Art. 11.
I regi decreti 9 aprile 1939, n. 720 e 30 marzo 1942, n. 442 , non si applicano agli enti soggetti alla disciplina della presente legge.
I regi decreti 9 aprile 1939, n. 720 e 30 marzo 1942, n. 442 , non si applicano agli enti soggetti alla disciplina della presente legge.