Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00377/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01639/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1639 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Mormandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Isabella Scarano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego definitivo disposto dalla Città di Gallipoli - Settore 3: Sviluppo del Territorio, Lavori pubblici e Ambiente – Ufficio Paesaggio, Autorizzazioni ambientali e Parco del 15.10.2024, avente per oggetto “ Pratica Edilizia n. -OMISSIS- del 12.03.2024 – Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica per l’intervento di ristrutturazione e ampliamento, ai sensi della L.R. n. 39/2012 per il superamento delle barriere architettoniche, in -OMISSIS- snc (Fg -OMISSIS-) n zona omogenea E.2 – Zone agricole con prevalenti colture arboree dello strumento urbanistico vigente ”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso e in particolare del parere della Commissione Locale per il Paesaggio espresso in data 04/04/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce e del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. EL CU e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 12 marzo 2024 il ricorrente chiedeva al Comune di Gallipoli il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004 ai fini della realizzazione di un intervento di “ ristrutturazione ampliamento ai sensi della l.r. n. 39/2012 per il superamento delle barriere architettoniche ” presso un immobile di sua proprietà, sito in area a classificazione urbanistica E.2 “ agricola con prevalenti culture arboree ” e soggetta a vincolo paesaggistico del tipo “ Prati e Pascoli Naturali ” e “ Aree di rispetto dei boschi ”.
1.1. Ad esito del procedimento, il Comune di Gallipoli, con atto prot. n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2024, rigettava l’istanza, evidenziando, in sintesi, la contrarietà dell’intervento proposto con le prescrizioni di cui all’art. 63 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), in quanto “ tali interventi vengono qualificati come nuova edificazione e comportano l’aumento della superficie impermeabile e l’asportazione della vegetazione arborea od arbustiva ”.
2. Conseguentemente, con atto notificato in data 10 dicembre 2024 e depositato in data 12 dicembre 2024, il ricorrente ha impugnato innanzi a questo TAR il suddetto provvedimento di diniego, unitamente agli atti connessi, chiedendone l’annullamento in ragione del seguente motivo di censura:
- “ Eccesso di potere - manifesta e grave irragionevolezza, grave carenza della motivazione - intrinseca falsità dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione di legge, in particolare degli artt. 97 Cost., 3 L. 241/90 t.v., e dell’art. 4 della legge n. 13/1989 nel t.v. ”
A mezzo dell’unico motivo di ricorso proposto è dedotta l’illegittimità sotto molteplici profili del provvedimento di diniego impugnato, in quanto, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’intervento proposto non sarebbe in contrasto con le previsioni dell’art. 63 delle NTA al PPTR, risultando finalizzato all’adeguamento dell’immobile alle esigenze derivanti dalla disabilità motoria grave di cui il ricorrente medesimo è affetto e, altresì, comportando un incremento di volumetria contenuto nel limite del 20%, come consentito dalla suddetta normativa. Il ricorrente ha, quindi, provveduto a descrivere i singoli profili del progetto e a spiegarne le funzionalità, evidenziando, in particolare, che l’amministrazione, nel valutare l’intervento, non avrebbe tenuto conto della finalità delle opere ivi proposte e del loro effetto di complessiva riqualificazione paesaggistica dell’area. Il ricorrente, inoltre, ha contestato il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, sia in ragione della genericità dei rilievi posti dal Comune a fondamento della determinazione assunta e, altresì, per violazione del disposto di cui all’art. 4, co. 5, l. 13/1989, in base al quale il diniego dell’autorizzazione paesaggistica per opere volte all’abbattimento delle barriere architettoniche (cui dovrebbe ricondursi l’intervento in questione) deve contenere “ la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato ” (co. 5), onere motivazionale che nel caso di specie l’amministrazione non avrebbe assolto.
2.1. Il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce si è costituito in giudizio in data 13 dicembre 2024 per resistere al ricorso.
2.2. Il Comune di Gallipoli si è costituito in giudizio in data 27 dicembre 2024 e in data 3 gennaio 2025 ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha replicato al ricorso, ribadendo l’incompatibilità del progetto proposto con le previsioni dell’art. 63 delle NTA al PPTR, in quanto relativo a un intervento di nuova costruzione e, in ogni caso, tale da determinare un notevole aumento delle superfici impermeabili nell’area e la rimozione della vegetazione esistente e ha evidenziato anche che l’incremento volumetrico previsto sarebbe, in realtà, superiore al 20%. Il Comune, inoltre, ha dedotto l’adeguatezza motivazionale del provvedimento, rilevando, in particolare, la non applicabilità al caso di specie dell’art. 4 l. 13/1989, rilevando tale norma solo con riferimento agli interventi di mero abbattimento delle barriere architettoniche.
2.3. Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 il Collegio ha preso atto della rinuncia del ricorrente all’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso.
2.4. In data 11 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, con la quale ha ribadito le precedenti considerazioni e replicato alla memoria depositata dall’amministrazione in data 3 gennaio 2026.
2.5. In data 21 gennaio 2026 il Comune ha depositato una memoria di replica, con la quale ha eccepito la tardività della memoria depositata dal ricorrente in data 11 gennaio 2026 e, in ogni caso, ha provveduto a replicare ai rilievi ivi formulati.
2.6. A esito dell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
3. Deve essere, in primo luogo, esaminata l’eccezione preliminare, formulata dalla difesa del Comune di Gallipoli, di tardività della memoria depositata dal ricorrente in data 11 gennaio 2026.
3.1. L’eccezione è fondata.
3.2. A fronte della fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso per l’11 febbraio 2026, il termine a ritroso di trenta giorni liberi previsto dall’art. 73, co. 1, cod. proc. amm. per il deposito di memorie è venuto a scadere in data 10 gennaio 2026, corrispondendo l’11 gennaio 2026 a una domenica e trovando, quindi, applicazione l’art. 52, co. 4, cod. proc. amm. (in base al quale “ Per i termini computati a ritroso, la scadenza è anticipata al giorno antecedente non festivo ”), ragione per cui deve essere dichiarata la tardività e, quindi, l’inutilizzabilità processuale della memoria depositata dal ricorrente in data 11 gennaio 2026.
4. Ciò premesso, quanto al merito delle censure prospettate, il ricorrente ha dedotto, in sintesi, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, anche con specifico riferimento alle previsioni di cui all’art. 4 l. 13/1989, e comunque la non corretta valutazione da parte del Comune dell’intervento proposto, sia dal punto di vista della finalità delle opere previste, che per quanto concerne il suo concreto impatto paesaggistico, non potendosi ritenere in contrasto con le previsioni di cui all’art. 63 delle NTA al PPTR.
4.1. Le censure sono infondate.
4.2. In primo luogo, deve rilevarsi come i richiami operati da parte del ricorrente alle previsioni di cui all’art. 4 l. 13/1989 e al relativo onere di motivazione rafforzata per il caso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica siano irrilevanti per il caso di specie.
4.3. Tale disposizione, infatti, opera solo con riferimento agli interventi individuati dal precedente art. 2 (ossia per le “ innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati ”) e ai quali non è, tuttavia, possibile ricondurre il progetto in esame nella presente vicenda.
4.4. Come emerge, in particolare, dalla relazione tecnico-descrittiva e dagli elaborati progettuali depositati in atti, l’intervento proposto non ha ad oggetto la sola realizzazione di opere strettamente funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche presenti nell’edificio esistente, ma riguarda, piuttosto, il completo rifacimento di detto immobile e del giardino circostante, prevedendosi, con l’occasione, anche la realizzazione di alcune opere volte alla rimozione delle barriere architettoniche (e, in particolare, l’eliminazione dei gradini antistanti la porta di ingresso principale e la creazione di una rampa di accesso al terrazzo). Invece, non possono ricondursi a tale categorie le ulteriori innovazioni indicate dal ricorrente come funzionali allo svolgimento di attività terapeutiche (quali la realizzazione della piscina, del portico e del deposito con annesso spogliatoio) o, comunque, al più comodo uso dell’immobile (come l’ampliamento della rampa dell’autorimessa), in quanto volte soltanto a conferirgli una maggiore utilità rispetto alle specifiche esigenze del ricorrente, ma non concernendo, invece, la diretta rimozione di barriere architettoniche esistenti.
4.5. Per tale ragione, pertanto, l’intervento, nel suo complesso, non è qualificabile come di mera rimozione di barriere architettoniche, non potendosi ritenere che la previsione di alcune opere funzionali a tale scopo possa da sola attrarre nell’ambito applicativo (e derogatorio) dell’art. 4 della l. 13/1989 un intervento complessivamente volto al completo rifacimento di un edificio esistente e dell’area circostante, con la realizzazione – per larga parte – anche di opere non direttamente afferenti al superamento di eventuali ostacoli all’accessibilità dell’immobile. Tale conclusione, peraltro, risulta anche confermata dall’insussistenza di ragioni per ritenere che le specifiche opere di rimozione delle barriere architettoniche indicate dal ricorrente non potrebbero essere realizzate in assenza delle ulteriori innovazioni proposte nel progetto.
4.6. Per tale ragione, deve escludersi l’applicabilità al caso di specie delle previsioni di cui all’art. 4 l. 13/1989 e, di conseguenza, l’amministrazione comunale non poteva ritenersi tenuta, nel rigettare dell’istanza, al rispetto dell’onere di motivazione rafforzata previsto da tale normativa.
5. Quanto, invece, alle ragioni poste a fondamento del diniego, il Collegio ritiene legittimi e sufficienti sotto il profilo motivazionale i rilievi operati dal Comune in ordine alla contrarietà dell’intervento rispetto alle previsioni di tutela di cui all’art. 63 delle NTA al PPTR (applicabile in relazione alle aree – quale quella in esame – collocate nella fascia di rispetto boschiva), in particolare in quanto comportante l’aumento delle superfici impermeabili e l’esportazione della vegetazione arborea e arbustiva ivi presente.
4.7. Se, infatti, come correttamente rilevato dal ricorrente, l’art. 63 delle NTA, al comma 3, lett. b1, consente la trasformazione dei manufatti legittimamente esistenti, con aumento massimo di volumetria del 20%, al contempo tale norma richiede che gli interventi realizzati “ assicurino l’incremento della superficie permeabile e la rimozione degli elementi artificiali che compromettono la tutela dell’area boscata ”. Al contempo, il comma 2, lett. a1, vieta gli interventi che comportano la “ trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva ”.
4.8. Nel caso di specie, tuttavia, come rilevato espressamene dal Comune e come emerge con evidenza dall’esame del progetto, l’intervento comporta un notevole aumento delle superfici e delle aree pavimentate, la creazione di nuovi elementi artificiali in porzioni del lotto attualmente libere (come specificamente individuati nel testo del provvedimento) e anche la rimozione di parte della vegetazione presente, ponendosi, quindi, in diretto contrasto con le richiamate prescrizioni, in quanto tale da determinare l’aumento delle superfici impermeabili e degli elementi artificiali e la trasformazione della vegetazione.
4.9. Per tali ragioni, quindi, il diniego opposto da parte del Comune all’istanza deve ritenersi legittimo e sufficientemente motivato, in quanto fondato sul rilievo della inequivoca rilevanza impeditiva alla realizzazione dell’intervento, per come proposto dal ricorrente, delle previsioni dell’art. 63 delle NTA al PPTR, le cui prescrizioni si pongono in rapporto di evidente incompatibilità rispetto alle opere previste nel progetto.
5. Per quanto detto, pertanto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6. Sussistono giuste ragioni per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto, in particolare, della natura interpretativa della decisione in ordine all’esatta connotazione dell’intervento rispetto all’ambito applicativo dell’art. 4 l. 13/1989.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AS, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
EL CU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL CU | IO AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.