Sentenza 23 aprile 2009
Massime • 1
Integra il reato di omissione d'atti di ufficio la mancata comunicazione, da parte della P.A., entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato, a norma dell'art. 5 della legge n. 241 del 1990, dell'unità organizzativa competente e del nominativo del responsabile del procedimento. (In motivazione la Corte ha precisato che siffatta intervenuta nomina del responsabile non esime il superiore gerarchico dall'obbligo di comunicazione di cui sopra).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/04/2009, n. 32837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32837 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 23/04/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 813
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1795/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA DO, 6 gennaio 1941 a Palermo;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 10 aprile 2008 n. 1225;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Eugenio SELVAGGI,
il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Sentita l'arringa del difensore, avv. VACCARO Giovanni, per delega dell'avv. SINATRA Alberto, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 26 febbraio 2007 n. 130 il Tribunale di Trapani dichiarava DO US colpevole del reato previsto dall'art.328 c.p., commesso in Trapani e Sambuca di Sicilia il 25 luglio
2002 - perché, nella sua qualità di responsabile del civico EAS, ricevuta la nota a firma di Calogero Saladino del 20 giugno 2002, con la quale l'interessato chiedeva di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento amministrativo avviato a seguito del precedente invito di segnalazione di perdite nella rete idrica nella via S.Lucia ometteva di rispondere nel termine di trenta giorni - lo condannava, con le attenuanti generiche, alla pena di Euro 300,00 con interdizione dai pp.uu. per un anno, sospesa alle condizioni di legge.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendone l'assoluzione.
Con sentenza del 10 aprile 2008 n. 1225 la Corte d'appello di rigettava l'appello confermando la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello il US ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi;
1. assenza assoluta di motivazione e travisamento del fatto (art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine alla diffida ad adempiere, elemento necessario per integrare la violazione del precetto dell'art. 328 c.p.;
2. inosservanza o erronea applicazione (art. 606 c.p.p., lett. b) della L. n. 241/90, artt. 5 e 6 e dell'art. 192 c.p.p., comma 2 e conseguente inosservanza dell'art. 328 c.p. perché secondo il disposto dei cit. arti. 5 e 6 non sussiste alcun obbligo di rispondere direttamente all'utente in capo al vertice della p.a. interessata quando questi abbia prontamente nominato un funzionario responsabile per il procedimento, il quale, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, è competente ex art. 6 cit. a inviare le comunicazioni al richiedente;
3. erronea applicazione dell'art. 328 c.p. (art. 606 c.p.p., lett. b), sotto il profilo della sussistenza dell'elemento psicologico perché il dr. US era convinto che compito di rispondere fosse del responsabile da lui designato;
ne', essendosi attivato per eliminare i disservizi lamentati, aveva motivo di omettere un semplice adempimento formale come quello di comunicare il nominativo del responsabile del procedimento.
L'impugnazione è infondata.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale in tema di omissione di atti di ufficio, dalla lettera dell'art. 328 c.p., comma 2, si ricava che la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto che abbia interesse al compimento dell'atto. Tale interesse non si identifica con quello generale al buon andamento della P.A., che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo a una situazione giuridica soggettiva su cui il provvedimento è destinato direttamente a incidere (Sez. 6, 4 febbraio 2008 n. 21735, ric. Vitellaro e altro). La richiesta di cui all'art. 328 c.p., comma 2, assume la natura e la funzione tipica della diffida ad adempiere: essa deve quindi, con percepibile immediatezza, essere rivolta a sollecitare il compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo impediscono ed il reato si consuma quando, in presenza di tale presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto richiesto sia stato compiuto o senza che il mancato compimento sia stato giustificato (Cass., Sez. 6, 26 ottobre 2005 n. 41225, ric. P.M. in proc. Grassi ed altro). In adesione all'orientamento riportato i Giudici del merito nella specie hanno correttamente qualificato la richiesta come diffida a adempiere e per il contenuto (interpello) e per il soggetto che l'ha formulata (titolare di diritto soggettivo), mentre il termine di trenta giorni è prescritto comunque dalla stessa norma dell'art. 328 c.p., comma 2. Il primo motivo di ricorso appare quindi infondato.
Lo stesso deve dirsi del secondo motivo.
La L. n. 241 del 1990, art. 5, u.c., obbliga la P.A. a comunicare l'unità organizzativa e il nominativo del responsabile del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che per legge devono intervenire nel procedimento nonché, su richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
Pertanto, il fatto che il superiore gerarchico, competente ad assegnare a sè o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa la responsabilità dell'istruttoria, abbia nominato il responsabile del procedimento non lo esime dal mettere a conoscenza della designazione colui che lo abbia interpellato per conoscere il nominativo di quest'ultimo, sicché si rende colpevole dell'omissione di atti d'ufficio prevista dall'art. 328 c.p., comma 2, se non risponde al relativo interpello.
Il ricorrente equivoca sul punto fra le risposte che è tenuto a dare il responsabile da lui nominato in ordine allo stato del procedimento e la risposta che lui era tenuto a dare in ordine alla nomina del responsabile e al nominativo dello stesso.
Di conseguenza la violazione di legge dedotta col motivo in esame appare priva di consistenza. Infine, manifestamente infondato è il terzo motivo.
Infatti, la sentenza impugnata ha disatteso la relativa censura, già mossa nei motivi di appello, osservando che in nessun errore il US poteva essere incorso in quanto aveva già omesso di rispondere alla prima richiesta del Saladino, ne', per le ragioni anzidette a proposito del secondo motivo di ricorso, l'errore poteva cadere sulla persona che aveva l'obbligo di rispondere, considerando peraltro la mancanza di prova, ritenuta dal Giudice d'appello, dell'effettiva assegnazione del procedimento ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 5, comma 1.
Il ricorso dev'essere perciò rigettato.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2009