CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 280/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1512/2022 depositato il 15/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04320221460000070005 VARI
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9874000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 84344000 CANONE RAI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 866941000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 63055000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 539228000 CANONE RAI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 405511000 SPESE GIUST.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 593489000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 653677000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 743491000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 94325000 CANONE RAI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 287447000 CANONE RAI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 70887000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7122000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 8435000 CANONE RAI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0050000 CANONE RAI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9934000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10478000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 239000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2162200 CANONE RAI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2623000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9348000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13813000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 535431000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 77158000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 99452000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 25315000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00611000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 817122000 CANONE RAI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7223000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010302633 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13914000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria nr. 04320221460000070005 notificata a mezzo PEC il 30/8/2022 per l'importo di euro 144.825,00 della quale ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) Utilizzo per la notificazione di indirizzo PEC non presente negli elenchi pubblici;
2) Omessa notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione di cui all'art. 77 comma 2-bis del D. P.R. 602/1973;
3) Violazione del divieto di iscrizione dell'ipoteca sulla casa destinata ad abitazione previsto dall'art. 52 co. 1 lett. “ g “ del D.L. 21/6/2013 n. 69 e dall'art. 76 del D.P.R. 602/1973;
4) Illegittimo addebito delle spese di iscrizione e cancellazione;
5) Omessa notifica degli atti presupposti;
6) Prescrizione della tassa automobilistica;
7) Prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
8) Violazione dell'art. 50 comma 2° del D.P.R. 602/1973;
9) Illegittimo calcolo degli interessi;
10) Incertezza sull'ammontare della pretesa.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituitasi il 28/11/2022 con il deposito di controdeduzioni ha eccepito:
1) Il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria adita in riferimento alle cartelle emesse per il pagamento di somme dovute per violazioni del Codice della Strada e contributi AI;
2) L'avvenuta notificazione in data 04/5/2022 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
3) L'infondatezza delle altre doglianze.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la causa è stata trattata e quindi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Difetta la giurisdizione di questa Corte con riferimento alle cartelle esattoriali ed agli avvisi di addebito di seguito indicati in quanto aventi oggetto estraneo alla previsione di cui all'art. 2 del D. l.vo 546/92: n.
04320120006866941000 (cds) , n. 04320170007221763000 ( limitatamente ai contributi AI ) n.
04320170013311647000, n. 04320180007013914000 ( limitatamente ai contributi AI ), n.
04320190000515116000 ( contributi AI ), Avviso di addebito n. 34320120001147937000 ( contributi IV ),
Avviso di addebito n. 34320120003520750000 ( contributi IV ), Avviso di addebito n.
34320130000864569000 ( contributi IV ), Avviso di addebito n. 34320130002216208000 ( contributi IV ),
Avviso di addebito n. 34320140000595256000 ( contributi IV ), Avviso di addebito n.
34320140001914644000 ( contributi IV), Avviso di addebito n. 34320140003712675000 ( contributi IV),
Avviso di addebito n. 34320150000467766000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n.
34320150001552634000 ( contributi IV), Avviso di addebito n. 34320150002289556000 ( contributi Inps),
Avviso di addebito n. 34320150002599385000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n.
34320160000791532000 ( contributi IV ), Avviso di addebito n. 34320160001397951000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n. 34320160001711525000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n.
34320160002644959000 ( contributi IV), Avviso di addebito n. 34320160003611250000 ( contributi Inps),
Avviso di addebito n. 34320170000205817000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n.
34320170000413649000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n. 34320170001420069000 ( contributi Inps),
Avviso di addebito n. 34320170001854543000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n.
34320170002171349000 ( contributi IV), Avviso di addebito n. 34320170002485630000 ( contributi Inps),
Avviso di addebito n. 34320180000209537000 ( contributi IV), Avviso di addebito n.
34320180001435925000 ( contributi IV), Avviso di addebito n. 34320180002074890000 ( contributi IV),
Avviso di addebito n. 34320180002209643000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n.
34320180003486470000 ( contributi IV), Avviso di addebito n. 34320190000159881000 ( contributi Inps),
Avviso di addebito n. 34320190001183083000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n.
34320190001966109000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n. 34320190003142959000 ( contributi IV),
Avviso di addebito n. 34320190003978343000,( contributi Inps), Avviso di addebito n.
34320190004162121000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n. 34320210000313806000 ( contributi Inps),
Avviso di addebito n. 34320210001476104000 ( contributi Inps).
2) L'utilizzo per la notificazione a mezzo PEC di indirizzo di provenienza non compreso nei pubblici elenchi
INI-PEC non è causa di invalidità della notificazione ove l'atto sia comunque riferibile all'ente che lo ha emesso.
Secondo indirizzo giurisprudenziale al quale questa Corte ritiene di uniformarsi, condividendolo ( Cass. Sez.
5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023 ) “ In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
La parte non ha indicato quale pregiudizio le sia derivato per aver ricevuto la notificazione dell'atto da indirizzo diverso da quello compreso negli elenchi pubblici, non sussistendo dubbio alcuno in ordine alla provenienza del documento da parte dell'Agente della riscossione.
3) La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata ritualmente notificata in data 04/5/2022 ( v. allegati 34 – 34 A della produzione della resistente). Sono pertanto infondati, oltre al motivo sub 2), anche quelli sub 5), 6) e 7) che precedono in quanto la mancata impugnazione dell'atto, oltre a comportare la cristallizzazione del credito così da renderlo irretrattabile, ha interrotto la prescrizione, il cui nuovo termine, alla data di notifica dell'atto impugnato, non era maturato.
4) Il ricorrente non ha provato che l'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria è destinato ad abitazione principale. In ogni caso, l'iscrizione della garanzia ha riguardato anche magazzini , locali di deposito, cantine e soffitte non unite all'unita 'immobiliare abitativa.
Occorre infine considerare che la norma preclude l'espropriazione immobiliare della prima casa destinata ad abitazione ma non l'iscrizione della garanzia reale su di essa.
5) Come in tutti i casi in cui viene iscritta la garanzia reale sugli immobili, le relative spese, tanto di iscrizione quanto di cancellazione, sono a carico del debitore. L'esenzione da imposta prevista in favore dell'agente della riscossione non implica che le relative attività siano gratuite, comportando esse costi per l'organizzazione del servizio di riscossione, nel quale rientrano anche le attività da porre in essere a tutela del credito erariale.
6) Non occorre che l'iscrizione ipotecaria sia preceduta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento. Quest'ultima infatti deve precedere l'espropriazione forzata ma non anche l'iscrizione della garanzia reale che è ad essa prodromica ( Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10234 del 20/06/2012: << In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, secondo comma, del medesimo d.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell'art. 77 citato, il quale, al secondo comma, prevede che, "prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca", e, al primo comma, richiama esclusivamente il primo e non anche il secondo comma dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 >>).
7) Con riferimento al calcolo degli interessi, in una recente decisione ( SS.UU. Sentenza n. 22281 del
14/07/2022 ) si trova affermato il principio secondo cui: << La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”).
Nel caso in esame, la comunicazione di iscrizione ipotecaria faceva seguito ad atto precedentemente notificato e non opposto ( la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) contenente la quantificazione delle somme dovute a titolo di interessi.
P.Q.M.
Dichiara parzialmente il difetto di giurisdizione come da parte motiva.
Rigetta il ricorso per il resto.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1512/2022 depositato il 15/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 04320221460000070005 VARI
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9874000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 84344000 CANONE RAI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 866941000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 63055000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 539228000 CANONE RAI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 405511000 SPESE GIUST.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 593489000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 653677000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 743491000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 94325000 CANONE RAI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 287447000 CANONE RAI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 70887000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7122000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 8435000 CANONE RAI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0050000 CANONE RAI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9934000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10478000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 239000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2162200 CANONE RAI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2623000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 9348000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13813000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 535431000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 77158000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 99452000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 25315000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00611000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 817122000 CANONE RAI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7223000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010302633 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13914000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria nr. 04320221460000070005 notificata a mezzo PEC il 30/8/2022 per l'importo di euro 144.825,00 della quale ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
1) Utilizzo per la notificazione di indirizzo PEC non presente negli elenchi pubblici;
2) Omessa notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione di cui all'art. 77 comma 2-bis del D. P.R. 602/1973;
3) Violazione del divieto di iscrizione dell'ipoteca sulla casa destinata ad abitazione previsto dall'art. 52 co. 1 lett. “ g “ del D.L. 21/6/2013 n. 69 e dall'art. 76 del D.P.R. 602/1973;
4) Illegittimo addebito delle spese di iscrizione e cancellazione;
5) Omessa notifica degli atti presupposti;
6) Prescrizione della tassa automobilistica;
7) Prescrizione delle sanzioni e degli interessi;
8) Violazione dell'art. 50 comma 2° del D.P.R. 602/1973;
9) Illegittimo calcolo degli interessi;
10) Incertezza sull'ammontare della pretesa.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituitasi il 28/11/2022 con il deposito di controdeduzioni ha eccepito:
1) Il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria adita in riferimento alle cartelle emesse per il pagamento di somme dovute per violazioni del Codice della Strada e contributi AI;
2) L'avvenuta notificazione in data 04/5/2022 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
3) L'infondatezza delle altre doglianze.
Ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna la causa è stata trattata e quindi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Difetta la giurisdizione di questa Corte con riferimento alle cartelle esattoriali ed agli avvisi di addebito di seguito indicati in quanto aventi oggetto estraneo alla previsione di cui all'art. 2 del D. l.vo 546/92: n.
04320120006866941000 (cds) , n. 04320170007221763000 ( limitatamente ai contributi AI ) n.
04320170013311647000, n. 04320180007013914000 ( limitatamente ai contributi AI ), n.
04320190000515116000 ( contributi AI ), Avviso di addebito n. 34320120001147937000 ( contributi IV ),
Avviso di addebito n. 34320120003520750000 ( contributi IV ), Avviso di addebito n.
34320130000864569000 ( contributi IV ), Avviso di addebito n. 34320130002216208000 ( contributi IV ),
Avviso di addebito n. 34320140000595256000 ( contributi IV ), Avviso di addebito n.
34320140001914644000 ( contributi IV), Avviso di addebito n. 34320140003712675000 ( contributi IV),
Avviso di addebito n. 34320150000467766000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n.
34320150001552634000 ( contributi IV), Avviso di addebito n. 34320150002289556000 ( contributi Inps),
Avviso di addebito n. 34320150002599385000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n.
34320160000791532000 ( contributi IV ), Avviso di addebito n. 34320160001397951000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n. 34320160001711525000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n.
34320160002644959000 ( contributi IV), Avviso di addebito n. 34320160003611250000 ( contributi Inps),
Avviso di addebito n. 34320170000205817000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n.
34320170000413649000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n. 34320170001420069000 ( contributi Inps),
Avviso di addebito n. 34320170001854543000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n.
34320170002171349000 ( contributi IV), Avviso di addebito n. 34320170002485630000 ( contributi Inps),
Avviso di addebito n. 34320180000209537000 ( contributi IV), Avviso di addebito n.
34320180001435925000 ( contributi IV), Avviso di addebito n. 34320180002074890000 ( contributi IV),
Avviso di addebito n. 34320180002209643000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n.
34320180003486470000 ( contributi IV), Avviso di addebito n. 34320190000159881000 ( contributi Inps),
Avviso di addebito n. 34320190001183083000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n.
34320190001966109000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n. 34320190003142959000 ( contributi IV),
Avviso di addebito n. 34320190003978343000,( contributi Inps), Avviso di addebito n.
34320190004162121000 ( contributi Inps), Avviso di addebito n. 34320210000313806000 ( contributi Inps),
Avviso di addebito n. 34320210001476104000 ( contributi Inps).
2) L'utilizzo per la notificazione a mezzo PEC di indirizzo di provenienza non compreso nei pubblici elenchi
INI-PEC non è causa di invalidità della notificazione ove l'atto sia comunque riferibile all'ente che lo ha emesso.
Secondo indirizzo giurisprudenziale al quale questa Corte ritiene di uniformarsi, condividendolo ( Cass. Sez.
5 - , Sentenza n. 18684 del 03/07/2023 ) “ In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro”.
La parte non ha indicato quale pregiudizio le sia derivato per aver ricevuto la notificazione dell'atto da indirizzo diverso da quello compreso negli elenchi pubblici, non sussistendo dubbio alcuno in ordine alla provenienza del documento da parte dell'Agente della riscossione.
3) La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata ritualmente notificata in data 04/5/2022 ( v. allegati 34 – 34 A della produzione della resistente). Sono pertanto infondati, oltre al motivo sub 2), anche quelli sub 5), 6) e 7) che precedono in quanto la mancata impugnazione dell'atto, oltre a comportare la cristallizzazione del credito così da renderlo irretrattabile, ha interrotto la prescrizione, il cui nuovo termine, alla data di notifica dell'atto impugnato, non era maturato.
4) Il ricorrente non ha provato che l'immobile oggetto di iscrizione ipotecaria è destinato ad abitazione principale. In ogni caso, l'iscrizione della garanzia ha riguardato anche magazzini , locali di deposito, cantine e soffitte non unite all'unita 'immobiliare abitativa.
Occorre infine considerare che la norma preclude l'espropriazione immobiliare della prima casa destinata ad abitazione ma non l'iscrizione della garanzia reale su di essa.
5) Come in tutti i casi in cui viene iscritta la garanzia reale sugli immobili, le relative spese, tanto di iscrizione quanto di cancellazione, sono a carico del debitore. L'esenzione da imposta prevista in favore dell'agente della riscossione non implica che le relative attività siano gratuite, comportando esse costi per l'organizzazione del servizio di riscossione, nel quale rientrano anche le attività da porre in essere a tutela del credito erariale.
6) Non occorre che l'iscrizione ipotecaria sia preceduta dalla notificazione dell'intimazione di pagamento. Quest'ultima infatti deve precedere l'espropriazione forzata ma non anche l'iscrizione della garanzia reale che è ad essa prodromica ( Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 10234 del 20/06/2012: << In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'ipoteca prevista dall'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica dell'intimazione ad adempiere di cui all'art. 50, secondo comma, del medesimo d.P.R., prescritta per il caso che l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l'iscrizione ipotecaria non può essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata, atteso quanto si evince dalla lettera dell'art. 77 citato, il quale, al secondo comma, prevede che, "prima di procedere all'esecuzione, il concessionario deve iscrivere ipoteca", e, al primo comma, richiama esclusivamente il primo e non anche il secondo comma dell'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973 >>).
7) Con riferimento al calcolo degli interessi, in una recente decisione ( SS.UU. Sentenza n. 22281 del
14/07/2022 ) si trova affermato il principio secondo cui: << La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”).
Nel caso in esame, la comunicazione di iscrizione ipotecaria faceva seguito ad atto precedentemente notificato e non opposto ( la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) contenente la quantificazione delle somme dovute a titolo di interessi.
P.Q.M.
Dichiara parzialmente il difetto di giurisdizione come da parte motiva.
Rigetta il ricorso per il resto.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori se dovuti.