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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/12/2024, n. 47573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47573 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De RO MA, nato a [...] 1'11/08/1994 avverso la sentenza emessa in data 28/05/2024 dal Tribunale di Catanzaro. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere dott.ssa Mariella Ianniciello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, IS GA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le memorie presentate dall'Avv. Cristian Cristiano, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.- confermava l'ordinanza emessa il 17 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con cui veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere, nelle more sostituita con la misura degli arresti domiciliari, nei confronti di MA De RO, indagato per reato di associazione per delinquere, dedita al Penale Sent. Sez. 6 Num. 47573 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 26/11/2024 narcotraffico ex art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990 n.309 sub capo 1), aggravato ex art. 80 cit. d.P.R. n 309 e 416 bis.1 cod. pen., nonché per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, cit. d.P.R. n. 309 sub capo 178) della provvisoria contestazione. 2. Ha proposto ricorso MA De RO, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo: - violazione di legge, in relazione agli artt. 178, 179 e 309 cod. proc. pen., per avere il Tribunale illegittimamente rigettato l'istanza del De RO di presenziare alla udienza, perché tardivamente proposta;
-violazione di legge, in relazione all'art. 292 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame rigettato la preliminare eccezione di nullità dell'ordinanza genetica, nonostante fosse priva di motivazione autonoma e di vaglio critico delle emergenze investigative, frutto di attività di mero assemblaggio e di copia - incolla della richiesta del Pubblico ministero;
-violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e agli artt. 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, e vizio di motivazione, per omissione e per illogicità manifesta, per avere il Tribunale ritenuto che il De RO fosse partecipe del sodalizio criminoso nonostante: il brevissimo periodo in cui lo stesso aveva operato;
la contestazione di un unico episodio di spaccio;
l'ambito familiare della vicenda ( il De RO aveva acquistato lo stupefacente dal cugino AR NO ) ; l'assenza di rapporti con gli altri presunti sodali;
la non consapevolezza di agire per conto di un'associazione riconducibile alla 'ndrangheta; - violazione di legge, in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen, e vizio di motivazione per omissione non avendo il Tribunale motivato in ordine alla contestata circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa: nessuna argomentazione era stata spesa per ritenere che il De RO avesse "coadiuvato" il cugino nella consapevolezza che l'attività di spaccio fosse finalizzata ad agevolare la consorteria 'ndranghetista che era al vertice del c.d. "sistema Cosenza"; -violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per omissione e illogicità per avere il Tribunale ritenuto l'attualità e concretezza del pericolo di recidiva sulla base di argomentazioni generiche senza tenere conto dello stato di incensuratezza del ricorrente, della marginalità del ruolo dallo stesso asseritamente svolto, del tempus commissi delicti (risalendo i fatti al 2021) 3. Il procedimento è stato trattato in forma scritta in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2 2.1.L'art. 309, comma 6, cod. proc. pen. prevede che la richiesta dell'indagato di partecipare alla udienza deve essere proposta contestualmente alla istanza di riesame. Le S.U. (n.11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491) hanno chiarito che «nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale può esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza stessa solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.». Pertanto, correttamente il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza del De RO perché tardivamente proposta. 3.11 secondo motivo è inammissibile, perché generico ed aspecifico. 3.1. Il difensore non ha specificamente evidenziato gli aspetti della motivazione, che nella prospettiva perseguita dal G.i.p. sarebbero stati condizionati in modo decisivo dalla mancanza di una valutazione autonoma, tanto da impedire di giungere ad apprezzamenti di diverso segno (ex mulbs, Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496-01; Sez.1, n. 333 del 28/11/2018, Esposito, Rv 274760). 3.2. In ogni caso, la trascrizione nel testo del provvedimento gravato dei contribuiti dichiarativi dei collaboratori di giustizia o del contenuto delle conversazioni telefoniche, oggetto di captazione - sì da fare registrare in parte qua la coincidenza della richiesta cautelare e dei provvedimenti giurisdizionali -non è ex se ed eo ipso un dato evocativo della carenza di autonoma valutazione del materiale investigativo. 4. Sono, invece, fondati i motivi di ricorso con cui la difesa ha censurato il provvedimento sia in relazione alla gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. quanto alla contestata partecipazione al sodalizio criminoso, sia Con riferimento alla attualità del pericolo di recidiva ex artt. 274 e 275 cod. proc. pen. 4.1. I Giudici del riesame - dopo essersi soffermati sulla genesi, sulla struttura e sulle modalità operative dell'associazione criminale sub capo 1) e dopo avere evidenziato come essa fosse gestita dal clan "degli italiani" e da quello "degli zingari", a loro volta suddivisi in sotto- gruppi, e strutturalmente collegata alla confederazione 'ndranghetista operante nel territorio cosentino - esaminavano il ruolo ricoperto dall'attuale ricorrente (cfr pagg. 54 e ss del provvedimento). 4.2. MA De RO era il pusher dell'associazione ed operava sotto le direttive del cugino AR NO, vicino al gruppo degli "italiani", dal quale sistematicamente acquistava a credito lo stupefacente che poi cedeva al dettaglio. La gravità del quadro indiziario veniva fondata essenzialmente sulle conversazioni telefoniche - oggetto di captazione -da cui emergeva il sistematico rapporto di dare ed avere tra il NO e 3 0,„( il De RO e la assunzione di debiti in capo al secondo nei confronti del primo per le continue forniture di stupefacente (pag. 54 dell'ordinanza). Osservavano al riguardo i Giudici di merito come il recupero di sostanza stupefacente - a seguito del sequestro operato dalle Forze dell'ordine — avvalorasse gli assunti accusatori in ordine alla comune gestione degli affari di droga. Il continuativo e stabile rapporto di fornitura tra De RO e il NO era per i Giudici di merito un elemento indiziario grave da cui desumere non solo il coinvolgimento del primo nell'attività di spaccio, ma anche la consapevolezza di fornire un contributo all'attuazione del programma criminoso riferibile al sodalizio in contestazione (pag. 56 del provvedimento). 4.3. Tale essendo l'apparato motivazionale, ritiene la Corte che esso sia carente quanto alla ritenuta intraneità del De RO. In materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico dì stupefacenti, occorre accertare non solo l'accordo tra i sodali e la struttura organizzativa, ma anche l'affectio societatis (così ex multis, Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264177 - 01), in forza della quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del comune programma criminale. Sebbene non sia richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati (ex multis, Sez. 6 n. 11733 del 16/2/2012, Rv. 252232), è pur sempre necessaria la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. 4.4. Nel caso di specie, al di là del rapporto sinallagmatico con il NO, nel provvedimento gravato non si rinvengono gli indicatori fattuali di una condotta criminis, che avrebbe dovuto proiettarsi oltre la sfera individuale per tradursi in un consapevole contributo al mantenimento e alla realizzazione di un più vasto e duraturo programma volto a trarre profitto del commercio di droga facente capo ad un "soggetto" autonomo (Sez. 6, n. 41612 del 19/6/2013, Manta, Rv. 257798). Né può logicamente sostenersi che l'affectio sodetatis dovesse eo ipso ed ex se essere desunta dal fatto che nella città di Cosenza non era consentita l'attività di spaccio se non si era inseriti in un contesto criminale (c.d. "sistema Cosenza"). 4.5 Fondate sono anche le ragioni di doglianza relative alla attualità e concretezza del pericolo di recidiva non essendo state al riguardo valutate le argomentazioni specificamente addotte dal difensore quanto al ruolo svolto dal ricorrente, al fattore tempo, allo stato di incensuratezza del De RO. 5. E', invece, inammissibile per carenza di interesse la doglianza relativa alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen.: il titolo del reato e la sanzione prevista per il reato associativo ex art. 74 cit. d.P.R. n. 309 avrebbero comunque consentito la 4 misura custodiale di massimo rigore e reso operativa la doppia presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. In ogni caso, il ricorrente risulta attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari consentita sulla base della pena edittale prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 1, cit. d.P.R n. 309. 6. Alle valutazioni innanzi svolte segue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 26 novembre 2024
udita la relazione del Consigliere dott.ssa Mariella Ianniciello;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, IS GA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
lette le memorie presentate dall'Avv. Cristian Cristiano, difensore di fiducia del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro - adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen.- confermava l'ordinanza emessa il 17 aprile 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale con cui veniva disposta la misura della custodia cautelare in carcere, nelle more sostituita con la misura degli arresti domiciliari, nei confronti di MA De RO, indagato per reato di associazione per delinquere, dedita al Penale Sent. Sez. 6 Num. 47573 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 26/11/2024 narcotraffico ex art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990 n.309 sub capo 1), aggravato ex art. 80 cit. d.P.R. n 309 e 416 bis.1 cod. pen., nonché per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente ex art. 73, comma 1, cit. d.P.R. n. 309 sub capo 178) della provvisoria contestazione. 2. Ha proposto ricorso MA De RO, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo: - violazione di legge, in relazione agli artt. 178, 179 e 309 cod. proc. pen., per avere il Tribunale illegittimamente rigettato l'istanza del De RO di presenziare alla udienza, perché tardivamente proposta;
-violazione di legge, in relazione all'art. 292 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame rigettato la preliminare eccezione di nullità dell'ordinanza genetica, nonostante fosse priva di motivazione autonoma e di vaglio critico delle emergenze investigative, frutto di attività di mero assemblaggio e di copia - incolla della richiesta del Pubblico ministero;
-violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e agli artt. 73 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, e vizio di motivazione, per omissione e per illogicità manifesta, per avere il Tribunale ritenuto che il De RO fosse partecipe del sodalizio criminoso nonostante: il brevissimo periodo in cui lo stesso aveva operato;
la contestazione di un unico episodio di spaccio;
l'ambito familiare della vicenda ( il De RO aveva acquistato lo stupefacente dal cugino AR NO ) ; l'assenza di rapporti con gli altri presunti sodali;
la non consapevolezza di agire per conto di un'associazione riconducibile alla 'ndrangheta; - violazione di legge, in relazione all'art. 416 bis.1 cod. pen, e vizio di motivazione per omissione non avendo il Tribunale motivato in ordine alla contestata circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa: nessuna argomentazione era stata spesa per ritenere che il De RO avesse "coadiuvato" il cugino nella consapevolezza che l'attività di spaccio fosse finalizzata ad agevolare la consorteria 'ndranghetista che era al vertice del c.d. "sistema Cosenza"; -violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per omissione e illogicità per avere il Tribunale ritenuto l'attualità e concretezza del pericolo di recidiva sulla base di argomentazioni generiche senza tenere conto dello stato di incensuratezza del ricorrente, della marginalità del ruolo dallo stesso asseritamente svolto, del tempus commissi delicti (risalendo i fatti al 2021) 3. Il procedimento è stato trattato in forma scritta in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2 2.1.L'art. 309, comma 6, cod. proc. pen. prevede che la richiesta dell'indagato di partecipare alla udienza deve essere proposta contestualmente alla istanza di riesame. Le S.U. (n.11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491) hanno chiarito che «nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari coercitive la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale può esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza stessa solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.». Pertanto, correttamente il Tribunale del riesame ha rigettato l'istanza del De RO perché tardivamente proposta. 3.11 secondo motivo è inammissibile, perché generico ed aspecifico. 3.1. Il difensore non ha specificamente evidenziato gli aspetti della motivazione, che nella prospettiva perseguita dal G.i.p. sarebbero stati condizionati in modo decisivo dalla mancanza di una valutazione autonoma, tanto da impedire di giungere ad apprezzamenti di diverso segno (ex mulbs, Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496-01; Sez.1, n. 333 del 28/11/2018, Esposito, Rv 274760). 3.2. In ogni caso, la trascrizione nel testo del provvedimento gravato dei contribuiti dichiarativi dei collaboratori di giustizia o del contenuto delle conversazioni telefoniche, oggetto di captazione - sì da fare registrare in parte qua la coincidenza della richiesta cautelare e dei provvedimenti giurisdizionali -non è ex se ed eo ipso un dato evocativo della carenza di autonoma valutazione del materiale investigativo. 4. Sono, invece, fondati i motivi di ricorso con cui la difesa ha censurato il provvedimento sia in relazione alla gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. quanto alla contestata partecipazione al sodalizio criminoso, sia Con riferimento alla attualità del pericolo di recidiva ex artt. 274 e 275 cod. proc. pen. 4.1. I Giudici del riesame - dopo essersi soffermati sulla genesi, sulla struttura e sulle modalità operative dell'associazione criminale sub capo 1) e dopo avere evidenziato come essa fosse gestita dal clan "degli italiani" e da quello "degli zingari", a loro volta suddivisi in sotto- gruppi, e strutturalmente collegata alla confederazione 'ndranghetista operante nel territorio cosentino - esaminavano il ruolo ricoperto dall'attuale ricorrente (cfr pagg. 54 e ss del provvedimento). 4.2. MA De RO era il pusher dell'associazione ed operava sotto le direttive del cugino AR NO, vicino al gruppo degli "italiani", dal quale sistematicamente acquistava a credito lo stupefacente che poi cedeva al dettaglio. La gravità del quadro indiziario veniva fondata essenzialmente sulle conversazioni telefoniche - oggetto di captazione -da cui emergeva il sistematico rapporto di dare ed avere tra il NO e 3 0,„( il De RO e la assunzione di debiti in capo al secondo nei confronti del primo per le continue forniture di stupefacente (pag. 54 dell'ordinanza). Osservavano al riguardo i Giudici di merito come il recupero di sostanza stupefacente - a seguito del sequestro operato dalle Forze dell'ordine — avvalorasse gli assunti accusatori in ordine alla comune gestione degli affari di droga. Il continuativo e stabile rapporto di fornitura tra De RO e il NO era per i Giudici di merito un elemento indiziario grave da cui desumere non solo il coinvolgimento del primo nell'attività di spaccio, ma anche la consapevolezza di fornire un contributo all'attuazione del programma criminoso riferibile al sodalizio in contestazione (pag. 56 del provvedimento). 4.3. Tale essendo l'apparato motivazionale, ritiene la Corte che esso sia carente quanto alla ritenuta intraneità del De RO. In materia di associazione per delinquere finalizzata al traffico dì stupefacenti, occorre accertare non solo l'accordo tra i sodali e la struttura organizzativa, ma anche l'affectio societatis (così ex multis, Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264177 - 01), in forza della quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del comune programma criminale. Sebbene non sia richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati (ex multis, Sez. 6 n. 11733 del 16/2/2012, Rv. 252232), è pur sempre necessaria la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale. 4.4. Nel caso di specie, al di là del rapporto sinallagmatico con il NO, nel provvedimento gravato non si rinvengono gli indicatori fattuali di una condotta criminis, che avrebbe dovuto proiettarsi oltre la sfera individuale per tradursi in un consapevole contributo al mantenimento e alla realizzazione di un più vasto e duraturo programma volto a trarre profitto del commercio di droga facente capo ad un "soggetto" autonomo (Sez. 6, n. 41612 del 19/6/2013, Manta, Rv. 257798). Né può logicamente sostenersi che l'affectio sodetatis dovesse eo ipso ed ex se essere desunta dal fatto che nella città di Cosenza non era consentita l'attività di spaccio se non si era inseriti in un contesto criminale (c.d. "sistema Cosenza"). 4.5 Fondate sono anche le ragioni di doglianza relative alla attualità e concretezza del pericolo di recidiva non essendo state al riguardo valutate le argomentazioni specificamente addotte dal difensore quanto al ruolo svolto dal ricorrente, al fattore tempo, allo stato di incensuratezza del De RO. 5. E', invece, inammissibile per carenza di interesse la doglianza relativa alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.l. cod. pen.: il titolo del reato e la sanzione prevista per il reato associativo ex art. 74 cit. d.P.R. n. 309 avrebbero comunque consentito la 4 misura custodiale di massimo rigore e reso operativa la doppia presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. In ogni caso, il ricorrente risulta attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari consentita sulla base della pena edittale prevista per il reato di cui all'art. 73, comma 1, cit. d.P.R n. 309. 6. Alle valutazioni innanzi svolte segue l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per nuovo giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro ex art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 26 novembre 2024