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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Udine, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Udine |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RE VI, Presidente ROMANO FEDERICA, Relatore SAVINO MARIO, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 265/2024 depositato il 15/07/2024 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine - Via Gorghi 18 33100 Udine UD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9060102118/2023 IVA-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 308/2024 depositato il 02/09/2024 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine - Via Gorghi 18 33100 Udine UD
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9060102118/2023 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 121/2025 depositato il 09/06/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TI9060102118/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Udine relativo al recupero delle imposte per l'anno 2017 per le somme dovute a titolo di IRPEF (€ 3.973,00) e relative addizionali (€ 276,00 per la regionale ed €135,00 per la comunale), nonché IVA (€ 5.632,00), ritenute dovute e non versate in relazione alle operazioni attive fatturate dalla contribuente per l'attività di
“pubbliche relazioni e comunicazione”, Nel corso della fase contraddittorio, la ricorrente ravvedeva la propria posizione a fini delle imposte dirette tramite presentazione di apposita dichiarazione integrativa e versamento mediante mod. F24 del 29/09/2023. Diversamente in relazione all'iva visto l'esito negativo del procedimento c.d. di adesione preventiva, l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'accertamento in contestazione volto a recuperare, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 600/1973 l'IVA dovuta. I motivi di impugnazione sono:
1) illegittimità della pretesa per violazione dell'art. 7, comma 1, Statuto del contribuente, nonché art. 42, c. 2, del D. Lgs. 471/1997, art. 3 L. 241/1990, art. 56, c. 5, del D.P.R. 633/1972 per omessa allegazione di atti richiamati;
2) illegittimità della pretesa per violazione dell'art. 42, c. 2, del D.P.R. 600/1973, in specie di omessa indicazione del tipo di accertamento;
3) illegittimità della pretesa ai fini IVA;
4) disapplicazione sanzioni a fini IVA.
L'Agenzia delle Entrate di Udine con proprie controdeduzioni si è regolarmente costituita in giudizio opponendosi al ricorso, ritenuto destituito di fondamento.
La Corte ha disposto la riunione dei ricorsi Rgr 265/2024 e Rgr 308/2024 nel ricorso Rgr
265/2024 per connessione soggettiva ed oggettiva della materia del contendere.
Nelle more del giudizio le parti sono addivenute ad una definizione in via conciliativa della vertenza ex art. 48, n° proposta 500063/2025 del 27.05.2025, TI9, codice atto 19617249008 con cui il processo rubricato RGR n°265/2024 avverso l'accertamento n. TI9060102118/2023 veniva definito nel valore complessivo di € 3.731,46
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, visto il perfezionamento del procedimento conciliativo ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. 546/1992, considerato che con l'intervenuta conciliazione è venuta meno la materia del contendere, non rimane che dichiarare l'estinzione del processo a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Udine 9.6.2025
Seguono le firme digitali del Presidente e dell'Estensore
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di UDINE Sezione 1, riunita in udienza il 09/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RE VI, Presidente ROMANO FEDERICA, Relatore SAVINO MARIO, Giudice
in data 09/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 265/2024 depositato il 15/07/2024 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine - Via Gorghi 18 33100 Udine UD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9060102118/2023 IVA-ALTRO 2017
- sul ricorso n. 308/2024 depositato il 02/09/2024 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag. Entrate Direzione Provinciale Udine - Via Gorghi 18 33100 Udine UD
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI9060102118/2023 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 121/2025 depositato il 09/06/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti Resistente: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TI9060102118/2023, emesso dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Udine relativo al recupero delle imposte per l'anno 2017 per le somme dovute a titolo di IRPEF (€ 3.973,00) e relative addizionali (€ 276,00 per la regionale ed €135,00 per la comunale), nonché IVA (€ 5.632,00), ritenute dovute e non versate in relazione alle operazioni attive fatturate dalla contribuente per l'attività di
“pubbliche relazioni e comunicazione”, Nel corso della fase contraddittorio, la ricorrente ravvedeva la propria posizione a fini delle imposte dirette tramite presentazione di apposita dichiarazione integrativa e versamento mediante mod. F24 del 29/09/2023. Diversamente in relazione all'iva visto l'esito negativo del procedimento c.d. di adesione preventiva, l'Agenzia delle Entrate ha emesso l'accertamento in contestazione volto a recuperare, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 600/1973 l'IVA dovuta. I motivi di impugnazione sono:
1) illegittimità della pretesa per violazione dell'art. 7, comma 1, Statuto del contribuente, nonché art. 42, c. 2, del D. Lgs. 471/1997, art. 3 L. 241/1990, art. 56, c. 5, del D.P.R. 633/1972 per omessa allegazione di atti richiamati;
2) illegittimità della pretesa per violazione dell'art. 42, c. 2, del D.P.R. 600/1973, in specie di omessa indicazione del tipo di accertamento;
3) illegittimità della pretesa ai fini IVA;
4) disapplicazione sanzioni a fini IVA.
L'Agenzia delle Entrate di Udine con proprie controdeduzioni si è regolarmente costituita in giudizio opponendosi al ricorso, ritenuto destituito di fondamento.
La Corte ha disposto la riunione dei ricorsi Rgr 265/2024 e Rgr 308/2024 nel ricorso Rgr
265/2024 per connessione soggettiva ed oggettiva della materia del contendere.
Nelle more del giudizio le parti sono addivenute ad una definizione in via conciliativa della vertenza ex art. 48, n° proposta 500063/2025 del 27.05.2025, TI9, codice atto 19617249008 con cui il processo rubricato RGR n°265/2024 avverso l'accertamento n. TI9060102118/2023 veniva definito nel valore complessivo di € 3.731,46
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, visto il perfezionamento del procedimento conciliativo ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. 546/1992, considerato che con l'intervenuta conciliazione è venuta meno la materia del contendere, non rimane che dichiarare l'estinzione del processo a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Udine 9.6.2025
Seguono le firme digitali del Presidente e dell'Estensore