CASS
Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/11/2024, n. 43166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43166 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da CURRO' EF n. a Vizzolo Predabissi il 22/1/1981 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 28/3/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Gaspare Sturzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv.Eleonora Ferrari, che ha illustrato i motivi e ne ha chiesto l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Lodi che, in data 21/3/2023, aveva assolto l'imputato dal delitto di rapina aggravata per non aver commesso il fatto, dichiarava UR TE colpevole del reato ascrittogli e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, lo 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 43166 Anno 2024 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 03/10/2024 condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 927,00 di multa, oltre statuizioni accessorie. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Eleonora Ferrari, deducendo: 2.1 la violazione dell'artt. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. e dell'art. 6 CEDU. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha ribaltato la pronunzia assolutoria di primo grado senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e alla riassunzione dei testi, dipendenti del supermercato, le cui dichiarazioni ha ritenuto decisive ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente e della qualificazione giuridica del fatto con specifico riguardo alla contestata aggravante dell'uso dell'arma, così ponendosi in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità in materia e con le garanzie previste dall'art. 6 CEDU;
2.2 il vizio di motivazione in relazione all'identificazione dell'autore del reato nell'odierno imputato. Secondo il difensore la Corte territoriale ha fondato l'identificazione dell'imputato su elementi, quale la conformazione dei polpacci, inidonei a fondare il giudizio di responsabilità in termini di razionale certezza, come ritenuto dal primo giudice;
2.3 l'erronea qualificazione giuridica del fatto in quanto le riprese del sistema di videosorveglianza escludono la presenza di un'arma nelle mani dell'agente e il ricorso a minaccia o violenza da parte del medesimo sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto ricondurre il fatto nell'alveo dell'art. 624, eventualmente aggravato;
2.4 la violazione di legge per omessa applicazione della diminuente della lieve entità del fatto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.86/2024 in considerazione della scarsa offensività della condotta, riconosciuta anche dalla sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo che denunzia la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, codice di rito in ragione dell'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nell'ottica del sovvertimento della pronunzia assolutoria di primo grado è fondato. La Corte territoriale (pagg. 3-5) ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di non dover riassumere le prove dichiarative, segnalando come le stesse fossero state del tutto obliterate dal primo giudice e dovesse pertanto escludersi il presupposto di una difforme valutazione dei contenuti delle stesse. La tesi non persuade. Questa Corte è ferma nel ritenere che, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile-è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato 2 a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Rv. 279146 - 01; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425 - 01; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, Rv. 276987-01). 1.1Nella specie, la scarna motivazione resa dal primo giudice, sebbene priva di una compiuta esplicitazione dei contenuti dichiarativi delle testimonianze acquisite nel dibattimento e della loro valutazione critica, contiene nondimeno un apprezzamento delle prove orali, ritenute complessivamente inidonee a dare certezza in ordine all'identificazione dell'autore del reato. Tanto bastava ad imporre la rinnovazione istruttoria, vedendosi nell'ipotesi di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado di prove ritenute decisive ai fini del giudizio di responsabilità, senza che rilevi il più o meno intenso impegno motivazionale speso dal giudice della sentenza di proscioglimento. Non può, infatti, obliterarsi che l'elaborazione giurisprudenziale,che prende le mosse da Sezione Unite UP e ha condotto all'introduzione normativa del comma 3 bis dell'art. 603 codice di rito, fa leva sulla previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - la quale implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267487- 01). Si è in proposito ulteriormente rimarcato che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto funzionale alla maggiore persuasività della sentenza sfavorevole all'imputato, non può risolversi nella conferma delle dichiarazioni già rese in primo grado, ma richiede, nel rispetto dei principi di oralità e immediatezza, che la prova sia assunta secondo le regole dell'esame incrociato (Sez. 5, n. 10130 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 286110 - 01). 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le residue censure, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio. 3 Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma, 3 ottobre 2024
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Gaspare Sturzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv.Eleonora Ferrari, che ha illustrato i motivi e ne ha chiesto l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza del Tribunale di Lodi che, in data 21/3/2023, aveva assolto l'imputato dal delitto di rapina aggravata per non aver commesso il fatto, dichiarava UR TE colpevole del reato ascrittogli e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, lo 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 43166 Anno 2024 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 03/10/2024 condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 927,00 di multa, oltre statuizioni accessorie. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Eleonora Ferrari, deducendo: 2.1 la violazione dell'artt. 603, comma 3 bis, cod.proc.pen. e dell'art. 6 CEDU. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha ribaltato la pronunzia assolutoria di primo grado senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e alla riassunzione dei testi, dipendenti del supermercato, le cui dichiarazioni ha ritenuto decisive ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente e della qualificazione giuridica del fatto con specifico riguardo alla contestata aggravante dell'uso dell'arma, così ponendosi in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità in materia e con le garanzie previste dall'art. 6 CEDU;
2.2 il vizio di motivazione in relazione all'identificazione dell'autore del reato nell'odierno imputato. Secondo il difensore la Corte territoriale ha fondato l'identificazione dell'imputato su elementi, quale la conformazione dei polpacci, inidonei a fondare il giudizio di responsabilità in termini di razionale certezza, come ritenuto dal primo giudice;
2.3 l'erronea qualificazione giuridica del fatto in quanto le riprese del sistema di videosorveglianza escludono la presenza di un'arma nelle mani dell'agente e il ricorso a minaccia o violenza da parte del medesimo sicché la Corte territoriale avrebbe dovuto ricondurre il fatto nell'alveo dell'art. 624, eventualmente aggravato;
2.4 la violazione di legge per omessa applicazione della diminuente della lieve entità del fatto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.86/2024 in considerazione della scarsa offensività della condotta, riconosciuta anche dalla sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo che denunzia la violazione dell'art. 603, comma 3 bis, codice di rito in ragione dell'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nell'ottica del sovvertimento della pronunzia assolutoria di primo grado è fondato. La Corte territoriale (pagg. 3-5) ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di non dover riassumere le prove dichiarative, segnalando come le stesse fossero state del tutto obliterate dal primo giudice e dovesse pertanto escludersi il presupposto di una difforme valutazione dei contenuti delle stesse. La tesi non persuade. Questa Corte è ferma nel ritenere che, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile-è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato 2 a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Rv. 279146 - 01; Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, Rv. 279425 - 01; Sez. 5, n. 27751 del 24/05/2019, Rv. 276987-01). 1.1Nella specie, la scarna motivazione resa dal primo giudice, sebbene priva di una compiuta esplicitazione dei contenuti dichiarativi delle testimonianze acquisite nel dibattimento e della loro valutazione critica, contiene nondimeno un apprezzamento delle prove orali, ritenute complessivamente inidonee a dare certezza in ordine all'identificazione dell'autore del reato. Tanto bastava ad imporre la rinnovazione istruttoria, vedendosi nell'ipotesi di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado di prove ritenute decisive ai fini del giudizio di responsabilità, senza che rilevi il più o meno intenso impegno motivazionale speso dal giudice della sentenza di proscioglimento. Non può, infatti, obliterarsi che l'elaborazione giurisprudenziale,che prende le mosse da Sezione Unite UP e ha condotto all'introduzione normativa del comma 3 bis dell'art. 603 codice di rito, fa leva sulla previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - la quale implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267487- 01). Si è in proposito ulteriormente rimarcato che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto funzionale alla maggiore persuasività della sentenza sfavorevole all'imputato, non può risolversi nella conferma delle dichiarazioni già rese in primo grado, ma richiede, nel rispetto dei principi di oralità e immediatezza, che la prova sia assunta secondo le regole dell'esame incrociato (Sez. 5, n. 10130 del 14/11/2023, dep. 2024, Rv. 286110 - 01). 2. Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbite le residue censure, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio. 3 Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma, 3 ottobre 2024