Sentenza 18 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di confisca facoltativa, anche dopo la modifica apportata al primo comma dell'art. 445 cod. proc. pen. dall'art. 2 della legge n. 134 del 2003 spetta al giudice della cognizione disporre motivatamente il provvedimento ablativo con la sentenza di applicazione della pena, così che, in assenza di una esplicita statuizione in sentenza, non è possibile che la confisca venga disposta in sede esecutiva, potendo il giudice dell'esecuzione operare il rimedio previsto dall'art. 676 cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui la cosa sequestrata sia riconducibile ad uno dei casi di confisca obbligatoria.
Commentario • 1
- 1. Art. 240 - Confiscahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/01/2016, n. 16005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16005 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2016 |
Testo completo
16005/ 16 S REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO Presidente SENTENZA N. 151/2016 - Rel. Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO N. 17869/2014 - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO Dott. ANTONIO MINCHELLA Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE NG N. IL 23/01/1986 HO HE N. IL 02/12/1983 avverso l'ordinanza n. 296/2012 TRIBUNALE di NOLA, del 25/02/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Saule Spinaci, il que he deierto l'oeun llaments Some quale rinvio dell ordinanz irerна разнове Udit i difensor Avv.; B La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con ordinanza del 25 febbraio 2014 il Tribunale di Nola, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione avverso il provvedimento con il quale, in data 9 settembre 2013, aveva ordinato la confisca del denaro sequestrato in danno di EN NG (euro 520,00) ed ON HE (euro 2020,00), condannati perché giudicati colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 73 dpr 309/1990. Argomentava a sostegno il tribunale che, nella fattispecie, ricorreva una ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 co. 2, n. 2, c.p. giacchè costituente, il denaro in sequestro, "prezzo del reato”.
2. Ricorrono per cassazione avverso tale rigetto entrambi gli interessati, personalmente, denunciandone l'illegittimità sulla base di due motivi di impugnazione.
2.1 Col primo di essi denunciano i ricorrenti violazione dell'art. 12 sexies d. lgs. 306/1992 e violazione dell'art. 240 co. 2 c.p., sul rilievo che il reato per il quale sono stati riconosciuti colpevoli comprendeva la circostanza attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 dpr 309/1990 in ragione del non cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto in loro possesso;
che ciò esclude la natura delle somme sequestrate quale "prezzo del reato"; che la fattispecie criminosa riconosciuta come innanzi è letteralmente esclusa dal disposto dell'art. 12 sexies d. lgs. 306/1992 là dove impone come obbligatoria la confisca del denaro;
che ricorre pertanto nel caso in esame una ipotesi di confisca facoltativa, applicabile, come da lezione giurisprudenziale ed in applicazione dell'art. 240 c.p., soltanto là dove si accerti che il denaro sia il ricavo della cessione della sostanza stupefacente ed integri pertanto il profitto del reato e non già prezzo di esso.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione denunciano i ricorrenti vizio ed illogicità della motivazione sul rilievo che avrebbe EN NG dimostrato la legittima provenienza del denaro sequestratogli attraverso la esibizione delle buste paga rilasciategli 1 come lavoratore dipendente durante il periodo in cui caddero i fatti di causa.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata dappoichè illegittima la confisca oggetto della doglianza. Deduceva il rappresentante della pubblica accusa che nella fattispecie le somme di denaro in questione erano da qualificarsi come profitto e non già come prezzo del reato eppertanto non soggette a confisca obbligatoria ma a confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240 co. 1 c.p., peraltro esclusa dalla potestà del giudice dell'esecuzione.
4. Il ricorso è fondato. Giova ribadire che per prezzo del reato, concetto collegato all'istituto della confisca obbligatoria ex art. 240 c.p. co. 2, si intende il compenso dato per indurre taluno a commettere il reato, mentre per profitto del reato, oggetto di confisca facoltativa ex art. 240 cp.p. co. 1, si intende il provento dell'attività criminosa. Come opportunamente evidenziato sia dai ricorrenti che dal P.G. in sede, nel caso di specie le somme confiscate non sono riferibili alla nozione di prezzo del reato per il quale è intervenuta condanna, quello di cui all'art. 73 dpr. 309/1990, ipotesi di cui al comma quinto, ma, tutt'al più, a quella di profitto, fermo restando il rilievo difensivo di uno dei due ricorrenti, il quale ha cercato di provare l'origine lecita del denaro in suo possesso in quanto rinveniente da comprovato rapporto di lavoro (sulla distinzione tra prezzo e profitto ai fini della disciplina di cui all'art. 240 c.p., si veda Cass., Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Rv. 205707, secondo cui, in tema di confisca, il prodotto del reato rappresenta il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita;
il profitto, a sua volta, è costituito dal lucro, e cioè dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato;
il prezzo, infine, rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato). Erroneamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione ha qualificato in termini di "prezzo" del reato le somme sequestrate a carico dei ricorrenti, delle quali neppure risulta acquisita prova, nel giudizio di merito, di un collegamento con la condotta criminosa accertata, in costanza altresì, giova ribadirlo, di una documentata giustificazione difensiva di uno almeno dei due imputati. Di qui la conclusione che si verte in ipotesi di confisca facoltativa disciplinata dal primo comma dell'art. 240 c.p., per la quale, anche dopo la modifica apportata al primo comma dell'art. 445 cod. proc. pen. dall'art. 2 della legge n. 134 del 2003, spetta al giudice della cognizione disporre motivatamente il provvedimento ablativo con la sentenza così che, in assenza di una esplicita statuizione di merito, non è possibile che la confisca venga disposta in sede esecutiva, potendo il giudice dell'esecuzione applicare il rimedio previsto dall'art. 676 cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui la cosa sequestrata sia riconducibile ad uno dei casi di confisca obbligatoria. (Cass., Sez. 3, n. 12307 del 20/02/2007, Rv. 236807).
5. L'ordinanza impugnata va, conclusivamente annullata, con rinvio al Tribunale di Nola, giudice dell'esecuzione, per nuovo esame alla luce dei rilievi e dei principi innanzi indicati. P.T.M. la Corte, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Nola. Così deciso in Roma, addì 18 gennaio 2016 Il Presidente Il cons. est. Изо си в DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 APR 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 3