Sentenza 22 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2018, n. 8558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8558 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA TO nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 14/06/2016 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
GIOVANNI ARIOLLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATO LA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di IN AL ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 14/6/2016, con cui la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale di Crotone del 28/1/2014 che ha condannato l'imputato, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e ritenuta la continuazione, alla pena di anni due e mesi uno di reclusione ed euro 900,00 di multa, in ordine ai delitti di truffa in concorso e ricettazione.
1.1. Con il primo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione (per manifesta illogicità e per travisamento della prova).
1.1.2. La doglianza attiene, anzitutto, alla corretta osservanza dell'art. 192 .cod. proc. pen. in tema di attendibilità del dichiarato delle persone offese ed alle argomentazioni spese al riguardo dalla Corte territoriale, non essendo stata vagliata la circostanza che quanto da loro affermato potesse costituire il frutto di allontanare l'eventuale responsabilità di avere negoziato degli assegni provento di furto e di avere cercato di incassarli.
1.1.3. Parimenti analogo vizio era da ravvisarsi a proposito della ritenuta integrazione degli elementi costituti della truffa e, in particolare, degli artifici e raggiri e dalla loro idoneità ingannatoria, dovendosi la vicenda ricondurre semmai da un'ipotesi di carattere civilistico, essendo dovuta alla crisi economica la difficoltà di far fronte alle obbligazioni - nei termini concordati - intraprese con la controparte. Peraltro, anche a ricondurre il comportamento dell'imputato - volto a prendere tempo - agli artifizi e raggiri - difettava l'idoneità ingannatoria in ragione della particolare esperienza commerciale maturata dalle persone offese nel settore.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione (per manifesta illogicità e per travisamento della prova) a proposito della mancata qualificazione giuridica del fatto come insolvenza fraudolenta, posto che il ricorrente, lungi dall'aver simulato circostanze non vere, avrebbe, tutt'al più, dissimulato il proprio stato di insolvenza cercando di differire i pagamenti, che realmente non era in grado di effettuare. Ricondurre correttamente il fatto nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 641 cod. pen., avrebbe quale conseguenza quella di rendere l'azione non procedibile essendo la querela tardiva (circostanza emersa dall'istruttoria dibattimentale nel corso dell'esame delle pp.00.).
1.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione (per manifesta illogicità e per travisamento della prova) in ordine all'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, desunto dalla Corte territoriale nella mancata spiegazione delle circostanze in cui il ricorrente sarebbe venuto in possesso degli assegni bancari di illecita, presunzione sfornita di qualunque substrato probatorio.
1.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione (per manifesta illogicità e per travisamento della prova), in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen., posto che la condotta è stata posta in essere nell'ambito di una situazione imprenditoriale di difficoltà finanziaria ed il cui profitto non è eccessivo se si mette a confronto con l'entità dei lavori complessivi svolti dal ricorrente.
1.5. Con il quanto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione (per manifesta illogicità e per travisamento della prova) riguardo all'operato giudizio di equivalenza e non di prevalenza della circostanze attenuanti generiche, alla luce anche del contesto di difficoltà economica in cui è maturata la vicenda, della non negativa personalità dell'imputato stante la natura data dei precedenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per essere il motivo generico. Invero, la doglianza di inattendibilità del narrato delle persone offese - che sarebbe inattendibile poiché frutto del tentativo di quest'ultime di escludere un loro eventuale concorso nella realizzazione dei fatti delittuosi - si fonda su un assunto del tutto generico e indimostrato. Infatti, per un verso, non vengono evidenziati elementi di prova a carattere "esterno" alle dichiarazioni delle persone offese da cui il giudice del merito avrebbe dovuto desumere la loro falsità ed intento calunnioso. Né a tale fine soccorrono le dichiarazioni degli stessi imputati i quali hanno (legittimamente) scelto di non sottoporsi ad esame;
per altro verso, poi, non sono indicati elementi specifici di contraddittorietà del narrato che, in ipotesi, potrebbero avvalorare l'ipotesi evocata. E ciò a fronte di una motivazione che, al contrario, si è fatta carico di vagliare l'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, alla luce delle modalità di ricostruzione dei fatti, ritenuta chiara, precisa e dettagliata, nonché confermata dai riscontri documentali acquisiti al processo, valorizzando altresì il contegno processuale da queste adottato, avendo rinunziato a costituirsi parti civili. A tale ultimo riguardo, va poi evidenziato, come ragionevolmente tale contegno processuale, risoltosi nella scelta di non esercitare l'azione civile nel processo penale nei confronti degli imputati, sia stato valorizzato, unitamente agli altri elementi dimostrativi dell'intrinseca attendibilità, per sostenere il giudizio di credibilità del narrato, in quanto dimostrativo dell'assenza di un interesse di carattere economico e, quindi, di possibile pregiudizio che potrebbe avere spinto le persone offese a presentare la querela. Le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale risultano quindi esenti dai paventati vizi di legittimità in quanto il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).
1.2. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso attinente alla qualificazione giuridica del fatto. Invero, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi dettati da questa Corte in materia, secondo cui si realizza il reato di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta nel caso in cui la parte lesa sia stata tratta in errore mediante la creazione di una situazione artificiosa da parte dell'imputato il quale non si sia limitato semplicemente a nascondere il proprio stato di insolvenza ma abbia rappresentato in un ampio arco di tempo circostanze inesistenti e sia ricorso ad artifici per farsi credere solvibile (Sez. 2, n. 3395 del 29/11/1985, Rv. 172580). E tanto il giudice del merito ha ricavato nell'essere stati gli assegni dati in pagamento rilasciati inizialmente con asserita sussistenza della copertura e successivamente nella circostanza che questa è stata fatta venire meno con il ritiro delle somme depositate. Peraltro, sul punto, con particolare riguardo al paventato vizio di motivazione, le doglianze (concernenti le stesse circostanze già affrontate dai due giudici di merito) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici. Infatti la Corte territoriale ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, richiamando anche la sentenza di primo grado, evidenziato tutte le ragioni dalle quali desume la sussistenza del delitto di truffa. In particolare il giudice di merito ha ben evidenziato in cosa consistevano gli artifizi e raggiri e perché, nel caso di specie, fosse ravvisabile il reato di truffa e non quello di insolvenza fraudolenta. Ed al riguardo si è fatto riferimento al fatto che l'imputato ha posto in essere una serie di comportamenti volti a simulare la sua buona fede, il suo futuro adempimento agli obblighi contrattuali assunti con le persone offese, creando l'apparenza di condizioni non vere e finalizzate ad indurre quest'ultimi in errore circa la possibilità di effettuare prestazioni a suo favore. Decisione questa, come già osservato, in perfetta linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte (ex multis vedi anche: Sez. 2, Sentenza n. 16629 del 29/03/2007, Rv. 236654; Sez. 2, n. 36248 del 30/6/2009, n.m.).
1.3. Manifestamente infondato è anche la censura relativa all'assenza di idoneità ingannatoria della condotta posta in essere dall'imputato. Invero, ammesso e non concesso che l'imputato si fosse venuto a trovare in uno stato di difficoltà economica, difettando al riguardo l'indicazione nel ricorso dei relativi elementi di supporto, l'induzione in errore va comunque ricollegata alla valenza causale degli artifizi e raggiri e non alla situazione di fatto - riconducibile al movente - che li ha originati, la quale resta al di fuori della fattispecie tipica, se non poi a rilevare ai fini della prove del reato e della determinazione della pena ai sensi dell'art. 133, comma 2, n. 1 cod. pen. Parimenti è a dirsi, in punto di irrilevanza della invocata natura "civilistica" della vicenda, posto che l'utilizzo di ben quattro assegni in bianco provento di furto e compilati ai danni dell'offeso integra il delitto di truffa. Il fatto poi che le persone offese fossero esperti commercianti non scalfisce l'idoneità ingannatoria della condotta, tenuto conto che vennero utilizzati mezzi di pagamento conformi alla prassi commerciale e, dunque, privi di qualsiasi "grossolanità" ed "abnormità", nell'ambito di un rapporto in cui le iniziali prestazioni erano andate reciprocamente a buon fine proprio con l'intento di far seguire a tale apparente situazione di normalità l'approfittamento della fiducia negoziale.
1.4. Anche in punto di elemento soggettivo il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Del resto questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 25756 del 11/6/2008, Rv. 241458; Sez. 2, n. 29198 del 25/5/2010, Rv. 248265). Nella sentenza impugnata l'assenza di spiegazioni dell'imputato si pongono come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito in ragione non tanto dell'utilizzo di una presunzione assoluta legata ad una legittima scelta processuale, ma come assenza di elementi negativi - ritualmente introdotti dalla difesa avvalendosi della facoltà di prova a discarico ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. - a delle modalità del fatto che sono di per sé chiaramente indicative del dolo, posto che vennero utilizzati per il pagamento - come sopra si è osservato - ben quattro titoli di provenienza illecita riempiti in bianco dall'imputato e, dunque, con modalità che oggettivamente e ragionevolmente danno conto della consapevolezza della delittuosa provenienza degli assegni forniti a saldo delle prestazioni rese. Del resto, come questa Corte ha affermato (Sez. Un., sent. n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; Sez. 1, sent. n. 27548 del 17/6/2010, Rv. 247718) che l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto che consentirebbe la qualificazione del fatto come incauto acquisto.
1.5. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso in tema di mancata concessione dell'attenuante speciale di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen. La censura, infatti, muove da un presupposto errato, poiché omette del tutto di considerare e di confrontarsi con il profilo dell'entità - non certo lieve - del pregiudizio economico cagionato alle persone offese, pari a 50.00,00 euro, corrispondente all'ingiusto profitto dal ricorrente conseguito. Di talché correttamente integrata è la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., con esclusione della rilevanza di censure attinenti alla tempestiva presentazione della querela, questione comunque affrontata dalla Corte territoriale che ha concluso per la procedibilità dell'azione.
1.6. Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è il motivo in ordine al trattamento sanzionatorio. Come più volte affermato da questa Corte, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. Un. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso di specie non si ravvisa manifeste illogicità essendosi fatto riferimento tanto alla gravità dei reati che alla personalità dell'imputato.
1.7. Per completezza, infine, va evidenziato come manifestamente infondato per genericità risulti anche il paventato vizio di travisamento della prova che il ricorrente ha posto a fondamento anche della doglianza attinente al vizio di motivazione. Tale vizio, infatti, non può mai consistere in una richiesta di rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, ma, invece, deve consistere nell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo (Sez. 6, n. 33435 del 4/05/2006, Rv. 234364), evenienza, questa, che non solo non ricorre nel caso in esame ma che è stata anche genericamente formulata nel motivo di ricorso.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle