione tra l'indagato e il contatto che avrebbe interloquito con TE RL per l'acquisto di un chilo di cocaina e comunque non considera la conversazione in cui Demce mette in dubbio la possibilità di vendere lo stupefacente al VA. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari. Osserva come il VA non sia indagato nel reato associativo. Il Tribunale si è limitato a prendere in considerazione solo le personalità dei soggetti con cui sarebbe venuto in contatto per il presunto approvvigionamento di stupefacente non valutando la personalità del VA in relazione al caso concreto oggetto di imputazione. I precedenti ascritti all'indagato sono alquanto risalenti e non valgono a ritenere l'attualità delle esigenze cautelari nei suoi confronti. Né può essere considerato, a tali fini, l'episodio criminoso di cui al capo 12, non contestato al prevenuto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2 2. Le censure proposte non consentono di rilevare specifici vizi logico- giuridici nel percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, che ha adeguatamente motivato sui temi oggetto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. 3. Quanto al primo motivo, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si osserva che esso è ai limiti della inammissibilità, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione completa del compendio indiziario, nel senso di escludere il coinvolgimento del VA dal fatto illecito oggetto di contestazione provvisoria, su cui si fonda l'ordinanza cautelare impugnata. Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti. Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod. proc. pen. E' bene ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460 - 01). Va, inoltre, precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art 273 richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3 Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata presenta un adeguato e corretto percorso logico-argomentativo, avendo ampiamente ed esaurientemente dato conto dei risultati dell'indagine e del ruolo allo stato attribuibile al prevenuto, sulla base dei risultati di una complessa attività di indagine, da cui è emerso il coinvolgimento del VA nell'episodio relativo all'acquisto di un chilo di cocaina per la successiva commercializzazione (capo 17). Ciò ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, NA ZI, il quale riconosceva il prevenuto, affermando di essere a conoscenza del fatto che il predetto faceva lo "spaccato", vale a dire acquistava qualche chilo di stupefacente da spacciare. Tali elementi non possono essere rivalutati in questa sede, non essendo consentito al giudice di legittimità di accedere agli atti processuali al fine di apprezzare la consistenza e pregnanza delle fonti di prova a supporto della misura cautelare. 4. Con riferimento alla seconda censura in punto di esigenze cautelari, si deve richiamare il condiviso insegnamento secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). Nella specie, il ragionamento adottato dal giudice della cautela appare immune da vizi logico-giuridici in punto di sussistenza di concrete ed attuali esigenze di cautela nei confronti del prevenuto, avendo all'uopo valorizzato: le gravi modalità della condotta criminosa, posta in essere in concorso con soggetti dediti in maniera organizzata al traffico di stupefacenti e con modalità comunicative mediante telefoni cellulari criptati dedicati, nonché la negativa personalità del prevenuto, desunta dal precedente specifico a carico e dalla passata sottoposizione del ricorrente a misure cautelari per fatti analoghi, indicativi di una propensione a delinquere nel mondo dell'illecito traffico di stupefacenti, reputata tuttora persistente. Si tratta di elementi su cui il Tribunale ha basato un logico e adeguato percorso motivazionale, teso ad evidenziare la necessità di applicare al prevenuto la misura degli arresti domiciliari, secondo una ponderata e non 4 Il Consigliere estensore Il Presidente arbitraria valutazione di merito che non può essere in alcun modo sindacata nella presente sede di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 17 giugno 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
lette le conclusioni del P.G. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello cautelare proposto dal Pubblico ministero, ha applicato ad TI VA la misura degli arresti domiciliari in relazione al delitto in materia di stupefacenti di cui al capo 17 della contestazione provvisoria. 1.1. Il primo giudice aveva respinto la richiesta in quanto i fatti contestati, nel complesso, si fermavano alla data dell'8 marzo 2021; del sodalizio di cui al capo 1, contestato a partire dal gennaio 2020, in concorso con altri soggetti separatamente già giudicati e fatti oggetto di ordinanza cautelare, si avevano notizie fino all'esecuzione della stessa, avvenuta in data 10 gennaio 2022. Per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per numerosi reati fine, ad avviso del GIP, era stata pronunciata, in sede di rito abbreviato, condanna il 13 febbraio 2022, nei confronti dei capi e degli organizzatori dell'associazione oggetto di contestazione nel . presente procedimento, per cui si è desunta la disarticolazione dell'organigramma del sodalizio, provocando almeno una decisa battuta d'arresto, se non la fine dell'attività criminosa. Opinava il giudicante nel senso che i delitti di cui alla nuova richiesta del P.M. erano i medesimi di quelli relativi alla precedente, inquadrabili nello stesso tessuto associativo e portati alla luce da una più attenta valutazione del materiale probatorio già acquisito tramite ordine 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 25449 Anno 2025 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 17/06/2025 europeo di investigazione dalle Autorità francesi, per cui mancava la fotografia attuale della rete dei rapporti tra correi, delle attività dei soggetti coinvolti, non essendo stati acquisiti elementi utili a dimostrare che i medesimi siano ancora impegnati nello stesso contesto criminoso. 1.2. In sede di appello il Pubblico Ministero aveva lamentato la violazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., in rapporto alla totale carenza di disamina dei singoli fatti al fine di valutare i gravi indizi di colpevolezza, essendo stata limitata la disamina al solo esame dell'attualità dei fatti contestati;
aveva evidenziato il rischio di reiterazione dei medesimi reati per cui si procede ed anche per altri gravi delitti con uso di armi e contro la persona. 1.3. Il Tribunale, come già detto, ha accolto l'appello, ritenendo la sussistenza della gravità indiziaria e l'attualità delle esigenze cautelari nei confronti del VA. 2. Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. 2.1. Vizio di motivazione rispetto agli atti del procedimento in punto di fumus commissi delicti. Rileva che la motivazione non offre alcuna connessione tra l'indagato e il contatto che avrebbe interloquito con TE RL per l'acquisto di un chilo di cocaina e comunque non considera la conversazione in cui Demce mette in dubbio la possibilità di vendere lo stupefacente al VA. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari. Osserva come il VA non sia indagato nel reato associativo. Il Tribunale si è limitato a prendere in considerazione solo le personalità dei soggetti con cui sarebbe venuto in contatto per il presunto approvvigionamento di stupefacente non valutando la personalità del VA in relazione al caso concreto oggetto di imputazione. I precedenti ascritti all'indagato sono alquanto risalenti e non valgono a ritenere l'attualità delle esigenze cautelari nei suoi confronti. Né può essere considerato, a tali fini, l'episodio criminoso di cui al capo 12, non contestato al prevenuto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2 2. Le censure proposte non consentono di rilevare specifici vizi logico- giuridici nel percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, che ha adeguatamente motivato sui temi oggetto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. 3. Quanto al primo motivo, in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si osserva che esso è ai limiti della inammissibilità, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione completa del compendio indiziario, nel senso di escludere il coinvolgimento del VA dal fatto illecito oggetto di contestazione provvisoria, su cui si fonda l'ordinanza cautelare impugnata. Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti. Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod. proc. pen. E' bene ribadire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460 - 01). Va, inoltre, precisato che, dal punto di vista indiziario, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (articolo 273, comma 1, cod. proc. pen.), giacché il comma 1-bis del citato art 273 richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 cod. proc. pen., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179; Sez. 4, n. 37878 del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475). 3 Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata presenta un adeguato e corretto percorso logico-argomentativo, avendo ampiamente ed esaurientemente dato conto dei risultati dell'indagine e del ruolo allo stato attribuibile al prevenuto, sulla base dei risultati di una complessa attività di indagine, da cui è emerso il coinvolgimento del VA nell'episodio relativo all'acquisto di un chilo di cocaina per la successiva commercializzazione (capo 17). Ciò ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, NA ZI, il quale riconosceva il prevenuto, affermando di essere a conoscenza del fatto che il predetto faceva lo "spaccato", vale a dire acquistava qualche chilo di stupefacente da spacciare. Tali elementi non possono essere rivalutati in questa sede, non essendo consentito al giudice di legittimità di accedere agli atti processuali al fine di apprezzare la consistenza e pregnanza delle fonti di prova a supporto della misura cautelare. 4. Con riferimento alla seconda censura in punto di esigenze cautelari, si deve richiamare il condiviso insegnamento secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01). Nella specie, il ragionamento adottato dal giudice della cautela appare immune da vizi logico-giuridici in punto di sussistenza di concrete ed attuali esigenze di cautela nei confronti del prevenuto, avendo all'uopo valorizzato: le gravi modalità della condotta criminosa, posta in essere in concorso con soggetti dediti in maniera organizzata al traffico di stupefacenti e con modalità comunicative mediante telefoni cellulari criptati dedicati, nonché la negativa personalità del prevenuto, desunta dal precedente specifico a carico e dalla passata sottoposizione del ricorrente a misure cautelari per fatti analoghi, indicativi di una propensione a delinquere nel mondo dell'illecito traffico di stupefacenti, reputata tuttora persistente. Si tratta di elementi su cui il Tribunale ha basato un logico e adeguato percorso motivazionale, teso ad evidenziare la necessità di applicare al prevenuto la misura degli arresti domiciliari, secondo una ponderata e non 4 Il Consigliere estensore Il Presidente arbitraria valutazione di merito che non può essere in alcun modo sindacata nella presente sede di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno disposti gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 17 giugno 2025