CASS
Sentenza 7 settembre 2023
Sentenza 7 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/09/2023, n. 36914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36914 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA NA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, VINCENZO SENATORE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 1 Num. 36914 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 27/04/2023 t RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con l'ordinanza in preambolo, ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata da NA RE. A ragione della decisione ha evidenziato la gravità dei reati commessi e, tra questi, quello di associazione per delinquere di stampo mafioso (dalla quale - si sottolinea nel provvedimento - non risulta che il condannato si sia dissociato), nonché la minimizzazione delle condotte perpetrate, nonostante la buona condotta carceraria e l'ammissione delle proprie responsabilità, elementi questi ultimi ritenuti, dunque, recessivi. Ha concluso affermando la necessità di un approfondimento della personalità del condannato e di una gradualità trattamentale, sperimentabile in ambito inframurario. 2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione RE, tramite il difensore di fiducia che, con un unico e articolato motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto dirimente e preponderante, rispetto agli elementi positivi pur evidenziati dalla relazione di sintesi della equipe e, comunque, emergenti dagli atti, la gravità del reato commesso e i plurimi precedenti di cui risulta gravato. Ha, invece, sottostimato plurimi elementi positivi, quali il lungo tempo trascorso dai fatti (l'associazione per delinquere è contestata fino all'anno 1995, il furto nel 1985, la violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione nel 2007 e la violazione di domicilio nel 2007), l'assenza di ulteriori condanne e di carichi pendenti, la revoca, avvenuta nel 2016, della libertà vigilata per prognosi favorevole, infine il buon adattamento alla vita carceraria e l'ammissione delle sue responsabilità. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, con requisitoria scritta depositata in data 8 marzo 2023, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. t L'art. 47, comma 2, ord. pen. consente l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale ove si possa ritenere che la misura, «anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati». 2. Nel caso di specie i delitti per i quali RE è stato condannato sono stati commessi secondo la cronologia appena riassunta, dunque decenni prima della valutazione del Tribunale di Sorveglianza. Benché, nell'articolata parte espositiva, si dia atto che, in questo lasso di tempo non risultano commessi altri reati, non emergendo né precedenti penali né carichi pendenti e, ancora, che il condannato è «ben adattato alla vita carceraria e ammette le sue responsabilità (...), pur minimizzando il disvalore delle condotte perpetrate», che può contare all'esterno dell'istituto su solidi riferimenti familiari, logistici e lavorativi sebbene come volontario (vi è disponibilità da parte di una parrocchia a fargli svolgere attività di manutenzione degli spazi parrocchiali), il Tribunale di Sorveglianza ha concentrato in vi esclusiva la sua attenzione sulla condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, più in generale, sulle precedenti condanne. Il dato cui è stato ancorato il provvedimento reiettivo ha avuto, di fatto, incidenza esclusiva, in difetto da parte del Tribunale d'idonea motivazione in punto di rilevanza in termini di pericolosità sociale - a fronte dei plurimi dati positivi indicati nella relazione dell'equipe trattamentale - della richiamata «minimizzazione del disvalore delle condotte», pur pienamente ammesse. Il Giudice specializzato, in definitiva, ha fondato il provvedimento di rigetto sul solo argomento della gravità dei reati commessi, facendo di essi una considerazione assoluta e ponendoli da soli a sostegno della decisione, senza considerazione adeguata di diversi altri fattori riguardanti l'evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata e senza fare congrua valutazione delle risultanze indicate nella relazione dell'equipe. Al riguardo vanno ribaditi principi ormai consolidati, cui il Collegio aderisce: in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2021, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402). Il Tribunale non ha fatto, dunque, buon governo del principio di diritto secondo cui «ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, si deve tener conto del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato, nonché dell'evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire un'ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 dell'8/2/2019, Catalano, Rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 del 11/6/2013, Pantaleo, Rv. 257001, Sez. 1, n. 13445 del 5/3/2013, Bonzeri, Rv. 255653). Il profilo che deve essere valorizzato non è se abbia o meno l'interessato ammesso le sue colpe ovvero, pur avendole ammesse, ne abbia depotenziato il valore, ma se abbia accettato la sentenza e quindi la sanzione a lui inflitta, prestando la dovuta collaborazione nel percorso rieducativo. 3. L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo per nuovo esame cher ft_ibero negli esiti, sia ossequiante dei suindicati principi.
P.Q.M.
Annuita l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo. Così deciso il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, VINCENZO SENATORE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Penale Sent. Sez. 1 Num. 36914 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 27/04/2023 t RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con l'ordinanza in preambolo, ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata da NA RE. A ragione della decisione ha evidenziato la gravità dei reati commessi e, tra questi, quello di associazione per delinquere di stampo mafioso (dalla quale - si sottolinea nel provvedimento - non risulta che il condannato si sia dissociato), nonché la minimizzazione delle condotte perpetrate, nonostante la buona condotta carceraria e l'ammissione delle proprie responsabilità, elementi questi ultimi ritenuti, dunque, recessivi. Ha concluso affermando la necessità di un approfondimento della personalità del condannato e di una gradualità trattamentale, sperimentabile in ambito inframurario. 2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione RE, tramite il difensore di fiducia che, con un unico e articolato motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al rigetto dell'istanza di affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto dirimente e preponderante, rispetto agli elementi positivi pur evidenziati dalla relazione di sintesi della equipe e, comunque, emergenti dagli atti, la gravità del reato commesso e i plurimi precedenti di cui risulta gravato. Ha, invece, sottostimato plurimi elementi positivi, quali il lungo tempo trascorso dai fatti (l'associazione per delinquere è contestata fino all'anno 1995, il furto nel 1985, la violazione delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione nel 2007 e la violazione di domicilio nel 2007), l'assenza di ulteriori condanne e di carichi pendenti, la revoca, avvenuta nel 2016, della libertà vigilata per prognosi favorevole, infine il buon adattamento alla vita carceraria e l'ammissione delle sue responsabilità. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, con requisitoria scritta depositata in data 8 marzo 2023, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. t L'art. 47, comma 2, ord. pen. consente l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale ove si possa ritenere che la misura, «anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati». 2. Nel caso di specie i delitti per i quali RE è stato condannato sono stati commessi secondo la cronologia appena riassunta, dunque decenni prima della valutazione del Tribunale di Sorveglianza. Benché, nell'articolata parte espositiva, si dia atto che, in questo lasso di tempo non risultano commessi altri reati, non emergendo né precedenti penali né carichi pendenti e, ancora, che il condannato è «ben adattato alla vita carceraria e ammette le sue responsabilità (...), pur minimizzando il disvalore delle condotte perpetrate», che può contare all'esterno dell'istituto su solidi riferimenti familiari, logistici e lavorativi sebbene come volontario (vi è disponibilità da parte di una parrocchia a fargli svolgere attività di manutenzione degli spazi parrocchiali), il Tribunale di Sorveglianza ha concentrato in vi esclusiva la sua attenzione sulla condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e, più in generale, sulle precedenti condanne. Il dato cui è stato ancorato il provvedimento reiettivo ha avuto, di fatto, incidenza esclusiva, in difetto da parte del Tribunale d'idonea motivazione in punto di rilevanza in termini di pericolosità sociale - a fronte dei plurimi dati positivi indicati nella relazione dell'equipe trattamentale - della richiamata «minimizzazione del disvalore delle condotte», pur pienamente ammesse. Il Giudice specializzato, in definitiva, ha fondato il provvedimento di rigetto sul solo argomento della gravità dei reati commessi, facendo di essi una considerazione assoluta e ponendoli da soli a sostegno della decisione, senza considerazione adeguata di diversi altri fattori riguardanti l'evoluzione della personalità del ricorrente, successiva alla consumazione della condotta sanzionata e senza fare congrua valutazione delle risultanze indicate nella relazione dell'equipe. Al riguardo vanno ribaditi principi ormai consolidati, cui il Collegio aderisce: in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2021, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013, dep. 2014, Naretto, Rv. 258402). Il Tribunale non ha fatto, dunque, buon governo del principio di diritto secondo cui «ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, si deve tener conto del grado di consapevolezza e di rieducazione raggiunto dal condannato, nonché dell'evoluzione della sua personalità successivamente al fatto, al fine di consentire un'ulteriore evoluzione favorevole e un ottimale reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 10586 dell'8/2/2019, Catalano, Rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 del 11/6/2013, Pantaleo, Rv. 257001, Sez. 1, n. 13445 del 5/3/2013, Bonzeri, Rv. 255653). Il profilo che deve essere valorizzato non è se abbia o meno l'interessato ammesso le sue colpe ovvero, pur avendole ammesse, ne abbia depotenziato il valore, ma se abbia accettato la sentenza e quindi la sanzione a lui inflitta, prestando la dovuta collaborazione nel percorso rieducativo. 3. L'ordinanza deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Palermo per nuovo esame cher ft_ibero negli esiti, sia ossequiante dei suindicati principi.
P.Q.M.
Annuita l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Palermo. Così deciso il 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente