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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2473/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2474/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Latini - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401472143 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401472143 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401472143 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401472143 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401472143 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401472143 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401472143 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13268/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte l'Avviso di Accertamento Esecutivo d'Ufficio per Omessa Dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela,
Protezione e Igiene dell'Ambiente, Documento nr 112401472143 emesso il 28/10/2024 per gli anni 2018-
2023 di complessivo di euro 3.187,00 di cui euro 2.150,56 relativa ad imposta, euro 1.029,06 per sanzioni, euro 7,83 per spese di notifica e euro -0,45 per arrotondamento, con invito alla definizione agevolata con la corresponsione della somma di € 2.501,00- codice utente 0010692518 codice contratto 0003598235 - codice utenza 0003232397, relativo all'immobile sito in Roma Indirizzo_1 Roma, "cat 01 abitazioni box e cantine" fondato su una pretesa superficie di mq 88, nonché contro ogni altro atto preordinato coordinati, connesso e consequenziale, notificato il 16 novembre 2024.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
- La ricorrente ha già una posizione aperta presso l'AMA SPA per il pagamento della Ta.Ri., (Codice Utente
0010692518 - codice contratto 0001935031 - codice utenza 0001794056-Via dei Bonzagna 28), per l'unita immobiliare sita in Roma, Indirizzo_2 e non ha mai stipulato contratti di locazione con il ruolo di avente causa per i locali riportati nell'Accertamento Esecutivo d'Ufficio per Omessa Dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente ( Indirizzo_1);
-nell'atto di compravendita dell'immobile del 02/07/2009, Repertorio 211744, Raccolta n. 61.948 il Notaio Nominativo_3 riporta che la sig.ra Ricorrente_1 acquista la piena proprietà "...omississ...del fabbricato sito nel Comune di Roma, Indirizzo_1 snc e precisamente con ingresso da Indirizzo_2 - l'appartamento distinto con interno 14 (quattordici)....omississ..... Comune di Roma, Foglio 998 particella 888 sub 14. Indirizzo_1 snc. p. T-S1 int 14, z.c. 6, cat A/7, c 1, vani 5, R.C. Euro 464,81 - sub 28 Indirizzo_1 snc, p. S1 int 14, z.c. 6, cat C/6, с 11, MQ 14, R.C. Euro 48,44";
-la ricorrente non è stata invitata in un contraddittorio ad esercitare il diritto alla difesa come da giurisprudenza
Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 19667/2014 e Corte di Cassazione n. 18184/2013;
-prescrizione quinquennale della pretesa relativa all'anno di imposta 2018 e relativa estinzione.
Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, la sospensione, della richiesta derivante Avviso di Accertamento Esecutivo d'Ufficio per Omessa Dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta. Ri.) e del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente; Documento nr 112401472143 emesso il 28/10/2024 per gli anni 2018 – 2023, alla luce delle motivazioni del ricorso in via principale: l'annullamento dell'Avviso di Accertamento Esecutivo d'Ufficio per Omessa Dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente, documento nr 112401472143 emesso il 28/10/2024 per gli anni 2018 -2023 in quanto nulla è dovuto. in subordine, dichiarare il diritto estinto, per intervenuta prescrizione, delle somme richieste per l'anno 2018. Conseguenze di legge anche in ordine alle spese”.
B) Si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 17.12.2025 Roma Capitale che ha dedotto quanto segue: “In data 26/08/2025, ad esito del riesame della posizione, la scrivente Roma Capitale ha emesso il doc. n. U250800218801 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401472143 (All. 2). Rilevato che il ricorso presentato e, di conseguenza, le motivazioni addotte dal Ricorrente attengono esclusivamente alla validità ed al contenuto dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401472143 e che, allo stato attuale, non sussistono ulteriori questioni né in fatto tantomeno in diritto, la scrivente ritiene cessata la materia del contendere”.
C) All'udienza del giorno 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora Ricorrente_1 ha evidenziato che gli indirizzi dell'immobile oggetto dell'atto impugnato rispettivamente Indirizzo_1 Roma e Indirizzo_2 Roma si riferiscono alla stessa unità immobiliare come da relativa documentazione prodotta in atti.
Nel corso del giudizio Roma Capitale ha preso atto della duplicazione e in sede di autotutela annullato l'atto impugnato con la seguente motivazione: “Oggetto: autotutela utenza Ta.Ri …. Gent.le Ricorrente_1, In relazione all' avviso di accertamento esecutivo n. 112401472143 del 28/10/2024, ad esito del riesame della posizione, in applicazione della normativa di seguito richiamata: - articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del Contribuente (L. n. 212/2000) che disciplinano l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa;
- Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) vigente nell'anno di imposta oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo.
Considerato che
questo Ente persegue un interesse pubblico per sanare gli atti impositivi viziati ed eventualmente suscettibili di contenzioso, con aggravio di spese processuali. Si comunica l'ANNULLAMENTO TOTALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: l'immobile oggetto di accertamento risulta già censito ai fini Ta.Ri. ma con differente indirizzo stradale. Pertanto, gli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni ed interessi non sono più dovuti”.
Sussistono i presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vengono compensate e rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 18.12.2025
Il giudice (Margherita Mantini)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2474/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Latini - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401472143 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401472143 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401472143 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401472143 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401472143 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401472143 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401472143 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13268/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte l'Avviso di Accertamento Esecutivo d'Ufficio per Omessa Dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela,
Protezione e Igiene dell'Ambiente, Documento nr 112401472143 emesso il 28/10/2024 per gli anni 2018-
2023 di complessivo di euro 3.187,00 di cui euro 2.150,56 relativa ad imposta, euro 1.029,06 per sanzioni, euro 7,83 per spese di notifica e euro -0,45 per arrotondamento, con invito alla definizione agevolata con la corresponsione della somma di € 2.501,00- codice utente 0010692518 codice contratto 0003598235 - codice utenza 0003232397, relativo all'immobile sito in Roma Indirizzo_1 Roma, "cat 01 abitazioni box e cantine" fondato su una pretesa superficie di mq 88, nonché contro ogni altro atto preordinato coordinati, connesso e consequenziale, notificato il 16 novembre 2024.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
- La ricorrente ha già una posizione aperta presso l'AMA SPA per il pagamento della Ta.Ri., (Codice Utente
0010692518 - codice contratto 0001935031 - codice utenza 0001794056-Via dei Bonzagna 28), per l'unita immobiliare sita in Roma, Indirizzo_2 e non ha mai stipulato contratti di locazione con il ruolo di avente causa per i locali riportati nell'Accertamento Esecutivo d'Ufficio per Omessa Dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente ( Indirizzo_1);
-nell'atto di compravendita dell'immobile del 02/07/2009, Repertorio 211744, Raccolta n. 61.948 il Notaio Nominativo_3 riporta che la sig.ra Ricorrente_1 acquista la piena proprietà "...omississ...del fabbricato sito nel Comune di Roma, Indirizzo_1 snc e precisamente con ingresso da Indirizzo_2 - l'appartamento distinto con interno 14 (quattordici)....omississ..... Comune di Roma, Foglio 998 particella 888 sub 14. Indirizzo_1 snc. p. T-S1 int 14, z.c. 6, cat A/7, c 1, vani 5, R.C. Euro 464,81 - sub 28 Indirizzo_1 snc, p. S1 int 14, z.c. 6, cat C/6, с 11, MQ 14, R.C. Euro 48,44";
-la ricorrente non è stata invitata in un contraddittorio ad esercitare il diritto alla difesa come da giurisprudenza
Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 19667/2014 e Corte di Cassazione n. 18184/2013;
-prescrizione quinquennale della pretesa relativa all'anno di imposta 2018 e relativa estinzione.
Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, la sospensione, della richiesta derivante Avviso di Accertamento Esecutivo d'Ufficio per Omessa Dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta. Ri.) e del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente; Documento nr 112401472143 emesso il 28/10/2024 per gli anni 2018 – 2023, alla luce delle motivazioni del ricorso in via principale: l'annullamento dell'Avviso di Accertamento Esecutivo d'Ufficio per Omessa Dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene dell'Ambiente, documento nr 112401472143 emesso il 28/10/2024 per gli anni 2018 -2023 in quanto nulla è dovuto. in subordine, dichiarare il diritto estinto, per intervenuta prescrizione, delle somme richieste per l'anno 2018. Conseguenze di legge anche in ordine alle spese”.
B) Si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 17.12.2025 Roma Capitale che ha dedotto quanto segue: “In data 26/08/2025, ad esito del riesame della posizione, la scrivente Roma Capitale ha emesso il doc. n. U250800218801 mediante cui ha disposto l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401472143 (All. 2). Rilevato che il ricorso presentato e, di conseguenza, le motivazioni addotte dal Ricorrente attengono esclusivamente alla validità ed al contenuto dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401472143 e che, allo stato attuale, non sussistono ulteriori questioni né in fatto tantomeno in diritto, la scrivente ritiene cessata la materia del contendere”.
C) All'udienza del giorno 18.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora Ricorrente_1 ha evidenziato che gli indirizzi dell'immobile oggetto dell'atto impugnato rispettivamente Indirizzo_1 Roma e Indirizzo_2 Roma si riferiscono alla stessa unità immobiliare come da relativa documentazione prodotta in atti.
Nel corso del giudizio Roma Capitale ha preso atto della duplicazione e in sede di autotutela annullato l'atto impugnato con la seguente motivazione: “Oggetto: autotutela utenza Ta.Ri …. Gent.le Ricorrente_1, In relazione all' avviso di accertamento esecutivo n. 112401472143 del 28/10/2024, ad esito del riesame della posizione, in applicazione della normativa di seguito richiamata: - articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del Contribuente (L. n. 212/2000) che disciplinano l'esercizio del potere di autotutela obbligatoria e facoltativa;
- Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) vigente nell'anno di imposta oggetto dell'avviso di accertamento esecutivo.
Considerato che
questo Ente persegue un interesse pubblico per sanare gli atti impositivi viziati ed eventualmente suscettibili di contenzioso, con aggravio di spese processuali. Si comunica l'ANNULLAMENTO TOTALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: l'immobile oggetto di accertamento risulta già censito ai fini Ta.Ri. ma con differente indirizzo stradale. Pertanto, gli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni ed interessi non sono più dovuti”.
Sussistono i presupposti per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vengono compensate e rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, l'estinzione del giudizio. Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 18.12.2025
Il giudice (Margherita Mantini)