Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/2001, n. 8098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8098 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME8 0 9 8/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 7233/99 MERCURIO - Consigliere Cron. 18751 Dott. Ettore CUOCO - Consigliere Rep. Dott. Pietro - Rel. Consigliere Ud. 09/03/01 Dott. Francesco Antonio MAIORANO AMOROSO Consigliere Dott. Giovanni ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: LE NA, SA GI, eredi di SA DR, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la Cancelleria della corte Suprema di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato LADDAGA TERESA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI NAPOLI, già A.C.T.P. in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa 2001 dall'Avvocato PASQUALE LITTERIO, giusta delega in 1105 -1- atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 66/98 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 17/03/98 R.G.N. 176/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Caserta del 5/7/90 NA NN e AC GI, eredi di AC DR, convenivano in giudizio l'Azienda Consortile Trasporti Pubblici OL, deducendo che con sentenza del 29/4/81 il Pretore di Caserta aveva riconosciuto, con sentenza divenuta definitiva, in favore del loro dante causa il diritto a percepire l'indennità di "forfait di lavoro straordinario". Detto compenso doveva essere tenuto presente ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita e quindi chiedevano la rideterminazione della stessa. Il Consorzio resisteva eccependo la prescrizione quinquennale del diritto azionato e contestando nel merito la domanda. Il Pretore accoglieva l'eccezione di prescrizione, rigettando la domanda, ed il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, investito in grado di appello ad istanza degli originari ricorrenti, confermava la decisione, precisando che il lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro maturava diversi diritti, che mantenevano una propria autonomia, tanto che per gli stessi era previsto un differente termine iniziale, a secondo che fossero sorti nel corso del rapporto, oppure in corrispondenza con la sua cessazione;
corretta quindi era la conclusione del Pretore che, nel caso in esame, la domanda giudiziale era idonea ad interrompere la prescrizione solo per il diritto azionato. Peraltro, la pendenza del giudizio per il riconoscimento dello straordinario non impediva il compimento di atti interruttivi della prescrizione per la indennità di fine rapporto, che era diritto autonomo rispetto al diritto alla retribuzione, come dimostrato dal fatto che avevano un diverso momento di decorrenza della prescrizione estintiva;
pacifica, infatti, in dottrina e giurisprudenza, era la tesi secondo cui il termine di prescrizione, di durata quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 5 c.c., decorreva solo dalla fine del rapporto. L'atto interruttivo della prescrizione spiegava la sua efficacia solo nei confronti del diritto di cui si chiedeva l'adempimento con atto di costituzione in mora o domanda giudiziale, senza possibilità di automatica estensione ad altri autonomi diritti, anche se collegati al primo. La parte, a prescindere dal riconoscimento giudiziale del diritto al compenso per lavoro straordinario, ben poteva procedere ad atti interruttivi, in via stragiudiziale, con la libertà di forme consentita dall'art. 2943, III comma, c.c., oppure in via giudiziale nel giudizio in corso, oppure separatamente con azione di mero accertamento, avendo interesse ad agire per far cessare lo stato di incertezza sul punto. Non esisteva nessuna causa di sospensione della prescrizione (ex art. 2935 c.c.) in attesa dell'accertamento del diritto al compenso e quindi l'appello quindi doveva essere rigettato. Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione gli originari ricorrenti, fondato su un solo motivo. Resiste con controricorso il Consorzio Trasporti Pubblici di OL (già A.C.T.P.). MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2945 e 2120 c.c., nonché insufficiente, contraddittoria ed illogica 2 motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deducono ricorrenti che dal combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c. si desumeva che la domanda giudiziale relativa alla sussistenza o meno degli elementi costitutivi di un rapporto giuridico aveva efficacia interruttiva con riguardo a tutti i diritti che si ricollegavano allo stesso con stretto nesso di causalità, senza che fosse necessaria una specifica domanda per farli valere. La tesi del Tribunale potrebbe determinare un conflitto di giudicati, posto che il giudice adito successivamente per stabilire l'ultima retribuzione sarebbe poi chiamato a decidere nuovamente sulla inclusione o meno del compenso nella retribuzione ordinaria;
inoltre comporterebbe la necessità di un nuovo giudizio anche per altri istituti (ferie, mensilità aggiuntive, festività). Il Tribunale aveva omesso di considerare che la sentenza impugnata non si limitava a statuire il diritto a percepire la competenza accessoria, ma condannava "l'azienda al pagamento di tutte le differenze retributive, quindi, anche di quelle che derivavano dall'errato calcolo della indennità di anzianità”, già calcolata sulla base di una retribuzione inferiore. Il ricorso è infondato. Osserva il Collegio che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio secondo cui “ogni diritto di estingue in forza di una propria prescrizione e gli effetti dell'interruzione per effetto della notificazione dell'atto con cui si inizia un giudizio operano solo con riferimento a quel determinato diritto che è stato dedotto in giudizio" 3 (Cass. n. 1550 del 22/4/75). Il Collegio condivide questo principio e quindi va disattesa la tesi difensiva secondo cui l'azione per il riconoscimento della indennità spettante per il lavoro straordinario (di un diritto, cioè, che matura nel corso del rapporto di lavoro ed è soggetto ad un ben determinato termine di prescrizione) aveva effetto interruttivo rispetto al diverso diritto all'indennità di buonuscita, che matura alla fine del rapporto di lavoro ed in conseguenza della sua cessazione ed è soggetto ad un autonomo termine prescrizionale. Né rilievo alcuno può avere la considerazione che la sentenza in esame non si era limitata a statuire il diritto a percepire il "forfait di lavoro straordinario", ma aveva condannato "l'azienda al pagamento di tutte le differenze retributive", trattandosi di diritti diversi che maturano nel corso del rapporto, mentre il diritto all'indennità di buonuscita matura successivamente in conseguenza della cessazione del rapporto. Né rileva la circostanza,evidenziata nella memoria, che per altri lavoratori, collocati in quiescenza dopo il passaggio in giudicato della sentenza, l'azienda abbia incluso il compenso per straordinario nella base di calcolo della indennità di fine rapporto, perché questo diritto è maturato dopo il riconoscimento della indennità accessoria e quindi nessuna prescrizione si era verificata in danno degli stessi lavoratori. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida T Resta morhita per диабо опечать одні дета 4 Hl Frisdenſe. сенника. MO OF s in £ 13000 oltre a £ 4.000.000 per onorario. Roma 9 marzo 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTEМин встралий Шагогано Dhill e Depositato in Cancelleria Oggi 15.GIU 2001 T IL CANCELLIERE R O C I D , O L A L S O 0 S 1 B A 3 I . T 3 , T D 5 R A A S A . T ' E S L N P L S O I E P 3 D N 7 IM - G I 8 S O - A N 1 D A E 1 S D E I T E E , N A G O E G S O R E T E T S T L I I G R I E A R D L L E D 5