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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/06/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1296/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1296/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NOLLI Parte_1 C.F._1 ANTONIO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 26, BRESCIA presso il difensore avv. NOLLI ANTONIO ALESSANDRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOLLI Parte_2 C.F._2 ANTONIO ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO 26, BRESCIA presso il difensore avv. NOLLI ANTONIO ALESSANDRO
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAROBBIO LUCA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PONCHIELLI 2 24022 ALZANO LOMBARDO (BG) presso il difensore avv. CAROBBIO LUCA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
“si insiste per l'accoglimento di ogni richiesta istruttoria avanzata nelle memorie autorizzare nonché per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atto di citazione, qui integralmente riportate:
“in via preliminare: per le ragioni tutte esposte in narrativa, e considerato altresì il pagamento effettuato della somma precettata, e considerati i gravi motivi a fondamento della domanda,
1 revocare/sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo 5112/2022 D.I. del
13/12/2022, R.G. n. 14333/2022 opposto;
in via principale, nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare che nulla è dovuto dai sigg. alla Società e conseguentemente revocare e Parte_3 Controparte_1 dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo 5112/2022 D.I. del 13/12/2022, R.G. n.
14333/2022 opposto poiché infondato, ingiusto e illegittimo. Revocarsi dunque il decreto ingiuntivo medesimo e condannare parte convenuta opposta al Controparte_2 pagamento delle spese e delle competenze di causa;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la nullità del patto sottostante la dichiarazione di cui al doc.6 e il doc.6 medesimo per tutti i motivi esposti in narrativa o, in difetto, annullare i medesimi atti per vizi del consenso;
condannare per i motivi di cui sopra la Società alla restituzione della Controparte_1 somma di euro 28.289,76= portata dal precetto, pagata dagli attori a mezzo bonifico sul conto identificato IBAN nr. IT 92T03 06955 18010 00000 05703 al solo fine di evitare la perdita della compravendita dell'immobile ed evitare la restituzione del doppio della caparra pari ad euro
60.000,00=; oltre alla rifusione delle spese di iscrizione e cancellazione di ipoteca (pagate anch'esse con riserva di ripetizione), trattenendo da tale somma (euro 28.289,76) l'importo per la mediazione effettivamente svolta come previsto originariamente dal doc.4 (incarico a vendere) pari a euro 10.800,00 + IVA;
per i medesimi motivi, condannare al Controparte_1 risarcimento di ogni posta di danno patrimoniale e non patrimoniale occorso ai sigg. Parte_4
, quantificati in euro 21.500,00= come esposto in narrativa, (o la maggiore/minore somma
[...] ritenuta di giustizia).
Si chiede che il Giudice ordini a l'esibizione dei libri contabili e del registro Controparte_1
IVA vendite nonché copia delle fatture emesse da alla sig.ra , nonché Controparte_1 Pt_5
l'esibizione degli estratti dei conti correnti intestati a relativi agli ultimi 12 Controparte_1 mesi.
Con vittoria di spese, diritti e competenze legali.
In via istruttoria, con riserva di altro dedurre, produrre ed eccepire, anche in considerazione delle difese di controparte, anche in ordine all'indicazione dei nominativi dei testi, si chiede fin da ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso eventualmente formulati”.
2 Per Controparte_1
“IN PRINCIPALITA': - Respingersi l'opposizione avversaria siccome infondata in fatto e in diritto, confermandosi per l'effetto il decreto ing. n. 5112/2022 del 13.12.2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 13.12.2022;
IN VIA SUBORDINATA: - E nella denegata ipotesi in cui per qualsiasi ragione si ritenesse nullo
o inefficace il patto provvigionale inter partes del 22.08.2022, condannarsi gli opponenti a corrispondere in favore di la minore provvigione convenuta nell'incarico a Controparte_1 vendere 10.06.2022, pari a euro 10.800,00 oltre iva di legge;
IN VIA ISTRUTTORIA: - Ammettersi le prove dedotte ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.
IN OGNI CASO: - Vittoria di spese ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in giudizio proponendo Parte_1 Parte_2 Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5112/2022, con il quale il Tribunale di Brescia ha loro ingiunto il pagamento immediato in favore della società della somma di € 26.047,00, oltre interessi, spese e competenze legali a titolo di provvigione maturata per l'attività di intermediazione immobiliare effettuata a beneficio degli ingiunti in relazione alla vendita del loro immobile sito in Puegnago del Garda, Via Capo di Sopra n. 2.
Gli opponenti non hanno contestato l'attività di mediazione svolta dall'opposta nell'operazione in esame, ma hanno censurato il contegno tenuto dall'agenzia nello svolgimento della propria attività, posto che la stessa, in data 22 agosto 2022, allorché presentava loro la proposta di acquisto formulata dall'acquirente li avrebbe altresì dolosamente indotti a Persona_1 riconoscere in suo favore una provvigione pari ad € 21.350,00 oltre Iva, in luogo di quella inizialmente pattuita di € 10.800,00 oltre Iva.
Secondo la prospettazione di parte opponente, tale pattuizione - azionata monitoriamente da quale prova scritta del credito vantato - è nulla o comunque annullabile, in Controparte_3 quanto la volontà della coppia è stata viziata dall'inganno dell'agenzia, che, in Parte_3 persona della propria legale rappresentante, li ha indotti a riconoscere una provvigione più alta, adducendo false circostanze, quali l'intromissione nell'affare di un'altra agenzia e il rifiuto da parte della potenziale acquirente di corrispondere alcunché a titolo di provvigione.
3 Inoltre, gli opponenti hanno evidenziato che ha omesso di ricercare ulteriori Controparte_1 potenziali acquirenti diversi da ottenendo da questa, in cambio, l'importo di € Persona_1
10.000,00.
e hanno poi esposto che il decreto ingiuntivo è stato loro Parte_1 Parte_2 notificato, unitamente all'atto di precetto, allorché non era ancora stato stipulato il contratto di compravendita definitivo e che, contestualmente a tale notifica, l'opposta ha iscritto ipoteca giudiziale proprio sull'immobile di Puegnago, sicché, al fine di non rendersi inadempienti agli obblighi assunti con il preliminare e, comunque, al fine di non ritardare ulteriormente il rogito, gli stessi hanno già spontaneamente corrisposto a l'importo ingiunto, con Controparte_1 riserva di ripetere quanto versato.
In via riconvenzionale, gli opponenti hanno infine chiesto: l'accertamento della nullità/annullabilità della scrittura del 22 agosto 2022, la condanna di alla Controparte_1 restituzione dell'importo da essi spontaneamente versato in esecuzione del decreto, al netto della somma di € 10.800,00 oltre Iva, pari alla provvigione secondo essi dovuta, nonché il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da loro patiti a seguito del contegno tenuto dalla società nella fattispecie in esame, quantificati in complessivi € 21.500,00.
Costituendosi in giudizio, ha contestato, sia in fatto che in diritto, tutti gli Controparte_1 assunti addotti dagli opponenti, evidenziando come gli stessi, con la censurata scrittura del 22 agosto 2022, abbiano liberamente pattuito con l'agenzia l'importo della provvigione dovuta ai sensi dell'art. 1755 cod. civ. e negando di aver tenuto nel caso in esame una condotta illegittima o anche solo scorretta.
Ha quindi concluso chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata, la condanna degli opponenti al versamento in suo favore della somma di € 10.800,00 oltre Iva, quale provvigione pacificamente pattuita in origine tra le parti per l'attività di intermediazione immobiliare eseguita dalla a beneficio degli opponenti. Controparte_1
Con ordinanza del 18 maggio 2023, il Tribunale, ritenendo il pagamento spontaneo del decreto opposto assorbente ogni questione relativa alla decisione sulla sua provvisoria esecutività, ha assegnato alle parti i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 febbraio 2025 e, all'esito, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusive.
4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame non è oggetto di contestazione né
l'incarico di mediazione affidato dagli opponenti alla società in relazione Controparte_1 alla vendita dell'immobile sito in Puegnago del Garda, né il diritto alla provvigione maturato dalla società per aver utilmente procacciato l'acquirente . Persona_1
L'oggetto del presente giudizio è dunque limitato alla quantificazione di tale provvigione, avendo gli opponenti censurato la validità della scrittura del 22 agosto 2022, con la quale questa è stata pattuita dalle parti in € 21.350,00 oltre Iva, nonché all'esame delle domande di ripetizione di indebito e di risarcimento del danno formulate in via riconvenzionale.
Quanto alla prima questione, gli opponenti non hanno dimostrato l'invalidità della scrittura censurata, sicché il decreto ingiuntivo deve essere confermato, per le ragioni che di seguito illustrate.
Ed invero, come è noto, colui il quale lamenti che il proprio consenso alla stipulazione di un contratto sia stato carpito con l'altrui dolo è tenuto a dimostrare sia l'esistenza dell'altrui condotta ingannatoria, sia l'efficacia causale di tali raggiri sulla propria capacità di autodeterminazione negoziale. Ne consegue che al fine di produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri - o anche semplici menzogne - che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (cfr. Cass., 23 giugno 2015, n.12892 e Cass. 25 maggio 2006, n. 12424).
L'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è, infatti, subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione (cfr., ex multis, Cass. 4 novembre 2021, n.
31731).
Orbene, nella fattispecie in esame gli opponenti si sono limitati ad allegare che la loro volontà di sottoscrivere la scrittura del 22 agosto 2022 è stata coartata da una condotta dolosa della legale rappresentante dell'opposta, che li ha indotti a riconoscere una provvigione maggiore facendo
5 loro credere che nell'affare si sarebbe intromessa un'altra agenzia e che l'acquirente si sarebbe rifiutata di corrispondere alcunché per l'attività di intermediazione effettuata.
Detta ricostruzione dei fatti non è stata tuttavia in alcun modo dimostrata dagli attori, né per quanto attiene all'esistenza di tale condotta ingannatoria, né, tantomeno, in relazione alla sua effettiva incidenza causale nella sottoscrizione della scrittura impugnata.
Né, del resto, gli opponenti si sono offerti di assolvere detto onore probatorio, posto che nessuno dei capitoli di prova da essi formulati ha per oggetto dette circostanze.
Sul punto, in realtà, il contraddittorio processuale si è concentrato sul ruolo svolto nella vicenda dal geom. il quale, secondo la prospettazione di parte opposta, si sarebbe occupato, sotto CP_4 la sua supervisione, della sanatoria di alcune difformità urbanistiche, giustificando il riconoscimento all'agenzia di una provvigione maggiore di quella inizialmente concordata.
Tale circostanza, tuttavia, risulta priva di rilievo, posto che nella scrittura del 22 agosto 2022 le parti hanno meramente pattuito l'ammontare della provvigione, senza alcuna indicazione circa le ragioni che le hanno indotte a sottoscrivere tale accordo e considerata, in ogni caso, la generale irrilevanza dei motivi.
Era pertanto onere degli opponenti dimostrare l'esistenza della presunta condotta scorretta dell'agenzia, nonché, come osservato, dell'incidenza causale da essa avuta nella formazione della loro volontà, non assumendo rilievo la confutazione della giustificazione fornita dalla controparte circa i motivi che avrebbero portato le parti alla stipula della scrittura impugnata.
Ad ulteriore conferma di ciò deve poi rilevarsi che, per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la condotta dolosa determina l'annullabilità del contratto esclusivamente laddove la stessa sia idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di media diligenza.
Orbene, nella fattispecie in esame, i presunti raggiri attuati dalla legale rappresentante della società opposta non integrano comunque tali requisiti, posto che né la paventata intromissione di una diversa agenzia né l'asserita indisponibilità dell'acquirente di versare la provvigione appaiono di per sé idonei a coartare la disponibilità di un venditore a riconoscere al proprio agente immobiliare una provvigione superiore, trattandosi, in realtà, di circostanze a lui del tutto indifferenti, soprattutto in presenza di una proposta irrevocabile già sottoscritta dall'acquirente.
In conclusione, in assenza di prova circa i presupposti dettati dall'art. 1439 cod. civ., deve escludersi che la scrittura del 22 agosto 2022, con la quale le parti hanno pattuito in € 26.047,00
6 (iva inclusa) la provvigione spettante al mediatore, sia affetta da un vizio invalidante del consenso e sia, pertanto, invalida.
Per le predette ragioni deve escludersi che la condotta in esame integri il delitto di truffa, come allegato dagli opponenti, presupponendo anche tale reato la prova circa l'esistenza di una condotta capziosa ed ingannevole, che ha coartato la volontà della vittima - traendola in errore - e l'ha indotta ad una disposizione patrimoniale dannosa, con altrui ingiusto profitto.
Parimenti, deve incidentalmente negarsi l'esistenza dell'invocato reato di usura cd. reale, difettando, anche in relazione a tale figura criminosa, la prova dei suoi presupposti legali.
Ed invero, non è stata allegata quale utilità economica la avrebbe offerto agli Controparte_1 opponenti per indurli a riconoscerle una provvigione maggiorata. Inoltre, non è stata nemmeno dimostrata né la natura usuraria della provvigione richiesta dall'agenzia, né la situazione di difficoltà economica o finanziaria della coppia al momento della stipula, sicché Parte_3 deve escludersi che la scrittura del 22 agosto 2022 sia affetta da invalidità per aver concretizzato il reato contratto disciplinato dall'art. 644 c.p.
Da ultimo, deve a sua volta escludersi l'evocata natura vessatoria della pattuizione in esame, poiché, da un lato, anche in tal caso gli attori non hanno fornito la prova della lamentata vessatorietà e poiché, dall'altro lato, ai sensi dell'art. 34 cod. cons., la valutazione del carattere vessatorio non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati, come nel caso de quo, in modo chiaro e comprensibile.
Né sussistono i requisiti per invocarsi la nullità di tale accordo, richiamata dagli opponenti ma senza alcuna puntuale indicazione né tanto meno prova delle cause di nullità dell'accordo.
In definitiva, non essendo stata provata la pretesa invalidità del titolo negoziale posto a fondamento del decreto ingiuntivo impugnato, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Ne consegue altresì il rigetto della domanda svolta in via riconvenzionale dagli opponenti e relativa all'accertamento della nullità/annullabilità della scrittura del 22 agosto 2022 e alla ripetizione di una parte della somma spontaneamente versata in esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.
7 Per quanto concerne l'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti, relativa al risarcimento dei lamentati danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, si osserva quanto segue.
Detta domanda è infondata e non può essere accolta.
Per quanto attiene al profilo patrimoniale, gli opponenti lamentano, innanzitutto, un danno di €
10.000,00, pari alla somma che l'acquirente avrebbe riconosciuto all'agenzia per evitare Pt_5 che l'immobile venisse visionato da ulteriori potenziali clienti. Secondo la ricostruzione di parte opponente, infatti, in assenza di tale richiesta, l'acquirente avrebbe loro proposto il maggior corrispettivo di € 270.000,00.
Tuttavia, tale ricostruzione dei fatti non solo non è stata provata, ma è al contrario smentita dal foglio visite prodotto dall'opposta sub doc.
6 - non oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti - che dimostra come l'agenzia, dopo aver accompagnato la , abbia poi Pt_5 effettivamente mostrato la casa anche ad altri potenziali offerenti.
In ogni caso, deve rilevarsi che, anche laddove avesse ottenuto dalla Controparte_1 Pt_5
l'importo in questione, non vi è alcuna prova che, in assenza di tale richiesta, l'acquirente avrebbe effettivamente offerto un importo di € 10.000,00 superiore a quello effettivamente indicato nella proposta d'acquisto, sicché il danno deve comunque ritenersi non provato nell'an e nel quantum.
Per le stesse ragioni non può riconoscersi nemmeno il danno da perdita di chance, genericamente allegato in narrativa dagli opponenti, ma sfornito di supporto probatorio.
Quanto all'importo di € 1.500,00, che gli opponenti avrebbero versato alla promissaria acquirente per indennizzarla dal ritardo maturato nella stipula del definitivo a fronte dell'iscrizione di Pt_5 ipoteca giudiziale da parte di non è stata provata, innanzitutto, l'effettiva Controparte_1 dazione di detta somma, né è stato peraltro allegato come la stessa sarebbe stata corrisposta.
In ogni caso, detto versamento non risulta comunque eziologicamente conseguente ad una condotta illecita della creditrice, che ha legittimamente esercitato il proprio diritto di credito derivante dal decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, non spontaneamente onorato dai debitori.
Contrariamente a quanto affermato dagli attori, infatti, l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale operata dall'agenzia non integra un abuso del diritto, difettando la prova che la stessa sia stata
8 dolosamente preordinata a recare nocumento agli opponenti piuttosto che a precostituirsi una garanzia reale a tutela del credito vantato nei loro confronti.
Per lo stesso motivo, deve parimenti escludersi che detta condotta sia sussumibile nel reato di estorsione, come pure affermato dagli attori, posto che, come ha ben chiarito la giurisprudenza di legittimità, l'esercizio di un diritto – qual è il concreto esercizio di un'azione giudiziaria o esecutiva – non presenta, di per sé, i caratteri della minaccia necessaria per l'astratta configurabilità del delitto di estorsione. Affinché ciò accada è infatti necessario che l'esercizio del diritto sia volto a realizzare un vantaggio illecito, diverso ed ulteriore dall'interesse tutelato dall'Ordinamento (cfr., ex multis, Cass. Pen., 29 novembre 2012, n. 48733).
Ebbene, nella fattispecie in esame non è stata fornita prova né dell'esistenza di una minaccia a carico degli opponenti, né del vantaggio illecito che l'iscrizione ipotecaria effettuata dall'agenzia avrebbe perseguito, sicché deve escludersi la sussistenza della lamentata estorsione.
Alla luce di quanto osservato deve essere parimenti rigettata la domanda di risarcimento del danno morale da reato formulata dagli opponenti, posto che, come rilevato, deve incidentalmente escludersi che gli stessi siano stati vittime dei lamentati reati di truffa, usura ed estorsione;
valutazione, peraltro, conforme a quella già effettuata sul punto dall'Autorità penale.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Deve essere rigettata l'istanza di rimessione della causa in istruttoria formulata dagli opponenti, alla luce di quanto osservato nei precedenti paragrafi, dovendosi ribadire l'irrilevanza e inammissibilità dei capitoli di prova formulati dagli attori, in quanto aventi ad oggetto circostanze inconferenti ai fini del decidere (si vedano, in particolare, tutti quelli relativi al ruolo assunto nella compravendita dal geom. o, comunque, formulati in violazione dei criteri di CP_4 specificità dettati dall'art. 244 c.p.c.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata (in particolare: ridotta fase istruttoria, esauritasi nel deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.), le spese di lite sono liquidate a carico
9 degli opponenti e in favore di in complessivi Parte_1 Parte_2 Controparte_1 euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con riconoscimento di un importo inferiore a quanto indicato nelle note spese di parte opposta redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in applicazione dei criteri poc'anzi indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 conferma il decreto ingiuntivo n. 5112/2022, già esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna gli opponenti a rifondere a delle spese di lite, liquidate in Controparte_1 complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Brescia il 20 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Filippo Mangili, magistrato ordinario in tirocinio.
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1296/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NOLLI Parte_1 C.F._1 ANTONIO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO 26, BRESCIA presso il difensore avv. NOLLI ANTONIO ALESSANDRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NOLLI Parte_2 C.F._2 ANTONIO ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in VIA SOLFERINO 26, BRESCIA presso il difensore avv. NOLLI ANTONIO ALESSANDRO
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAROBBIO LUCA, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PONCHIELLI 2 24022 ALZANO LOMBARDO (BG) presso il difensore avv. CAROBBIO LUCA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
“si insiste per l'accoglimento di ogni richiesta istruttoria avanzata nelle memorie autorizzare nonché per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atto di citazione, qui integralmente riportate:
“in via preliminare: per le ragioni tutte esposte in narrativa, e considerato altresì il pagamento effettuato della somma precettata, e considerati i gravi motivi a fondamento della domanda,
1 revocare/sospendere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo 5112/2022 D.I. del
13/12/2022, R.G. n. 14333/2022 opposto;
in via principale, nel merito: per le ragioni esposte in narrativa, dichiarare che nulla è dovuto dai sigg. alla Società e conseguentemente revocare e Parte_3 Controparte_1 dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo 5112/2022 D.I. del 13/12/2022, R.G. n.
14333/2022 opposto poiché infondato, ingiusto e illegittimo. Revocarsi dunque il decreto ingiuntivo medesimo e condannare parte convenuta opposta al Controparte_2 pagamento delle spese e delle competenze di causa;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la nullità del patto sottostante la dichiarazione di cui al doc.6 e il doc.6 medesimo per tutti i motivi esposti in narrativa o, in difetto, annullare i medesimi atti per vizi del consenso;
condannare per i motivi di cui sopra la Società alla restituzione della Controparte_1 somma di euro 28.289,76= portata dal precetto, pagata dagli attori a mezzo bonifico sul conto identificato IBAN nr. IT 92T03 06955 18010 00000 05703 al solo fine di evitare la perdita della compravendita dell'immobile ed evitare la restituzione del doppio della caparra pari ad euro
60.000,00=; oltre alla rifusione delle spese di iscrizione e cancellazione di ipoteca (pagate anch'esse con riserva di ripetizione), trattenendo da tale somma (euro 28.289,76) l'importo per la mediazione effettivamente svolta come previsto originariamente dal doc.4 (incarico a vendere) pari a euro 10.800,00 + IVA;
per i medesimi motivi, condannare al Controparte_1 risarcimento di ogni posta di danno patrimoniale e non patrimoniale occorso ai sigg. Parte_4
, quantificati in euro 21.500,00= come esposto in narrativa, (o la maggiore/minore somma
[...] ritenuta di giustizia).
Si chiede che il Giudice ordini a l'esibizione dei libri contabili e del registro Controparte_1
IVA vendite nonché copia delle fatture emesse da alla sig.ra , nonché Controparte_1 Pt_5
l'esibizione degli estratti dei conti correnti intestati a relativi agli ultimi 12 Controparte_1 mesi.
Con vittoria di spese, diritti e competenze legali.
In via istruttoria, con riserva di altro dedurre, produrre ed eccepire, anche in considerazione delle difese di controparte, anche in ordine all'indicazione dei nominativi dei testi, si chiede fin da ora di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova ex adverso eventualmente formulati”.
2 Per Controparte_1
“IN PRINCIPALITA': - Respingersi l'opposizione avversaria siccome infondata in fatto e in diritto, confermandosi per l'effetto il decreto ing. n. 5112/2022 del 13.12.2022 emesso dall'intestato Tribunale in data 13.12.2022;
IN VIA SUBORDINATA: - E nella denegata ipotesi in cui per qualsiasi ragione si ritenesse nullo
o inefficace il patto provvigionale inter partes del 22.08.2022, condannarsi gli opponenti a corrispondere in favore di la minore provvigione convenuta nell'incarico a Controparte_1 vendere 10.06.2022, pari a euro 10.800,00 oltre iva di legge;
IN VIA ISTRUTTORIA: - Ammettersi le prove dedotte ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.
IN OGNI CASO: - Vittoria di spese ed onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e hanno convenuto in giudizio proponendo Parte_1 Parte_2 Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5112/2022, con il quale il Tribunale di Brescia ha loro ingiunto il pagamento immediato in favore della società della somma di € 26.047,00, oltre interessi, spese e competenze legali a titolo di provvigione maturata per l'attività di intermediazione immobiliare effettuata a beneficio degli ingiunti in relazione alla vendita del loro immobile sito in Puegnago del Garda, Via Capo di Sopra n. 2.
Gli opponenti non hanno contestato l'attività di mediazione svolta dall'opposta nell'operazione in esame, ma hanno censurato il contegno tenuto dall'agenzia nello svolgimento della propria attività, posto che la stessa, in data 22 agosto 2022, allorché presentava loro la proposta di acquisto formulata dall'acquirente li avrebbe altresì dolosamente indotti a Persona_1 riconoscere in suo favore una provvigione pari ad € 21.350,00 oltre Iva, in luogo di quella inizialmente pattuita di € 10.800,00 oltre Iva.
Secondo la prospettazione di parte opponente, tale pattuizione - azionata monitoriamente da quale prova scritta del credito vantato - è nulla o comunque annullabile, in Controparte_3 quanto la volontà della coppia è stata viziata dall'inganno dell'agenzia, che, in Parte_3 persona della propria legale rappresentante, li ha indotti a riconoscere una provvigione più alta, adducendo false circostanze, quali l'intromissione nell'affare di un'altra agenzia e il rifiuto da parte della potenziale acquirente di corrispondere alcunché a titolo di provvigione.
3 Inoltre, gli opponenti hanno evidenziato che ha omesso di ricercare ulteriori Controparte_1 potenziali acquirenti diversi da ottenendo da questa, in cambio, l'importo di € Persona_1
10.000,00.
e hanno poi esposto che il decreto ingiuntivo è stato loro Parte_1 Parte_2 notificato, unitamente all'atto di precetto, allorché non era ancora stato stipulato il contratto di compravendita definitivo e che, contestualmente a tale notifica, l'opposta ha iscritto ipoteca giudiziale proprio sull'immobile di Puegnago, sicché, al fine di non rendersi inadempienti agli obblighi assunti con il preliminare e, comunque, al fine di non ritardare ulteriormente il rogito, gli stessi hanno già spontaneamente corrisposto a l'importo ingiunto, con Controparte_1 riserva di ripetere quanto versato.
In via riconvenzionale, gli opponenti hanno infine chiesto: l'accertamento della nullità/annullabilità della scrittura del 22 agosto 2022, la condanna di alla Controparte_1 restituzione dell'importo da essi spontaneamente versato in esecuzione del decreto, al netto della somma di € 10.800,00 oltre Iva, pari alla provvigione secondo essi dovuta, nonché il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, da loro patiti a seguito del contegno tenuto dalla società nella fattispecie in esame, quantificati in complessivi € 21.500,00.
Costituendosi in giudizio, ha contestato, sia in fatto che in diritto, tutti gli Controparte_1 assunti addotti dagli opponenti, evidenziando come gli stessi, con la censurata scrittura del 22 agosto 2022, abbiano liberamente pattuito con l'agenzia l'importo della provvigione dovuta ai sensi dell'art. 1755 cod. civ. e negando di aver tenuto nel caso in esame una condotta illegittima o anche solo scorretta.
Ha quindi concluso chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in via subordinata, la condanna degli opponenti al versamento in suo favore della somma di € 10.800,00 oltre Iva, quale provvigione pacificamente pattuita in origine tra le parti per l'attività di intermediazione immobiliare eseguita dalla a beneficio degli opponenti. Controparte_1
Con ordinanza del 18 maggio 2023, il Tribunale, ritenendo il pagamento spontaneo del decreto opposto assorbente ogni questione relativa alla decisione sulla sua provvisoria esecutività, ha assegnato alle parti i termini per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 febbraio 2025 e, all'esito, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle memorie conclusive.
4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame non è oggetto di contestazione né
l'incarico di mediazione affidato dagli opponenti alla società in relazione Controparte_1 alla vendita dell'immobile sito in Puegnago del Garda, né il diritto alla provvigione maturato dalla società per aver utilmente procacciato l'acquirente . Persona_1
L'oggetto del presente giudizio è dunque limitato alla quantificazione di tale provvigione, avendo gli opponenti censurato la validità della scrittura del 22 agosto 2022, con la quale questa è stata pattuita dalle parti in € 21.350,00 oltre Iva, nonché all'esame delle domande di ripetizione di indebito e di risarcimento del danno formulate in via riconvenzionale.
Quanto alla prima questione, gli opponenti non hanno dimostrato l'invalidità della scrittura censurata, sicché il decreto ingiuntivo deve essere confermato, per le ragioni che di seguito illustrate.
Ed invero, come è noto, colui il quale lamenti che il proprio consenso alla stipulazione di un contratto sia stato carpito con l'altrui dolo è tenuto a dimostrare sia l'esistenza dell'altrui condotta ingannatoria, sia l'efficacia causale di tali raggiri sulla propria capacità di autodeterminazione negoziale. Ne consegue che al fine di produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri - o anche semplici menzogne - che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima (cfr. Cass., 23 giugno 2015, n.12892 e Cass. 25 maggio 2006, n. 12424).
L'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è, infatti, subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza od in costanza di questa falsa rappresentazione (cfr., ex multis, Cass. 4 novembre 2021, n.
31731).
Orbene, nella fattispecie in esame gli opponenti si sono limitati ad allegare che la loro volontà di sottoscrivere la scrittura del 22 agosto 2022 è stata coartata da una condotta dolosa della legale rappresentante dell'opposta, che li ha indotti a riconoscere una provvigione maggiore facendo
5 loro credere che nell'affare si sarebbe intromessa un'altra agenzia e che l'acquirente si sarebbe rifiutata di corrispondere alcunché per l'attività di intermediazione effettuata.
Detta ricostruzione dei fatti non è stata tuttavia in alcun modo dimostrata dagli attori, né per quanto attiene all'esistenza di tale condotta ingannatoria, né, tantomeno, in relazione alla sua effettiva incidenza causale nella sottoscrizione della scrittura impugnata.
Né, del resto, gli opponenti si sono offerti di assolvere detto onore probatorio, posto che nessuno dei capitoli di prova da essi formulati ha per oggetto dette circostanze.
Sul punto, in realtà, il contraddittorio processuale si è concentrato sul ruolo svolto nella vicenda dal geom. il quale, secondo la prospettazione di parte opposta, si sarebbe occupato, sotto CP_4 la sua supervisione, della sanatoria di alcune difformità urbanistiche, giustificando il riconoscimento all'agenzia di una provvigione maggiore di quella inizialmente concordata.
Tale circostanza, tuttavia, risulta priva di rilievo, posto che nella scrittura del 22 agosto 2022 le parti hanno meramente pattuito l'ammontare della provvigione, senza alcuna indicazione circa le ragioni che le hanno indotte a sottoscrivere tale accordo e considerata, in ogni caso, la generale irrilevanza dei motivi.
Era pertanto onere degli opponenti dimostrare l'esistenza della presunta condotta scorretta dell'agenzia, nonché, come osservato, dell'incidenza causale da essa avuta nella formazione della loro volontà, non assumendo rilievo la confutazione della giustificazione fornita dalla controparte circa i motivi che avrebbero portato le parti alla stipula della scrittura impugnata.
Ad ulteriore conferma di ciò deve poi rilevarsi che, per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale, la condotta dolosa determina l'annullabilità del contratto esclusivamente laddove la stessa sia idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di media diligenza.
Orbene, nella fattispecie in esame, i presunti raggiri attuati dalla legale rappresentante della società opposta non integrano comunque tali requisiti, posto che né la paventata intromissione di una diversa agenzia né l'asserita indisponibilità dell'acquirente di versare la provvigione appaiono di per sé idonei a coartare la disponibilità di un venditore a riconoscere al proprio agente immobiliare una provvigione superiore, trattandosi, in realtà, di circostanze a lui del tutto indifferenti, soprattutto in presenza di una proposta irrevocabile già sottoscritta dall'acquirente.
In conclusione, in assenza di prova circa i presupposti dettati dall'art. 1439 cod. civ., deve escludersi che la scrittura del 22 agosto 2022, con la quale le parti hanno pattuito in € 26.047,00
6 (iva inclusa) la provvigione spettante al mediatore, sia affetta da un vizio invalidante del consenso e sia, pertanto, invalida.
Per le predette ragioni deve escludersi che la condotta in esame integri il delitto di truffa, come allegato dagli opponenti, presupponendo anche tale reato la prova circa l'esistenza di una condotta capziosa ed ingannevole, che ha coartato la volontà della vittima - traendola in errore - e l'ha indotta ad una disposizione patrimoniale dannosa, con altrui ingiusto profitto.
Parimenti, deve incidentalmente negarsi l'esistenza dell'invocato reato di usura cd. reale, difettando, anche in relazione a tale figura criminosa, la prova dei suoi presupposti legali.
Ed invero, non è stata allegata quale utilità economica la avrebbe offerto agli Controparte_1 opponenti per indurli a riconoscerle una provvigione maggiorata. Inoltre, non è stata nemmeno dimostrata né la natura usuraria della provvigione richiesta dall'agenzia, né la situazione di difficoltà economica o finanziaria della coppia al momento della stipula, sicché Parte_3 deve escludersi che la scrittura del 22 agosto 2022 sia affetta da invalidità per aver concretizzato il reato contratto disciplinato dall'art. 644 c.p.
Da ultimo, deve a sua volta escludersi l'evocata natura vessatoria della pattuizione in esame, poiché, da un lato, anche in tal caso gli attori non hanno fornito la prova della lamentata vessatorietà e poiché, dall'altro lato, ai sensi dell'art. 34 cod. cons., la valutazione del carattere vessatorio non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati, come nel caso de quo, in modo chiaro e comprensibile.
Né sussistono i requisiti per invocarsi la nullità di tale accordo, richiamata dagli opponenti ma senza alcuna puntuale indicazione né tanto meno prova delle cause di nullità dell'accordo.
In definitiva, non essendo stata provata la pretesa invalidità del titolo negoziale posto a fondamento del decreto ingiuntivo impugnato, l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Ne consegue altresì il rigetto della domanda svolta in via riconvenzionale dagli opponenti e relativa all'accertamento della nullità/annullabilità della scrittura del 22 agosto 2022 e alla ripetizione di una parte della somma spontaneamente versata in esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.
7 Per quanto concerne l'ulteriore domanda riconvenzionale avanzata dagli opponenti, relativa al risarcimento dei lamentati danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, si osserva quanto segue.
Detta domanda è infondata e non può essere accolta.
Per quanto attiene al profilo patrimoniale, gli opponenti lamentano, innanzitutto, un danno di €
10.000,00, pari alla somma che l'acquirente avrebbe riconosciuto all'agenzia per evitare Pt_5 che l'immobile venisse visionato da ulteriori potenziali clienti. Secondo la ricostruzione di parte opponente, infatti, in assenza di tale richiesta, l'acquirente avrebbe loro proposto il maggior corrispettivo di € 270.000,00.
Tuttavia, tale ricostruzione dei fatti non solo non è stata provata, ma è al contrario smentita dal foglio visite prodotto dall'opposta sub doc.
6 - non oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti - che dimostra come l'agenzia, dopo aver accompagnato la , abbia poi Pt_5 effettivamente mostrato la casa anche ad altri potenziali offerenti.
In ogni caso, deve rilevarsi che, anche laddove avesse ottenuto dalla Controparte_1 Pt_5
l'importo in questione, non vi è alcuna prova che, in assenza di tale richiesta, l'acquirente avrebbe effettivamente offerto un importo di € 10.000,00 superiore a quello effettivamente indicato nella proposta d'acquisto, sicché il danno deve comunque ritenersi non provato nell'an e nel quantum.
Per le stesse ragioni non può riconoscersi nemmeno il danno da perdita di chance, genericamente allegato in narrativa dagli opponenti, ma sfornito di supporto probatorio.
Quanto all'importo di € 1.500,00, che gli opponenti avrebbero versato alla promissaria acquirente per indennizzarla dal ritardo maturato nella stipula del definitivo a fronte dell'iscrizione di Pt_5 ipoteca giudiziale da parte di non è stata provata, innanzitutto, l'effettiva Controparte_1 dazione di detta somma, né è stato peraltro allegato come la stessa sarebbe stata corrisposta.
In ogni caso, detto versamento non risulta comunque eziologicamente conseguente ad una condotta illecita della creditrice, che ha legittimamente esercitato il proprio diritto di credito derivante dal decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, non spontaneamente onorato dai debitori.
Contrariamente a quanto affermato dagli attori, infatti, l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale operata dall'agenzia non integra un abuso del diritto, difettando la prova che la stessa sia stata
8 dolosamente preordinata a recare nocumento agli opponenti piuttosto che a precostituirsi una garanzia reale a tutela del credito vantato nei loro confronti.
Per lo stesso motivo, deve parimenti escludersi che detta condotta sia sussumibile nel reato di estorsione, come pure affermato dagli attori, posto che, come ha ben chiarito la giurisprudenza di legittimità, l'esercizio di un diritto – qual è il concreto esercizio di un'azione giudiziaria o esecutiva – non presenta, di per sé, i caratteri della minaccia necessaria per l'astratta configurabilità del delitto di estorsione. Affinché ciò accada è infatti necessario che l'esercizio del diritto sia volto a realizzare un vantaggio illecito, diverso ed ulteriore dall'interesse tutelato dall'Ordinamento (cfr., ex multis, Cass. Pen., 29 novembre 2012, n. 48733).
Ebbene, nella fattispecie in esame non è stata fornita prova né dell'esistenza di una minaccia a carico degli opponenti, né del vantaggio illecito che l'iscrizione ipotecaria effettuata dall'agenzia avrebbe perseguito, sicché deve escludersi la sussistenza della lamentata estorsione.
Alla luce di quanto osservato deve essere parimenti rigettata la domanda di risarcimento del danno morale da reato formulata dagli opponenti, posto che, come rilevato, deve incidentalmente escludersi che gli stessi siano stati vittime dei lamentati reati di truffa, usura ed estorsione;
valutazione, peraltro, conforme a quella già effettuata sul punto dall'Autorità penale.
2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Deve essere rigettata l'istanza di rimessione della causa in istruttoria formulata dagli opponenti, alla luce di quanto osservato nei precedenti paragrafi, dovendosi ribadire l'irrilevanza e inammissibilità dei capitoli di prova formulati dagli attori, in quanto aventi ad oggetto circostanze inconferenti ai fini del decidere (si vedano, in particolare, tutti quelli relativi al ruolo assunto nella compravendita dal geom. o, comunque, formulati in violazione dei criteri di CP_4 specificità dettati dall'art. 244 c.p.c.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della controversia, della scarsa complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata (in particolare: ridotta fase istruttoria, esauritasi nel deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.), le spese di lite sono liquidate a carico
9 degli opponenti e in favore di in complessivi Parte_1 Parte_2 Controparte_1 euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con riconoscimento di un importo inferiore a quanto indicato nelle note spese di parte opposta redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in applicazione dei criteri poc'anzi indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, Parte_1 Parte_2 conferma il decreto ingiuntivo n. 5112/2022, già esecutivo, emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;
- condanna gli opponenti a rifondere a delle spese di lite, liquidate in Controparte_1 complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Brescia il 20 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Frata
Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Filippo Mangili, magistrato ordinario in tirocinio.
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