Articolo 10 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 gennaio 1992
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Versione
29 dicembre 1998
Art. 10. Comunita' del parco 1. La Comunita' del parco e' costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunita' montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco. 2. La Comunita' del parco e' organo consultivo e propositivo dell'Ente parco.
In particolare, il suo parere e' obbligatorio:
a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11; b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12; c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo; d) sul bilancio e sul conto consuntivo.
((d-bis) sullo statuto dell'Ente parco)) . 3. La Comunita' del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresi' il proprio regolamento. 4. La Comunita' del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1998
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