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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 05/01/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 22/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RA SA, Presidente
BOLOGNESI MAURO, Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1573/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. In Sigla - Partitaiva_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. 24003005088000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4214/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di I° di Milano adita, contrariis reiectis,
- in via pregiudiziale, disporre, anche con decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 47, 3° comma D.Lgs.
546/92, la provvisoria sospensione dell'atto impugnato inaudita altera parte, ricorrendo, nella presente fattispecie, i motivi di eccezionale urgenza sopra esposti;
- in via pregiudiziale, ma subordinata, fissare l'udienza di trattazione della presente istanza, innanti Codesta
On.le Commissione ed, in quella sede, sospendere l'esecutorietà della partita n. num.24003005088000 ai sensi dell'art. 47, 4° comma D.lgs. n.546/97, per i motivi tutti sopra esposti;
- in via principale: dichiarare la nullità e/o inesistenza, priva di ogni efficacia giuridica, della partita n.
24003005088000, dichiarando comunque non dovute le somme con esso intimate, con ogni consequenziale pronuncia in merito secondo le motivazioni enunciate in diritto ed in fatto;
- in via subordinata, rideterminare il quantum debeatur giusto accordo conciliativo del 26/09/2019 – R.G.
18372/2019 che ha estinto il giudizio di opposizione ed ha confermato il D.I. nella misura ridotta del suo ammontare;
- in via subordinata, condannare per l'effetto dell'applicazione del principio della soccombenza Controparte alla refusione delle spese, competenze, diritti ed onorari tutti del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE:
CHIEDE
1) il rigetto del ricorso di controparte, con conseguente declaratoria di legittimità e fondatezza del diniego di autotutela adottato dall'Ufficio;
2) la condanna al pagamento delle spese processuali del contribuente ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo della presente controversia, la Società impugnava il provvedimento di rigetto prot.
n. 45/25 opposto dall'Ufficio all'“istanza di sgravio della partita erariale num. 24003005088000, confluita nella cartella di pagamento num. 068 2024 0096923577”, notificata dalla contribuente il 03.03.2025, lamentandone l'illegittimità per:
- Intervento sopravvenuto dell'accordo conciliativo giudiziario,
- Non aver l'Ufficio tenuto conto della rideterminazione del credito a seguito del verbale di conciliazione.
Concludeva come sopra riportato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia resistente, la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio ne bis in idem e, nel merito, controdeduceva alle eccezioni ed argomentazioni avversarie e concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento n. 068 2024 00969235 77, contenente la pretesa erariale in oggetto, è già stata impugnata dalla Società radicando avanti questa Corte il giudizio N.R.G. 4233/2024 che si è concluso con sentenza che dichiara l'inammissibilità del ricorso per tardività.
Considerato che i motivi dell'istanza di autotutela sono i medesimi già rassegnati dalla parte nel giudizio avverso la cartella di pagamento n. 068 2024 00969235 77, ciò fa sì che il presente ricorso debba essere dichiarato inammissibile per violazione del principio ne bis in idem.
La soccombenza impone la condanna alle spese che vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DECRETO 10 marzo 2014, n. 55 e ss. modifiche ed integrazioni, con le riduzioni di legge.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite liquidate in € 700 in favore del resistente costituito.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RA SA, Presidente
BOLOGNESI MAURO, Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1573/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. In Sigla - Partitaiva_2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO DEFIN.AGEVOL.RAPP.TRIBUTARI n. 24003005088000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4214/2025 depositato il 17/11/2025
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di I° di Milano adita, contrariis reiectis,
- in via pregiudiziale, disporre, anche con decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 47, 3° comma D.Lgs.
546/92, la provvisoria sospensione dell'atto impugnato inaudita altera parte, ricorrendo, nella presente fattispecie, i motivi di eccezionale urgenza sopra esposti;
- in via pregiudiziale, ma subordinata, fissare l'udienza di trattazione della presente istanza, innanti Codesta
On.le Commissione ed, in quella sede, sospendere l'esecutorietà della partita n. num.24003005088000 ai sensi dell'art. 47, 4° comma D.lgs. n.546/97, per i motivi tutti sopra esposti;
- in via principale: dichiarare la nullità e/o inesistenza, priva di ogni efficacia giuridica, della partita n.
24003005088000, dichiarando comunque non dovute le somme con esso intimate, con ogni consequenziale pronuncia in merito secondo le motivazioni enunciate in diritto ed in fatto;
- in via subordinata, rideterminare il quantum debeatur giusto accordo conciliativo del 26/09/2019 – R.G.
18372/2019 che ha estinto il giudizio di opposizione ed ha confermato il D.I. nella misura ridotta del suo ammontare;
- in via subordinata, condannare per l'effetto dell'applicazione del principio della soccombenza Controparte alla refusione delle spese, competenze, diritti ed onorari tutti del presente giudizio.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE:
CHIEDE
1) il rigetto del ricorso di controparte, con conseguente declaratoria di legittimità e fondatezza del diniego di autotutela adottato dall'Ufficio;
2) la condanna al pagamento delle spese processuali del contribuente ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo della presente controversia, la Società impugnava il provvedimento di rigetto prot.
n. 45/25 opposto dall'Ufficio all'“istanza di sgravio della partita erariale num. 24003005088000, confluita nella cartella di pagamento num. 068 2024 0096923577”, notificata dalla contribuente il 03.03.2025, lamentandone l'illegittimità per:
- Intervento sopravvenuto dell'accordo conciliativo giudiziario,
- Non aver l'Ufficio tenuto conto della rideterminazione del credito a seguito del verbale di conciliazione.
Concludeva come sopra riportato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia resistente, la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio ne bis in idem e, nel merito, controdeduceva alle eccezioni ed argomentazioni avversarie e concludeva per il rigetto del ricorso, vinte le spese di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella di pagamento n. 068 2024 00969235 77, contenente la pretesa erariale in oggetto, è già stata impugnata dalla Società radicando avanti questa Corte il giudizio N.R.G. 4233/2024 che si è concluso con sentenza che dichiara l'inammissibilità del ricorso per tardività.
Considerato che i motivi dell'istanza di autotutela sono i medesimi già rassegnati dalla parte nel giudizio avverso la cartella di pagamento n. 068 2024 00969235 77, ciò fa sì che il presente ricorso debba essere dichiarato inammissibile per violazione del principio ne bis in idem.
La soccombenza impone la condanna alle spese che vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al DECRETO 10 marzo 2014, n. 55 e ss. modifiche ed integrazioni, con le riduzioni di legge.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese di lite liquidate in € 700 in favore del resistente costituito.