Articolo 6 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Articolo 5Articolo 7
Versione
15 gennaio 1954
Art. 6. Trasferimento dell'indennizzo e del contributo

Il contributo e l'indennizzo sono concessi al danneggiato e ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.
Qualora nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 , col trasferimento della proprieta' del cespite sinistrato non siano stati espressamente ceduti a favore dell'acquirente il contributo o l'indennizzo statali, e' necessario il consenso dei cedente per la liquidazione del contributo o dell'indennizzo a favore dell'acquirente.
Qualora, in relazione all'attuazione dei piani di ricostruzione, anche se in corso di approvazione, o comunque in seguito ad espropriazione, non sia possibile la ricostruzione del cespite sull'arca di quello distrutto, e' ammessa, la concessione del contributo a favore dei terzi cui sia stato gia' ceduto o ai quali sara', ceduto il contributo e che abbiano gia' ricostruito o che ricostruiscano il cespite su altra area nell'ambito territoriale dello stesso Comune.
Nei casi di trasferimento di proprieta' o cessione, di cui ai precedenti commi, l'indennizzo o il contributo da corrispondere al cessionario e' determinato miella stessa misura di quello spettante al cedente, salvo che al cessionario non ne competa uno minore.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954
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