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Sentenza 2 gennaio 2024
Sentenza 2 gennaio 2024
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- 2. Corte dei conti, s.g. Valle d'Aosta, sentenza 12 agosto 2025, n. 36https://www.eius.it/articoli/
- 3. 15/2024 Archivihttps://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
Abstract [It]: Il presente lavoro esamina la sentenza n. 15 del 2024, con la quale la Corte costituzionale ha risolto un conflitto di attribuzioni presentato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e una questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Udine. Nel contributo si evidenzia l'importanza di tale pronuncia, nella quale sembrerebbe delinearsi un nuovo meccanismo a … Leggi tutto “S. Barbareschi, “L'ordinato funzionamento delle fonti interne” e il “concorso” degli strumenti di tutela dei diritti. Considerazioni sulla sentenza n. 15 del 2024.”
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/01/2024, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2024 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA LT OR, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/07/2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto • Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/07/2023, il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di LT OR, quale legale rappresentante della società TONIC AUTOTRASPORTI s.r.I., terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14.03.2023, in relazione ai reati di cui agli artt.110, 81 cpv, 483 cod.pen. in relazione all'art. 76 comma 1 d.P.R. n. 445/2000, 10-quater d.lgs 74/2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LT OR, nella suindicata qualità, a mezzo di difensore e procuratore speciale, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. Il ricorrente deduce nullità dell'ordinanza per violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 100 e 322 cod.proc.pen. Espone che erroneamente il Tribunale del riesame di Salerno aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame per difetto di Procura speciale allegata all'atto di impugnazione;
il difensore, infatti, aveva inviato a mezzo PEC istanza di riesame con allegata nomina del difensore di fiducia anche quale procuratore speciale per la proposizione del riesame avverso il provvedimento ablativo indicato nell'atto di riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Dall'esame dell'atto di nomina a difensore di fiducia rilasciato in data 18 maggio 2023 da LT OR, in qualità di legale rappresentante della società TONIC AUTOTRASPORTI s.r.I., in favore dell'Avv. Francesco Talamo, emerge che questi, "destinatario del provvedimento cautelare reale emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania dott. Marotta il 14.3.2023 nel procedimento in oggetto e notificato alla predetta società interessata alla restituzione della somma oggetto di sequestro", non solo nominava difensore di fiducia il predetto legale ma conferiva al medesimo "espressa procura speciale affinchè proponga istanza di riesame avverso il provvedimento ablativo". 3. Risulta, quindi, fondata la deduzione difensiva, atteso che questa Corte ha più volte affermato che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato 2 professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Rv. 282668 - 01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258417 - 01). 4. Alla luce dei suesposti principi, le espressioni utilizzate nel caso di specie dal ricorrente risultano, pertanto, pienamente idonee a conferire all'avv. Francesco Talamo il potere processuale di proporre la richiesta di riesame nell'interesse della società TONIC AUTOTRASPORTI s.r.I.; sussiste, dunque, la legittimazione a proporre la richiesta di riesame in capo al difensore della terza interessata. 5. Consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 324, cprnma 5, c.p.p. Così deciso il 05/12/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto • Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 05/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20/07/2023, il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di LT OR, quale legale rappresentante della società TONIC AUTOTRASPORTI s.r.I., terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania in data 14.03.2023, in relazione ai reati di cui agli artt.110, 81 cpv, 483 cod.pen. in relazione all'art. 76 comma 1 d.P.R. n. 445/2000, 10-quater d.lgs 74/2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LT OR, nella suindicata qualità, a mezzo di difensore e procuratore speciale, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. Il ricorrente deduce nullità dell'ordinanza per violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 100 e 322 cod.proc.pen. Espone che erroneamente il Tribunale del riesame di Salerno aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame per difetto di Procura speciale allegata all'atto di impugnazione;
il difensore, infatti, aveva inviato a mezzo PEC istanza di riesame con allegata nomina del difensore di fiducia anche quale procuratore speciale per la proposizione del riesame avverso il provvedimento ablativo indicato nell'atto di riesame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Dall'esame dell'atto di nomina a difensore di fiducia rilasciato in data 18 maggio 2023 da LT OR, in qualità di legale rappresentante della società TONIC AUTOTRASPORTI s.r.I., in favore dell'Avv. Francesco Talamo, emerge che questi, "destinatario del provvedimento cautelare reale emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania dott. Marotta il 14.3.2023 nel procedimento in oggetto e notificato alla predetta società interessata alla restituzione della somma oggetto di sequestro", non solo nominava difensore di fiducia il predetto legale ma conferiva al medesimo "espressa procura speciale affinchè proponga istanza di riesame avverso il provvedimento ablativo". 3. Risulta, quindi, fondata la deduzione difensiva, atteso che questa Corte ha più volte affermato che, in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo la procura speciale, di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., deve contenere la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato 2 professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura, senza che sia necessaria l'adozione di formule sacramentali (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Rv. 282668 - 01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258417 - 01). 4. Alla luce dei suesposti principi, le espressioni utilizzate nel caso di specie dal ricorrente risultano, pertanto, pienamente idonee a conferire all'avv. Francesco Talamo il potere processuale di proporre la richiesta di riesame nell'interesse della società TONIC AUTOTRASPORTI s.r.I.; sussiste, dunque, la legittimazione a proporre la richiesta di riesame in capo al difensore della terza interessata. 5. Consegue, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 324, cprnma 5, c.p.p. Così deciso il 05/12/2023