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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 264/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2222/2023 depositato il 13/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210046566724 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- RUOLO n. 2021/001303 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2222/2023 depositato il 13/07/2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento nr.291 2021 00465667 24/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate- CO, a titolo di tassa automobilistica, anno d'imposta 2016.
Parte ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- nullità della notifica;
2-omessa notifica degli atti presupposti;
3- prescrizione della pretesa fiscale;
4- difetto di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate - CO non si costituiva in giudizio.
La Corte in data 16/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso avverso la cartella di pagamento appare fondato.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (Cass., Sezioni Unite, n.26242/2014), si ritiene opportuno esaminare prioritariamente il motivo d'impugnazione afferente l'omessa notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento).
Dalla cartella di pagamento impugnata è possibile riscontrare che è stata preceduta dall'avviso di accertamento n. 651187277906.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificatamente prevista sul piano normativo ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, con diversa funzione, a far emergere ed a portare la pretesa stessa nelle sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza l'omissione della notificazione di un atto “presupposto” costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'”atto consequenziale” notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio l'atto consequenziale notificato, o di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato per contestare integralmente la pretesa tributaria.
La domanda proposta dal contribuente mira a privare di efficacia la cartella di pagamento impugnata, per omessa notifica degli atti presupposti.
Orbene, l'Agenzia delle Entrate – CO non si è costituita in giudizio, nonostante sia stata chiamata in giudizio, con atto notificato in data 29/03/2023 all'indirizzo PEC "Email_3. it", sia per dare prova della notifica della cartella di pagamento, ma anche per dare riscontro probatorio della notificazione degli atti presupposti.
Sicchè, la mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto, comporta l'illegittimità derivata della cartella di pagamento impugnata.
Per quanto espresso, l'atto va annullato e l'accoglimento della censura in esame ha carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione introdotta in causa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata;
Condanna l'Agenzia delle Entrate-
CO a rifondere le spese del giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida nella somma di €180,00, di cui €30,00 per contributo unificato, oltre eventuali accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Agrigento,16/10/2025
Il Giudice Monocratico
GI SE
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2222/2023 depositato il 13/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120210046566724 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- RUOLO n. 2021/001303 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.2222/2023 depositato il 13/07/2023, il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento nr.291 2021 00465667 24/000 emessa dall'Agenzia delle Entrate- CO, a titolo di tassa automobilistica, anno d'imposta 2016.
Parte ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato:
1- nullità della notifica;
2-omessa notifica degli atti presupposti;
3- prescrizione della pretesa fiscale;
4- difetto di motivazione.
L'Agenzia delle Entrate - CO non si costituiva in giudizio.
La Corte in data 16/10/2025 poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso avverso la cartella di pagamento appare fondato.
In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (Cass., Sezioni Unite, n.26242/2014), si ritiene opportuno esaminare prioritariamente il motivo d'impugnazione afferente l'omessa notifica dell'atto prodromico (avviso di accertamento).
Dalla cartella di pagamento impugnata è possibile riscontrare che è stata preceduta dall'avviso di accertamento n. 651187277906.
La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificatamente prevista sul piano normativo ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, con diversa funzione, a far emergere ed a portare la pretesa stessa nelle sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza l'omissione della notificazione di un atto “presupposto” costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'”atto consequenziale” notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio l'atto consequenziale notificato, o di impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato per contestare integralmente la pretesa tributaria.
La domanda proposta dal contribuente mira a privare di efficacia la cartella di pagamento impugnata, per omessa notifica degli atti presupposti.
Orbene, l'Agenzia delle Entrate – CO non si è costituita in giudizio, nonostante sia stata chiamata in giudizio, con atto notificato in data 29/03/2023 all'indirizzo PEC "Email_3. it", sia per dare prova della notifica della cartella di pagamento, ma anche per dare riscontro probatorio della notificazione degli atti presupposti.
Sicchè, la mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto, comporta l'illegittimità derivata della cartella di pagamento impugnata.
Per quanto espresso, l'atto va annullato e l'accoglimento della censura in esame ha carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione introdotta in causa.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento impugnata;
Condanna l'Agenzia delle Entrate-
CO a rifondere le spese del giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida nella somma di €180,00, di cui €30,00 per contributo unificato, oltre eventuali accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Agrigento,16/10/2025
Il Giudice Monocratico
GI SE