CASS
Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/07/2024, n. 30646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30646 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AP NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria scritta nella quale ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso. L'avvocato RICCARDI MATTEO chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30646 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 23/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.IZ NI ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata condannata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, per aver detenuto, presso la abitazione di cui la ricorrente è titolare, unitamente alla sorella LA NI, grammi 220 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 33 grammi del tipo hashish, che la sorella LA aveva occultato sulla sua persona e che, alla vista dei militari, aveva lanciato dal terrazzo, unitamente ad un bilancino di precisione. 2.La ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, eccependo la carenza dei presupposti di imputazione del reato a titolo di concorso. Rappresenta che la sorella LA si era trasferita presso la sua abitazione solo da qualche giorno, che la sorella occultava la sostanza stupefacente sulla propria persona senza che la ricorrente ne fosse al corrente, che non è stato rinvenuto nell'abitazione nessun materiale atto al confezionamento dello stupefacente da cui desumere che la detenzione e la finalità di cessione debba essere attribuita anche alla titolare dell'abitazione. Erroneamente ed illogicamente il giudice ha affermato la responsabilità a titolo di concorso per la detenzione dello stupefacente sulla base dei seguenti elementi: LA aveva lanciato dal terrazzo, non solo lo stupefacente che la donna nascondeva sulla propria persona, ma anche il bilancino, oggetto che si trovava invece nella disponibilità di entrambe le imputate, in luogo della casa accessibile;
la reazione nervosa di entrambe le donne;
l'assenza di reddito;
la mera coabitazione. Trattasi di elementi fattuali di natura congetturale che non consentono di individuare gli estremi di Punibilità ai sensi dell'art. 110 cod. pen., non avendo la ricorrente fornito alcun contributo di natura causale, né materiale né morale, alla realizzazione del reato. Si configura quindi un'ipotesi di connivenza non punibile. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le censure formulate in ordine alla violazione di legge e al vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui afferma la sussistenza del contestato concorso, sono fondate. Risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che la sorella della ricorrente, LA NI, lanciò, al momento dell'intervento degli operanti di polizia giudiziaria, lo stupefacente che la stessa LA nascondeva sulla propria persona, unitamente ad un bilancino di precisione. Nulla invece, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, fece la ricorrente, la quale si limitò ad inveire nei confronti degli operanti. A fronte di tale incontroversa ricostruzione fattuale, la sentenza impugnata ha affermato il concorso dell'imputata nella condotta di detenzione, nell'appartamento della stessa, dello stupefacente da parte della sorella LA, che vi abitava solo da qualche giorno, a nulla rilevando che nello stesso immobile non sia stata rinvenuta altra droga, sulla base della assunzione logica secondo cui il bilancino di precisione non sarebbe stato gettato dalla terrazza dalla LA, insieme alla sostanza stupefacente, se fosse stato occultato in un luogo ben nascosto ed a lei solo accessibile. Il lancio dalla finestra, insieme alla droga, anche del bilancino di precisione, sarebbe, dunque, sintomatico del fatto che tale strumento fosse in un luogo accessibile ad entrambe le imputate, e quindi anche alla ricorrente, non essendo logico immaginare che la sola LA portasse con sé, nascosto sulla propria persona, unitamente allo stupefacente di cui ha tentato di liberarsi, anche un bilancino di precisione. Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che, non solo il bilancino, ma anche la sostanza stupefacente non potessero essere detenuti all'interno dell'abitazione del tutto all'insaputa della ricorrente, che ne era la titolare. La conoscenza della detenzione del bilancino di precisione e dello stupefacente avrebbe quindi radicato gli estremi del concorso di persone nel reato. Va però ricordato che questa Corte ha più volte affermato che colui che coabiti con il soggetto autore di attività di "spaccio" di sostanze stupefacenti ne risponde a titolo di concorso ove abbia quanto meno agevolato la detenzione della sostanza, consentendone l'occultamento, mentre non ne risponde se si sia limitato a conoscere di tale attività (Sez. 3, n. 9842 del 10/12/2008, Gentiluomini, RV. 242996). Ne segué che il mero elemento soggettivo, costituito dalla conoscenza della detenzione di droga in casa da parte di altri, non possa superare la soglia di punibilità minima richiesta ai fini della fattispecie concorsuale, essendo necessaria la realizzazione di un contributo causale in termini, sia pur minimi, quanto meno di facilitazione della condotta delittuosa. Dunque, la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale (Sez. 4, n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv. 210638; cfr. anche Sez. 6, n.11383 del 20/10/1994, Bonaffini, Rv. 199634). Deve quindi, in altri termini, essere escluso il concorso del convivente ex art. 110 cod. pen. in ipotesi di semplice comportamento negativo di quest'ultimo che si limiti ad assistere passivamente alla perpetrazione del reato e non ne impedisca od ostacoli in vario modo la esecuzione, dato che, non sussistendo alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40, comma 2, cod. pen., il solo comportamento naturalistico di mera omissione non costituisce segno univoco di partecipazione morale. Di contro, per la configurazione del concorso, è sufficiente la partecipazione all'altrui attività criminosa con la volontà di adesione, che può manifestarsi in forme agevolative della detenzione, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale alla condotta altrui già in atto, assicurando all'agente una certa sicurezza ovvero garantendo, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nell'altro di poter 2 contare su una propria attiva collaborazione (cfr., con riferimento al concorso del coniuge, Sez. 6, n. 9986 del 20/05/1998, Costantino, Rv. 211587). Si è quindi stabilito, in materia di armi, che la mera coabitazione con l'illegittimo detentore dell'arma non è sufficiente a configurare un concorso nella detenzione abusiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la responsabilità della moglie per il reato di detenzione abusiva di armi da parte del marito reputando non desumibile la condotta di codetenzione dalla semplice conoscenza della presenza dell'arma nell'abitazione, Sez. 1, n. 7101 del 1988, Rv. 178626-01; Sez.1, n.31171 del 02/04/2021, Rv. 281645 - 01). In materia di stupefacenti, si è affermato che integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse sufficiente per configurare il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l'accertamento di un rapporto di coabitazione nell'appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40 cod. pen., Sez.3, n. 41055, del 22/09/2015 Ud. (dep. 13/10/2015 ) Rv. 265167 - 01). Si è affermato, con specifico riferimento al caso di droga custodita in luoghi accessibili della casa familiare, che la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla suddetta circostanza, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prdva del concorso morale. (Fattispecié in cùi la Corte ha ritenutb indizio non univoco la presenza della moglie dello spacciatore nella abitazione ove la droga era stata rinvenuta, precisando che l'ipotesi del concorso della convivente avrebbe potuto trovare conferma solo ove fosse risultato che nell'abitazione si svolgeva una attività collettiva di detenzione e spaccio, Sez. 6, n..52116 del 15/11/2019 Cc. (dep. 30/12/2019 ) Rv. 278064). 1.1.Ciò posto, nella specie, a fronte del fatto incontroverso che il possesso dello stupefacente di cui la donna ha tentato di liberarsi era in capo alla sola LA, sorella della ricorrente e che sempre la sorella dimorava solo da alcuni giorni nell'immobile della ricorrente, come constatato dagli stessi operanti che avevano rilevato i suoi pochi indumenti di ricambio presenti in casa, come detto, i giudici hanno, da un lato, individuato come elemento di concorso il getto dall'abitazione oltre che della sostanza stupefacente anche del bilancino, posto che, afferma la Corte ,"il bilancino non sarebbe stato gettato insieme alla droga se non fosse stato nell'abitazione della sorella IZ" e, dall'altro, il comportamento della ricorrente che, al momento della perquisizione, dava in escandescenze. E tuttavia, quanto al primo elemento, lo stesso comproverebbe unicamente appunto la presenza dello stupefacente nell'abitazione, il che di per sé resta ancora un dato neutro rispetto alla distinzione tra concorso e connivenza, e quanto al secondo, non è spiegato perché un tale comportamento dovrebbe essere indice del concorso, ben potendo in realtà spiegarsi, sul piano logico, esattamente in senso contrario. 3 03, Il Consigliere stensore Non è poi chiaramente spiegato dal giudice di merito perché il fatto che, secondo la sentenza impugnata, la sorella della ricorrente non potesse portare con sé nascosto sulla propria persona il bilancino gettato dall'abitazione, dovrebbe essere indice di concorso della ricorrente nello stupefacente dalla stessa gettato dal balcone. Infine, se anche si ritenesse, come sarebbe logicamente indicato dal quantitativo dello stupefacente, che la ricorrente non potesse esserne a conoscenza, si resterebbe pur sempre all'interno di una fattispecie di connivenza e non ancora di concorso. 2. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma il 23 aprile 2024 Il Prdidenté
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria scritta nella quale ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso. L'avvocato RICCARDI MATTEO chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 30646 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 23/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1.IZ NI ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata condannata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, per aver detenuto, presso la abitazione di cui la ricorrente è titolare, unitamente alla sorella LA NI, grammi 220 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 33 grammi del tipo hashish, che la sorella LA aveva occultato sulla sua persona e che, alla vista dei militari, aveva lanciato dal terrazzo, unitamente ad un bilancino di precisione. 2.La ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, eccependo la carenza dei presupposti di imputazione del reato a titolo di concorso. Rappresenta che la sorella LA si era trasferita presso la sua abitazione solo da qualche giorno, che la sorella occultava la sostanza stupefacente sulla propria persona senza che la ricorrente ne fosse al corrente, che non è stato rinvenuto nell'abitazione nessun materiale atto al confezionamento dello stupefacente da cui desumere che la detenzione e la finalità di cessione debba essere attribuita anche alla titolare dell'abitazione. Erroneamente ed illogicamente il giudice ha affermato la responsabilità a titolo di concorso per la detenzione dello stupefacente sulla base dei seguenti elementi: LA aveva lanciato dal terrazzo, non solo lo stupefacente che la donna nascondeva sulla propria persona, ma anche il bilancino, oggetto che si trovava invece nella disponibilità di entrambe le imputate, in luogo della casa accessibile;
la reazione nervosa di entrambe le donne;
l'assenza di reddito;
la mera coabitazione. Trattasi di elementi fattuali di natura congetturale che non consentono di individuare gli estremi di Punibilità ai sensi dell'art. 110 cod. pen., non avendo la ricorrente fornito alcun contributo di natura causale, né materiale né morale, alla realizzazione del reato. Si configura quindi un'ipotesi di connivenza non punibile. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, in udienza, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Le censure formulate in ordine alla violazione di legge e al vizio di motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui afferma la sussistenza del contestato concorso, sono fondate. Risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che la sorella della ricorrente, LA NI, lanciò, al momento dell'intervento degli operanti di polizia giudiziaria, lo stupefacente che la stessa LA nascondeva sulla propria persona, unitamente ad un bilancino di precisione. Nulla invece, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, fece la ricorrente, la quale si limitò ad inveire nei confronti degli operanti. A fronte di tale incontroversa ricostruzione fattuale, la sentenza impugnata ha affermato il concorso dell'imputata nella condotta di detenzione, nell'appartamento della stessa, dello stupefacente da parte della sorella LA, che vi abitava solo da qualche giorno, a nulla rilevando che nello stesso immobile non sia stata rinvenuta altra droga, sulla base della assunzione logica secondo cui il bilancino di precisione non sarebbe stato gettato dalla terrazza dalla LA, insieme alla sostanza stupefacente, se fosse stato occultato in un luogo ben nascosto ed a lei solo accessibile. Il lancio dalla finestra, insieme alla droga, anche del bilancino di precisione, sarebbe, dunque, sintomatico del fatto che tale strumento fosse in un luogo accessibile ad entrambe le imputate, e quindi anche alla ricorrente, non essendo logico immaginare che la sola LA portasse con sé, nascosto sulla propria persona, unitamente allo stupefacente di cui ha tentato di liberarsi, anche un bilancino di precisione. Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che, non solo il bilancino, ma anche la sostanza stupefacente non potessero essere detenuti all'interno dell'abitazione del tutto all'insaputa della ricorrente, che ne era la titolare. La conoscenza della detenzione del bilancino di precisione e dello stupefacente avrebbe quindi radicato gli estremi del concorso di persone nel reato. Va però ricordato che questa Corte ha più volte affermato che colui che coabiti con il soggetto autore di attività di "spaccio" di sostanze stupefacenti ne risponde a titolo di concorso ove abbia quanto meno agevolato la detenzione della sostanza, consentendone l'occultamento, mentre non ne risponde se si sia limitato a conoscere di tale attività (Sez. 3, n. 9842 del 10/12/2008, Gentiluomini, RV. 242996). Ne segué che il mero elemento soggettivo, costituito dalla conoscenza della detenzione di droga in casa da parte di altri, non possa superare la soglia di punibilità minima richiesta ai fini della fattispecie concorsuale, essendo necessaria la realizzazione di un contributo causale in termini, sia pur minimi, quanto meno di facilitazione della condotta delittuosa. Dunque, la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale (Sez. 4, n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv. 210638; cfr. anche Sez. 6, n.11383 del 20/10/1994, Bonaffini, Rv. 199634). Deve quindi, in altri termini, essere escluso il concorso del convivente ex art. 110 cod. pen. in ipotesi di semplice comportamento negativo di quest'ultimo che si limiti ad assistere passivamente alla perpetrazione del reato e non ne impedisca od ostacoli in vario modo la esecuzione, dato che, non sussistendo alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40, comma 2, cod. pen., il solo comportamento naturalistico di mera omissione non costituisce segno univoco di partecipazione morale. Di contro, per la configurazione del concorso, è sufficiente la partecipazione all'altrui attività criminosa con la volontà di adesione, che può manifestarsi in forme agevolative della detenzione, consistente nella consapevolezza di apportare un contributo causale alla condotta altrui già in atto, assicurando all'agente una certa sicurezza ovvero garantendo, anche implicitamente, una collaborazione in caso di bisogno, in modo da consolidare la consapevolezza nell'altro di poter 2 contare su una propria attiva collaborazione (cfr., con riferimento al concorso del coniuge, Sez. 6, n. 9986 del 20/05/1998, Costantino, Rv. 211587). Si è quindi stabilito, in materia di armi, che la mera coabitazione con l'illegittimo detentore dell'arma non è sufficiente a configurare un concorso nella detenzione abusiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la responsabilità della moglie per il reato di detenzione abusiva di armi da parte del marito reputando non desumibile la condotta di codetenzione dalla semplice conoscenza della presenza dell'arma nell'abitazione, Sez. 1, n. 7101 del 1988, Rv. 178626-01; Sez.1, n.31171 del 02/04/2021, Rv. 281645 - 01). In materia di stupefacenti, si è affermato che integra la connivenza non punibile una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso nel reato nel caso in cui si offra un consapevole apporto - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse sufficiente per configurare il concorso nella detenzione di sostanza stupefacente l'accertamento di un rapporto di coabitazione nell'appartamento in cui la droga era custodita, non ravvisando a carico del convivente alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40 cod. pen., Sez.3, n. 41055, del 22/09/2015 Ud. (dep. 13/10/2015 ) Rv. 265167 - 01). Si è affermato, con specifico riferimento al caso di droga custodita in luoghi accessibili della casa familiare, che la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla suddetta circostanza, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prdva del concorso morale. (Fattispecié in cùi la Corte ha ritenutb indizio non univoco la presenza della moglie dello spacciatore nella abitazione ove la droga era stata rinvenuta, precisando che l'ipotesi del concorso della convivente avrebbe potuto trovare conferma solo ove fosse risultato che nell'abitazione si svolgeva una attività collettiva di detenzione e spaccio, Sez. 6, n..52116 del 15/11/2019 Cc. (dep. 30/12/2019 ) Rv. 278064). 1.1.Ciò posto, nella specie, a fronte del fatto incontroverso che il possesso dello stupefacente di cui la donna ha tentato di liberarsi era in capo alla sola LA, sorella della ricorrente e che sempre la sorella dimorava solo da alcuni giorni nell'immobile della ricorrente, come constatato dagli stessi operanti che avevano rilevato i suoi pochi indumenti di ricambio presenti in casa, come detto, i giudici hanno, da un lato, individuato come elemento di concorso il getto dall'abitazione oltre che della sostanza stupefacente anche del bilancino, posto che, afferma la Corte ,"il bilancino non sarebbe stato gettato insieme alla droga se non fosse stato nell'abitazione della sorella IZ" e, dall'altro, il comportamento della ricorrente che, al momento della perquisizione, dava in escandescenze. E tuttavia, quanto al primo elemento, lo stesso comproverebbe unicamente appunto la presenza dello stupefacente nell'abitazione, il che di per sé resta ancora un dato neutro rispetto alla distinzione tra concorso e connivenza, e quanto al secondo, non è spiegato perché un tale comportamento dovrebbe essere indice del concorso, ben potendo in realtà spiegarsi, sul piano logico, esattamente in senso contrario. 3 03, Il Consigliere stensore Non è poi chiaramente spiegato dal giudice di merito perché il fatto che, secondo la sentenza impugnata, la sorella della ricorrente non potesse portare con sé nascosto sulla propria persona il bilancino gettato dall'abitazione, dovrebbe essere indice di concorso della ricorrente nello stupefacente dalla stessa gettato dal balcone. Infine, se anche si ritenesse, come sarebbe logicamente indicato dal quantitativo dello stupefacente, che la ricorrente non potesse esserne a conoscenza, si resterebbe pur sempre all'interno di una fattispecie di connivenza e non ancora di concorso. 2. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma il 23 aprile 2024 Il Prdidenté