TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 377
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccesso di potere - manifesta e grave irragionevolezza, grave carenza della motivazione - intrinseca falsità dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione di legge, in particolare degli artt. 97 Cost., 3 L. 241/90 t.v., e dell’art. 4 della legge n. 13/1989 nel t.v.

    Il Collegio ritiene irrilevante l'art. 4 l. 13/1989 poiché l'intervento non è di mera rimozione di barriere architettoniche ma un rifacimento completo dell'immobile e del giardino, con opere non direttamente afferenti all'accessibilità. Pertanto, l'amministrazione non era tenuta all'onere di motivazione rafforzata. Le ragioni del diniego relative alla contrarietà con l'art. 63 delle NTA al PPTR (aumento superfici impermeabili, rimozione vegetazione) sono ritenute legittime e sufficienti.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 377
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 377
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo