Sentenza 5 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2001, n. 7574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7574 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
A N IA L A IT E A N IC C.C. 60146 O L BB ZI A U R 6 8 T 9 S 1 I / ME DEL POP LO ITALIA 4 G / E 6 2 R . L . L A R A . T A P D U . D T R E L A O T E T SA IONE T D N E 1 I S S 3 A N 1 I E E R S . SEZIONE QUINTA CIVILE E I N T A A F Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.10547/98 Presidente Dott. Michele Cantillo Consigliere Dott. Enrico Papa Dott. Giulio Graziadei Consigliere Cron. 17447 Dott. Aldo Ceccherini Consigliere Rep. Ud.16/3/2001 Dott. Francesco TIRELLI Cons. Rel. CORTE SUPREMA D. CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA 60146 sul ricorso proposto da: N. dello Stato, Amministrazione delle Finanze elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la ' rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
SO.FI.MI srl;
- intimato avverso la sentenza n. 485/31/97, depositata il 20/3/1998 dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 14 1 5 udienza del 16/3/2001 dal Relatore Cons. Tirelli;
Udito l'avvocato dello Stato Gentili che ha insistito . per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, La Corte, osserva quanto segue. Con altrettanti avvisi di rettifica, l'Ufficio Iva di Torino contestava alla srl SO.FI.MI la indebita detrazione dell'imposta sugli acquisti effettuati negli anni dal 1990 al 1994. La contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, che con sentenza in data 16/12/1996 dichiarava la nullità degli atti impugnati. L'Ufficio si doleva al giudice superiore, che con sentenza in data 15/12/1997 dichiarava estinto il giudizio per rinuncia, condannando l'appellante al pagamento delle spese sostenute dalla controparte. L'Amministrazione ricorreva allora per cassazione, sostenendo che nella dichiarazione fatta pervenire alla Commissione Tributaria Regionale, l'Ufficio non aveva mai parlato di rinuncia al ricorso, ma si era limitato disposto di cui a comunicare che avvalendosi del all'art. 68/1 del DPR n. 287/1992, esaminati gli atti 2 del procedimento e considerata la condivisibilità della tesi di controparte e della decisione dei giudici di primo grado, intendeva recedere dalla controversia, con estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 del Dlvo n. 546/1992 e spese a carico delle parti che le avevano anticipate. Pur risultando da ciò evidente che gli avvisi di rettifica dovevano considerarsi annullati e che la causa si era ormai completamente svuotata di contenuto per effetto dell'allineamento dell'Ufficio sulla posizione della SO.FI.MI, la Commissione Regionale aveva però escluso di poter definire la controversia ai sensi dell'art. 46 del Dlvo n.546/1992 e qualificata la predetta dichiarazione come rinuncia agli atti del giudizio, aveva pronunciato di conseguenza, emettendo così una sentenza che andava senz'altro cassata per violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 46 del quater del DL Dlvo n.546/1992, 68 del DPR n.287/1992, nonché per n.564/1994, 2727-2729 e 1362-1371 CC, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. L'intimata non svolgeva attività difensiva e la causa veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 16/3/2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Risulta dalla sentenza impugnata che in data 15/12/1997 è pervenuta alla Commissione Tributaria Regionale una dichiarazione "con la quale l'Ufficio, accogliendo la tesi della parte, recede (va) dalla controversia, chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico di chi le" aveva anticipate. I giudici di secondo grado hanno però disatteso la richiesta dell'Ufficio, osservando in proposito che non essendosi tradotto in atti concreti capaci di far venire meno l'interesse della contribuente ad una decisione di merito, il riconoscimento della fondatezza della tesi avversa non era sufficiente a fondare una pronuncia ex art. 46 del Dlvo n.546/1992, ma poteva essere apprezzato come rinuncia al ricorso, stante la sua inconciliabilità con esso. L'Amministrazione ha, come si visto, censurato la predetta decisione per violazione e falsa applicazione di norme di legge, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Premesso che tale ultima doglianza non stata adeguatamente sviluppata dalla ricorrente, che non ha spiegato in cosa sarebbe in concreto consistito il dedotto vizio, appare utile aggiungere che le carenze 4 della motivazione possono venire comunque in rilievo soltanto qualora si riferiscano ai profili fattuali della vertenza, perché nel caso in cui attengano alla soluzione di questioni di diritto, quello che conta è solo l'esattezza della decisione adottata, che ben può essere emendata od integrata dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 384 cpc (v., ex multis, C. Cass. 2000/06496 e 2000/08336). Tanto precisato, devesi rilevare che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. La cessazione della materia del contendere, però, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una pronuncia in tal senso (C. Cass. 1997/00622 e 2000/08607). Nel caso di specie, l'Amministrazione si è limitata a sostenere che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto apprezzare la comunicazione sopra ricordata come annullamento implicito degli avvisi di 5 rettifica e dichiarare di conseguenza la cessazione della materia del contendere, anche perché l'Ufficio aveva in ogni caso fatto acquiescenza alla sentenza di primo grado, riconoscendo la fondatezza della pretesa di controparte. Considerato, però, che in mancanza di adesione della controparte, il solo comportamento dell'Ufficio non autorizzava i giudici tributari a dichiarare la cessazione della materia del contendere, la doglianza dell'Amministrazione dev'essere senz'altro disattesa, non avendo la stessa dedotto alcunchè sugli eventuali riconoscimenti e sulle conclusioni rassegnate dalla SO.FI.MI, che dall'esame diretto degli atti (consentito a questa Corte nel caso di errores in procedendo) risulta avere oltretutto richiesto proprio la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell'art. 44 del Dlvo n. 546/1992. Ciò posto, rimane unicamente da aggiungere che la interpretazione degli atti processuali costituisce attività riservata al giudice di merito, la cui valutazione può essere censurata in cassazione solo per violazione degli artt. 1362 e s.s. c.c. ovvero per vizi della motivazione (v., fra le tante, C.Cass. 1990/03485 e 1994/10015) Tenuto conto di quanto sopra e rilevato, altresì, che la qualificazione della comunicazione dell'Ufficio come rinuncia non appare contraria al diritto né illogica od arbitraria, il ricorso dell'Amministrazione va senz'altro rigettato. Nulla per le spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Roma, il 16/3/2001 IL CONSIGLIERE EST. E N гомpau cerco fill O I Z A S S IL PRESIDENTE A C IL CANCELLIERE C1 приев самом Casano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5 GIU. 2001 Oggi. ArnaldoCasanoGion IL GANCELLIERE C1 E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N / R - A 6 T I 2 S B . I R . R G . L A P E L . T R A D U . L B B A E I A D D T R I A E T S I 1 T N 3 R E 1 N S E E . I T S M A A 7