Sentenza 24 giugno 2002
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17 febbraio 2023 Cassazione Sezioni Unite 28 gennaio 2021 n. 2061 sul contratto di leasing, l'art. 1526 c.c. e il fallimento dell'utilizzatore: la recente sentenza affronta diverse questioni rilevanti e spesso oggetto di contenzioso. In particolare Cassazione Sezioni Unite 28 gennaio 2021 n. 2061 sul contratto di leasing, l'art. 1526 cc e il fallimento dell'utilizzatore indica che la legge n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi. La sentenza indica poi che in base all'art. 1526 c.c., in caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l'onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo, ex art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/06/2002, n. 9162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9162 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA IT09 1 62/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ripetizione di SEZIONE TERZA CIVILE indebito oggettivo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 2458/01 Dott. Vito GIUSTINIANI Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 24823 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere P. 1841 Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 13/03/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 OREdal Sig. OL TOURS SRL, con sede in Roma, in persona del per diritti € 1,55 11 24/6/02 IL CANCELLIERE legale rappresentante sig. OL Zampetti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO RINALDI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CANCELLERIA DIBITEN USA LIMITED, corrente in Los Angeles (California U.S.A.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Mr. Rudolph Bianchi, 2002 elettivamente domiciliata in ROMA VLE MAZZINI 55, 636 presso lo studio dell'avvocato SALVA TORE COLETTA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato BENEDETTO GUGLIELMO, giusta procura speciale del Consolato Generale d'Italia a Los Angeles-California del 19/02/01 n. 382; - controricorrente avversO la sentenza n. 16462/00 del Tribunale di ROMA, emessa il 29/02/00 e depositata il 30/05/00 (R.G. 17449/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La OL TO s.r.l. ricorre per cassazione, af- fidandosi ad un unico motivo, avverso la sentenza del tribunale di Roma reiettiva del suo gravame contro la sentenza del pretore di Roma che, in accoglimento della domanda della IT U.S.A. Ltd, la aveva condannata a restituire all'attrice la somma di £ 9.960.030, costi- tuente la differenza fra la somma di £ 145.688.000 ver- sata alla società convenuta per l'organizzazione di un viaggio turistico di un gruppo di cittadini giapponesi e la somma di L. 125.163.300 di cui alla fattura emessa 2 dalla OL TO, maggiorata dell'importo di £ 10.904.250 da questa pagato all'intermediaria Globe RA Service. La IT U.S.A. Ltd resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. E' denunciata "violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c. 2 c.p.c. con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e conseguente e carente e difettosa motivazione;
ciò, quindi, sotto il duplice motivo di diritto sia sostanziale che processuale". Premesso che i giudici di entrambi i gradi avevano in sostanza riconosciuto che il rapporto di intermedia- zione turistica si era svolto tra la OL TO e la Globe RA e che la IT aveva svolto il solo com- pito di prepagare in lire italiane la spesa prventiva- ta, la ricorrente nega che la stessa avesse titolo ad ottenere la restituzione della somma ripetuta, che spettava invece alla Globe RA, assumendo che la sentenza sarebbe per questo incorsa nel vizio di ultra- petizione. Afferma poi che, non avendo la IT proposto ap- pello avverso la sentenza di primo grado che aveva ri- conosciuto che l'importo di L. 10.104.250 era stato le- gittimamente pagato alla Globe RA, doveva aversi per riconosciuto da parte dell'attrice che anche il pa- 3 - gamento della somma di £ 9.260.030 avrebbe dovuto ef- fettuarsi a favore della Globe RA. Erroneamente si era dunque ritenuto che la ricor- rente avesse effettuato una ricognizione di debito e si era esposta la OL TO al rischio di un doppio pa- gamento.
2. E' del tutto omessa l'indicazione delle ragioni per le quali l'operato dei giudici di secondo grado si sarebbe posto in contrasto con la disposizione di cui si denuncia la violazione (art. 345 c.p.c.), sicché la corte di cassazione non è posta in condizione di adem- piere il compito istituzionale di verificare il fonda- mento della denunciata violazione di legge (cfr. Cass., 23.3.1999, n. 2570), essendo invece inammissibilmente sollecitata ad una rivalutazione del merito della cau- sa, posto che la ricorrente si limita a prospettare un apprezzamento dei fatti difforme da quello effettuato dal giudice del merito. Quanto alla denuncia di ultrapetizione, la deduzio- ne è priva di qualsiasi pregio, volta che all'attrice è stata riconosciuta una somma inferiore rispetto a quel- la di £ 20.524.000 richiesta in atto di citazione.
3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
4 la corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- 56,33/ oltre ad te alle spese, che liquida in € € 1000,00 per onorari. Roma, 13 marzo 2002 Il consigliere estensore Il presidente Velfientravan Киновии IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositats in Cancelleria Oggi, 24-06.0 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T 129,11 456T 20,66 TOT. 143,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 7.0TT.2002 Serie .4 ciu 3207 versate C. 149,77 (euro CENTORUARANTANOVE/77 p. Diligente Area Servizi (Lossa Mana trazic DIVILIPPO) Il Responsabile Cervino At CD diziari Dr. M. FACCIO T 5