CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 13/01/2026, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 150/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DO CLAUDIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4530/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009070000 BOLLO-TARSU
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agente della Riscossione, all'Agenzia delle Entrate ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, in data 09.05.2025, depositato in data 09.06.2025, Ricorrente_2 ha impugnato la Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n.29580202500009070/000, notificata il 10.03.2025, per l'importo di € 2.540,60, a titolo di tassa auto anno
2013-2014 e TARSU anno 2010, 2011, 2012, di cui alle sottese cartelle:
1) Cartella n. 29520170016449974000, indicata come notiticata il 08/01/2018 per tassa auto 2016;
2) Cartella n. 29520180019680592000, indicata come notificata il 25/02/2019 per tassa auto 2014;
3) Cartella n. 29520240035218257000, indicata come notificata 27/08/2024 per tassa rifiuti 2010, 2011
e 2012.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1) Inammissibilità del preavviso di fermo essendo pendente impugnazione avverso la cartella di cui al punto 3);
2) Omessa notifica cartelle, di cui si è chiesta la produzione in giudizio;
3) Prescrizione. Si rassegna che:
- la cartella n.29520240035218257 emessa per tassa rifiuti 2010-2011-2012 è stata notificata il
27/08/2024 a prescrizione maturata;
- la cartella n.29520170016449974000 emessa per Tassa auto 2013 è stata notificata l'08/01/2018 a prescrizione maturata. Ulteriore prescrizione è maturata dopo tale notifica e fino alla notifica dell'atto oggi impugnato;
- la cartella n.29520180019680592000 emessa per Tassa auto 2014 è stata notificata il'25/02/2019 a prescrizione maturata. Ulteriore prescrizione è maturata dopo tale notifica e fino alla notifica dell'atto oggi impugnato.
Con distrazione delle spese. Il 04.07.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha eccepito la carenza di responsabilità in relazione a tutti i vizi dedotti.
Il 15.07.2025 si è costituito l'Agente della Riscossione che ha rilevato che:
- la cartella n.29520240035218257, emessa per tassa rifiuti 2010-2011-2012 a seguito di iscrizione a ruolo avvenuta nel 2024, è stata notificata il 27/08/2024 a mani proprie del ricorrente. L'ADER ha contestato qualsivoglia responsabilità in ordine a vizi antecedenti alla notifica della cartella, concernenti l'omessa notifica di atti prodromici (in particolare l'intimazione di pagamento n.296278 del 29.07.2019, emessa e notificata in data 04.11.2019 dallo stesso Ente Creditore ATO ME1) e la eventuale prescrizione, rassegnando la legittimità della riscossione per la parte di competenza, dopo l'iscrizione a ruolo;
- la cartella di pagamento n.29520170016449974000, emessa per tassa auto 2013 a seguito di iscrizione a ruolo avvenuta nel 2017, è stata notificata in data 08.01.2018;
- la cartella n.29520180019680592000, emessa per tassa auto 2014 a seguito di iscrizione a ruolo avvenuta nel 2018, è stata notificata in data 25.02.2019.
Ha argomentato che in data 24.05.2022 è stata anche notificata a mezzo posta ed a mani proprie l'intimazione di pagamento n.2952022 9003331118 000 (relativa alla cartella 29520170016449974000).
Con memorie del 23.12.2025 parte ricorrente ha ulteriormente argomentato che:
- la cartella n.29520240035218257 per Tassa Rifiuti anni 2010, 2011 e 2012 di € 2.330,40 è stata annullata dalla CGT I° grado di Messina sentenza n.3663 del 18/06/2025;
- per la cartella n.29520170016449974/000 per Tassa Auto 2013, l'ADER non ha riscontrato la notifica.
Si rileva che insufficiente a tal fine è la produzione relativa all'intimazione n.29520229003331118/000, stante l'omessa notifica della cartella, ferma in ogni caso la maturazione della prescrizione triennale dalla data di notifica della cartella (indicata nell'08/01/2018) e la data di notifica dell'intimazione (indicata nel 24/05/2022);
- per la cartella n.29520180019680592/000 per Tassa Auto 2014, l'AdER non ha riscontrato la notifica limitandosi a produrre cartoline di notifica tramite Società_1 Spa per compiuta giacenza, prive di efficacia probatoria in quanto la cartella non è stata notificata.
Ha quindi insistito nei motivi di ricorso.
ATO non si è costituita.
All'udienza del 12.01.2026, sussistendone i presupposti, la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue. Il ricorso è anzitutto fondato in relazione alla cartella n.29520240035218257, relativa alla Tassa Rifiuti anni
2010, 2011 e 2012, in quanto la stessa è stata annullata dalla CGT I° grado di Messina con la sentenza n.3663 del 18/06/2025, depositata dal ricorrente, con conseguente invalidità derivata del preavviso di fermo impugnato nella parte ad essa relativa.
Per ciò che concerne le residue due cartelle va osservato quanto segue.
Quanto alla cartella n.29520170016449974/000, emessa per Tassa Auto 2013, va rilevato che l'ADER ha versato in atti copia della intimazione n.29520229003331118/000, con la prova della notifica in data
24.05.2022. Eventuali vizi maturati antecedentemente a detta notifica, ivi compresa l'eventuale omessa notifica della cartella o l'eventuale maturazione di decadenze/prescrizioni, avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la relativa impugnazione, e risulta oggi preclusa (cfr. solo da ultimo Cass. 2743/25). Dalla data di notifica dell'intimazione e fino alla data di notifica del preavviso di fermo oggi impugnato non è decorsa alcuna prescrizione.
Quanto alla cartella n.29520180019680592/000, emessa per Tassa Auto 2014, l'AdER ne ha riscontrato la notifica a mezzo posta, perfezionatasi per compiuta giacenza in data 25.02.2019. Eventuali vizi antecedentemente maturati avrebbero dovuto essere fatti valere con la relativa impugnazione e sono oggi preclusi. Vi è peraltro che AdER non ha prodotto atti interruttivi della prescrizione notificati in data successiva e che, alla data di notifica del preavviso oggi impugnato, deve pertanto ritenersi maturato il termine triennale di prescrizione del tributo, nonostante la normativa emergenziale Covid19.
Spese compensate al 25%, con condanna di AD per il resto. Spese compensate verso l'ente impositore.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato nella parte riferita alle cartelle
29520240035218257 e 29520180019680592.
Rigetta nella parte riferita alla cartella 29520170016449974.
Previa compensazione nella misura del 25%, condanna l'AdER al pagamento delle residue spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 700,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti, da distrarsi al difensore.
Compensa le spese nei confronti dell'ente impositore.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DO CLAUDIA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 4530/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500009070000 BOLLO-TARSU
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agente della Riscossione, all'Agenzia delle Entrate ed alla società ATO ME 1 spa in liq., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, in data 09.05.2025, depositato in data 09.06.2025, Ricorrente_2 ha impugnato la Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n.29580202500009070/000, notificata il 10.03.2025, per l'importo di € 2.540,60, a titolo di tassa auto anno
2013-2014 e TARSU anno 2010, 2011, 2012, di cui alle sottese cartelle:
1) Cartella n. 29520170016449974000, indicata come notiticata il 08/01/2018 per tassa auto 2016;
2) Cartella n. 29520180019680592000, indicata come notificata il 25/02/2019 per tassa auto 2014;
3) Cartella n. 29520240035218257000, indicata come notificata 27/08/2024 per tassa rifiuti 2010, 2011
e 2012.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1) Inammissibilità del preavviso di fermo essendo pendente impugnazione avverso la cartella di cui al punto 3);
2) Omessa notifica cartelle, di cui si è chiesta la produzione in giudizio;
3) Prescrizione. Si rassegna che:
- la cartella n.29520240035218257 emessa per tassa rifiuti 2010-2011-2012 è stata notificata il
27/08/2024 a prescrizione maturata;
- la cartella n.29520170016449974000 emessa per Tassa auto 2013 è stata notificata l'08/01/2018 a prescrizione maturata. Ulteriore prescrizione è maturata dopo tale notifica e fino alla notifica dell'atto oggi impugnato;
- la cartella n.29520180019680592000 emessa per Tassa auto 2014 è stata notificata il'25/02/2019 a prescrizione maturata. Ulteriore prescrizione è maturata dopo tale notifica e fino alla notifica dell'atto oggi impugnato.
Con distrazione delle spese. Il 04.07.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha eccepito la carenza di responsabilità in relazione a tutti i vizi dedotti.
Il 15.07.2025 si è costituito l'Agente della Riscossione che ha rilevato che:
- la cartella n.29520240035218257, emessa per tassa rifiuti 2010-2011-2012 a seguito di iscrizione a ruolo avvenuta nel 2024, è stata notificata il 27/08/2024 a mani proprie del ricorrente. L'ADER ha contestato qualsivoglia responsabilità in ordine a vizi antecedenti alla notifica della cartella, concernenti l'omessa notifica di atti prodromici (in particolare l'intimazione di pagamento n.296278 del 29.07.2019, emessa e notificata in data 04.11.2019 dallo stesso Ente Creditore ATO ME1) e la eventuale prescrizione, rassegnando la legittimità della riscossione per la parte di competenza, dopo l'iscrizione a ruolo;
- la cartella di pagamento n.29520170016449974000, emessa per tassa auto 2013 a seguito di iscrizione a ruolo avvenuta nel 2017, è stata notificata in data 08.01.2018;
- la cartella n.29520180019680592000, emessa per tassa auto 2014 a seguito di iscrizione a ruolo avvenuta nel 2018, è stata notificata in data 25.02.2019.
Ha argomentato che in data 24.05.2022 è stata anche notificata a mezzo posta ed a mani proprie l'intimazione di pagamento n.2952022 9003331118 000 (relativa alla cartella 29520170016449974000).
Con memorie del 23.12.2025 parte ricorrente ha ulteriormente argomentato che:
- la cartella n.29520240035218257 per Tassa Rifiuti anni 2010, 2011 e 2012 di € 2.330,40 è stata annullata dalla CGT I° grado di Messina sentenza n.3663 del 18/06/2025;
- per la cartella n.29520170016449974/000 per Tassa Auto 2013, l'ADER non ha riscontrato la notifica.
Si rileva che insufficiente a tal fine è la produzione relativa all'intimazione n.29520229003331118/000, stante l'omessa notifica della cartella, ferma in ogni caso la maturazione della prescrizione triennale dalla data di notifica della cartella (indicata nell'08/01/2018) e la data di notifica dell'intimazione (indicata nel 24/05/2022);
- per la cartella n.29520180019680592/000 per Tassa Auto 2014, l'AdER non ha riscontrato la notifica limitandosi a produrre cartoline di notifica tramite Società_1 Spa per compiuta giacenza, prive di efficacia probatoria in quanto la cartella non è stata notificata.
Ha quindi insistito nei motivi di ricorso.
ATO non si è costituita.
All'udienza del 12.01.2026, sussistendone i presupposti, la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue. Il ricorso è anzitutto fondato in relazione alla cartella n.29520240035218257, relativa alla Tassa Rifiuti anni
2010, 2011 e 2012, in quanto la stessa è stata annullata dalla CGT I° grado di Messina con la sentenza n.3663 del 18/06/2025, depositata dal ricorrente, con conseguente invalidità derivata del preavviso di fermo impugnato nella parte ad essa relativa.
Per ciò che concerne le residue due cartelle va osservato quanto segue.
Quanto alla cartella n.29520170016449974/000, emessa per Tassa Auto 2013, va rilevato che l'ADER ha versato in atti copia della intimazione n.29520229003331118/000, con la prova della notifica in data
24.05.2022. Eventuali vizi maturati antecedentemente a detta notifica, ivi compresa l'eventuale omessa notifica della cartella o l'eventuale maturazione di decadenze/prescrizioni, avrebbe dovuto essere fatta valere mediante la relativa impugnazione, e risulta oggi preclusa (cfr. solo da ultimo Cass. 2743/25). Dalla data di notifica dell'intimazione e fino alla data di notifica del preavviso di fermo oggi impugnato non è decorsa alcuna prescrizione.
Quanto alla cartella n.29520180019680592/000, emessa per Tassa Auto 2014, l'AdER ne ha riscontrato la notifica a mezzo posta, perfezionatasi per compiuta giacenza in data 25.02.2019. Eventuali vizi antecedentemente maturati avrebbero dovuto essere fatti valere con la relativa impugnazione e sono oggi preclusi. Vi è peraltro che AdER non ha prodotto atti interruttivi della prescrizione notificati in data successiva e che, alla data di notifica del preavviso oggi impugnato, deve pertanto ritenersi maturato il termine triennale di prescrizione del tributo, nonostante la normativa emergenziale Covid19.
Spese compensate al 25%, con condanna di AD per il resto. Spese compensate verso l'ente impositore.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato nella parte riferita alle cartelle
29520240035218257 e 29520180019680592.
Rigetta nella parte riferita alla cartella 29520170016449974.
Previa compensazione nella misura del 25%, condanna l'AdER al pagamento delle residue spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 700,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti, da distrarsi al difensore.
Compensa le spese nei confronti dell'ente impositore.