CASS
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2025, n. 18097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18097 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto dal Comune di Milano in persona del Sindaco p.t., parte civile costituita nel procedimento a carico di CD.UI., n. a Roma il (...); PF.VO. n. a Milano il (...); SL.RO., n. a Milano il (...) avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 23/9/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. come novellato dal D. Lgs n. 150/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 18097 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/03/2025 letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello ex art. 622 cod.proc.pen. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 7/6/2022, aveva assolto gli imputati CD.UI., PF.VO. e SL.RO. dal delitto di cui agli artt. 633,639bis cod.pen., per aver occupato l'immobile del Comune di Milano di Via Alessandro Volta 22, con la formula perché il fatto non costituisce reato. In particolare il primo giudice, a fronte della incontestata occupazione dell'immobile, osservava che la stessa "non è avvenuta a fini strettamente abitativi o altrimenti utilitaristici quanto invece per ivi stabilire la sede fisica delle citate entità sindacali (Camera del Non Lavoro e ADL COBAS) e, dunque, il nucleo delle varie attività di sostegno alla popolazione poste in essere in un'ottica, peraltro, di totale collaborazione con le forze dell'ordine ed in assenza di profili di godimento personale dei singoli soggetti aderenti all'iniziativa". La Corte territoriale confermava le statuizioni del Tribunale richiamando una pronunzia di legittimità secondo cui deve escludersi la configurabilità del reato quando, pur in presenza di un'occupazione arbitraria, la condotta non sia animata dalla finalità di trarre profitto dal bene occupato.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione agli effetti civili il difensore e procuratore speciale della parte civile Comune di Milano, deducendo:
2.1 l'erronea applicazione dell'art. 633 cod.pen. e il vizio di motivazione. Il difensore, premesso che il Tribunale di Milano aveva accertato sia l'avvenuta invasione ad opera degli imputati dell'ex Casello Doganale di proprietà demaniale che la finalità di occupazione dell'immobile, segnala che nell'atto d'appello il difensore della p.c. aveva censurato la postulata necessità di un fine di profitto negli agenti, in concreto escluso, profilo sul quale la Corte territoriale non si è soffermata. Aggiunge che la sentenza impugnata si è limitata a reiterare il richiamo agli stessi arresti giurisprudenziali già valorizzati in primo grado senza confrontarsi con gli specifici rilievi svolti al riguardo dall'impugnante e senza considerare che il tenore letterale dell'art. 633 cod.pen. individua in via alternativa e non cumulativa il fine di occupare e quello di profitto sicché la finalità di occupazione dell'immobile deve stimarsi condizione sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della fattispecie, come peraltro espressamente riconosciuto dalla sentenza n. 16657/2014, impropriamente richiamata dai giudici di merito al pari della pronunzia n. 2199/2018. 2 Il difensore rileva che la Corte di merito si è discostata dai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto la sussistenza del dolo del reato anche quando il profitto avuto di mira dall'agente non ha carattere strettamente patrimoniale e non è direttamente realizzabile con l'invasione ma si risolve nell'uso strumentale del bene, anche se volto al conseguimento di scopi di particolare valore morale e sociale. La parte civile ricorrente segnala, infine, che l'occupazione perdura ininterrottamente dal febbraio 2020 con gravi danni, patrimoniali e non, dell'ente comunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. I giudici di merito hanno ritenuto pacificamente accertata l'avvenuta invasione e la conseguente occupazione da parte degli imputati dell'immobile del Comune di Milano, individuato quale ex Casello Doganale o ex Casello Daziario, bene soggetto a tutela ex D.Igs 42/2004 e destinato, giusta l'intesa intervenuta tra il Ministero dei Beni Culturali e l'ente territoriale, alla realizzazione del Museo della Resistenza (sent. Trib. pagg. 3-4). L'esito assolutorio, alla luce delle valutazioni dei giudici territoriali, riposa sull' addotta assenza di un fine di personale profitto in capo ai soggetti agenti in quanto gli spazi occupati sarebbero stati destinati ad attività di sostegno alla popolazione da parte dei gruppi sindacali di cui gli imputati sono espressione. La tesi non può essere condivisa.
2. E' dato non opinabile in quanto corrispondente al tenore letterale della disposizione incriminatrice che nel reato di cui all'art 633 cod. pen. il legislatore ha previsto in forma disgiuntiva il "fine di occupazione" e quello di "trarne altrimenti profitto", con la conseguenza che basta la presenza di una delle due ipotesi per integrare l'elemento soggettivo, tenendo presente che ha giuridica rilevanza qualsiasi forma di profitto ricavabile dal possesso e dal godimento dell'immobile (in fattispecie di "occupazione" di un'azienda da parte di operai, Sez. 2, n. 5459 del 28/02/1975, Befanini, Rv. 888260 -01; conforme, Sez. 1, n. 2520 del 02/02/1972, Cogodi, Rv. 120799 - 01; nel senso che il vantaggio che si persegue è insito nella occupazione stessa del bene altrui, venendo lesa la obiettività giuridica costituita dalla tutela del possesso e della disponibilità dell'immobile, Sez. 2, n. 11275 del 11/05/1976, Oliva, Rv. 134719 - 01; in fattispecie di occupazione studentesca, Sez. 2, n. 6937 del 27/10/1976, dep. 1977, Abbadessa, Rv. 136038 - 01). La giurisprudenza di legittimità ha, in particolare, ritenuto che il dolo specifico diverso dalla occupazione di terreni o edifici previsto nella seconda ipotesi dell'art 633 cod. pen. ('trarne altrimenti profitto") ben può comprendere lo scopo dimostrativo tendente a richiamare l'attenzione dell'autorità sulla mancanza di alloggi di edilizia popolare (Sez. 6, n. 11945 del 15/04/1977, Brambilla, Rv. 136873 - 01, conforme Sez. 2, n. 9384 del 29/03/1989, Leone, Rv. 181751 - 01). 3 2.1 L'esaurimento della casistica sociale frutto del peculiare momento storico che ha caratterizzato gli anni settanta del secolo scorso non ha comportato alcun discostamento della successiva giurisprudenza dai consolidati principi sopra richiamati. Questa Corte, invero, ha nel tempo costantemente ribadito che l'elemento materiale del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art.633 cod. pen., non è l'occupazione ma l'invasione del terreno o dell'edificio, cioè l'introduzione arbitraria nel fondo altrui, e se è esatto che la permanenza dell'agente nell'immobile non deve essere momentanea, non è, peraltro, richiesto che essa si protragga per lungo tempo, purché sia rivolta all'occupazione o abbia per scopo altre utilità. Quanto all'elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo specifico del fine di occupare l'altrui immobile o di trarne altrimenti profitto, non richiede per la sua sussistenza che il profitto propostosi dall'agente sia strettamente patrimoniale e direttamente realizzabile con l'invasione e può consistere anche nell'intento di un uso strumentale della stessa al conseguimento di scopi di particolare valore morale e sociale (Sez. 2, n. 8107 del 30/05/2000, Pompei, Rv. 216525 - 01; nel senso che l'elemento psicologico del reato può consistere in qualsiasi utilità diretta o indiretta, anche di ordine morale, Sez. 6, n. 1763 del 16/12/2002, dep. 2003, Palau, Rv. 223346 - 01; Sez. 2, n. 44902 del 30/10/2008, Savonarota, Rv. 241968 - 01; Sez. 2, n. 11544 del 08/02/2011, Maddii, Rv. 249887 - 01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254331 - 01).
2.2 Le ipotesi di esclusione del dolo esaminate dalla giurisprudenza si ricollegano all'assenza di consapevolezza dell'altruità del bene (Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017, P.g. in proc. Crudo, Rv. 270701 - 01) ovvero al difetto della finalità di occupazione. Si è, in particolare, negata l'integrazione del reato in relazione alla condotta di chi abbia fatto ingresso nel fondo altrui, pur in assenza del consenso del proprietario, al solo fine di eseguire opere necessarie di interesse generale quali la riparazione di un acquedotto, Sez. 2, n. 25947 del 07/05/2013, Valentini, Rv. 256654 - 01; ovvero al solo fine di eseguire opere necessarie di interesse comune, a tutela dell'integrità del proprio fondo, Sez. 2, n. 16657 del 16/01/2014, Castaldi, Rv. 259424 - 01; o, ancora, in relazione a condotta diretta a fare ingresso in un appartamento in assenza di qualsiasi elemento indicativo della volontà di attuare una permanente occupazione dell'immobile e non, invece, di farne un uso occasionale e momentaneo, Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, Fumarola, Rv. 261695 - 01). La Corte territoriale ha erroneamente evocato a sostegno del proprio decisum alcune sentenze di questa Corte delle quali, tuttavia, non ha correttamente interpretato il senso. In particolare, quanto alla sentenza 16657/14, Castaldi, già sopra citata, l'esclusione del dolo è conseguita all'incontestato accertamento di merito secondo cui l'invasione dell'altrui fondo da parte dell'imputato era avvenuta al fine di impedire lo sconfinamento nel proprio terreno delle greggi appartenenti al confinante. La sentenza Cass. n. 2199/19, Bastia e altri, non massimata, ha 4 invece affrontato una fattispecie di abusiva occupazione di un edificio adibito a centro sociale e ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.m. ritenendo intangibile l'accertamento del giudice di merito in ordine all'esclusione in capo agli imputati della volontà di concorrere con gli altri all'occupazione dell'immobile, pur precisando che la valutazione del Tribunale s'appalesava "non del tutto condivisibile in punto di diritto" laddove escludeva la possibilità di configurare il reato in presenza di una condotta di occupazione posta in essere successivamente alla" prima invasione", risultando al contrario ravvisabile una responsabilità a titolo concorsuale in presenza di prova circa la condivisione del dolo specifico che caratterizza la fattispecie. Dalle cennate decisioni, non emergono, dunque, principi o argomenti che si discostino dall'orientamento consolidato, idonei a confortare l'esito decisorio della Corte di merito.
3.1 Pertanto, alla stregua delle argomentazioni rassegnate, la sentenza impugnata deve essere annullata ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, in applicazione dei principi declinati da Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01. Al giudice del rinvio deve essere, altresì demandata, la regolamentazione delle spese tra le parti con riguardo all'odierna fase.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma, 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Prelidente
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 18097 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/03/2025 letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello ex art. 622 cod.proc.pen. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 7/6/2022, aveva assolto gli imputati CD.UI., PF.VO. e SL.RO. dal delitto di cui agli artt. 633,639bis cod.pen., per aver occupato l'immobile del Comune di Milano di Via Alessandro Volta 22, con la formula perché il fatto non costituisce reato. In particolare il primo giudice, a fronte della incontestata occupazione dell'immobile, osservava che la stessa "non è avvenuta a fini strettamente abitativi o altrimenti utilitaristici quanto invece per ivi stabilire la sede fisica delle citate entità sindacali (Camera del Non Lavoro e ADL COBAS) e, dunque, il nucleo delle varie attività di sostegno alla popolazione poste in essere in un'ottica, peraltro, di totale collaborazione con le forze dell'ordine ed in assenza di profili di godimento personale dei singoli soggetti aderenti all'iniziativa". La Corte territoriale confermava le statuizioni del Tribunale richiamando una pronunzia di legittimità secondo cui deve escludersi la configurabilità del reato quando, pur in presenza di un'occupazione arbitraria, la condotta non sia animata dalla finalità di trarre profitto dal bene occupato.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione agli effetti civili il difensore e procuratore speciale della parte civile Comune di Milano, deducendo:
2.1 l'erronea applicazione dell'art. 633 cod.pen. e il vizio di motivazione. Il difensore, premesso che il Tribunale di Milano aveva accertato sia l'avvenuta invasione ad opera degli imputati dell'ex Casello Doganale di proprietà demaniale che la finalità di occupazione dell'immobile, segnala che nell'atto d'appello il difensore della p.c. aveva censurato la postulata necessità di un fine di profitto negli agenti, in concreto escluso, profilo sul quale la Corte territoriale non si è soffermata. Aggiunge che la sentenza impugnata si è limitata a reiterare il richiamo agli stessi arresti giurisprudenziali già valorizzati in primo grado senza confrontarsi con gli specifici rilievi svolti al riguardo dall'impugnante e senza considerare che il tenore letterale dell'art. 633 cod.pen. individua in via alternativa e non cumulativa il fine di occupare e quello di profitto sicché la finalità di occupazione dell'immobile deve stimarsi condizione sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della fattispecie, come peraltro espressamente riconosciuto dalla sentenza n. 16657/2014, impropriamente richiamata dai giudici di merito al pari della pronunzia n. 2199/2018. 2 Il difensore rileva che la Corte di merito si è discostata dai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto la sussistenza del dolo del reato anche quando il profitto avuto di mira dall'agente non ha carattere strettamente patrimoniale e non è direttamente realizzabile con l'invasione ma si risolve nell'uso strumentale del bene, anche se volto al conseguimento di scopi di particolare valore morale e sociale. La parte civile ricorrente segnala, infine, che l'occupazione perdura ininterrottamente dal febbraio 2020 con gravi danni, patrimoniali e non, dell'ente comunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. I giudici di merito hanno ritenuto pacificamente accertata l'avvenuta invasione e la conseguente occupazione da parte degli imputati dell'immobile del Comune di Milano, individuato quale ex Casello Doganale o ex Casello Daziario, bene soggetto a tutela ex D.Igs 42/2004 e destinato, giusta l'intesa intervenuta tra il Ministero dei Beni Culturali e l'ente territoriale, alla realizzazione del Museo della Resistenza (sent. Trib. pagg. 3-4). L'esito assolutorio, alla luce delle valutazioni dei giudici territoriali, riposa sull' addotta assenza di un fine di personale profitto in capo ai soggetti agenti in quanto gli spazi occupati sarebbero stati destinati ad attività di sostegno alla popolazione da parte dei gruppi sindacali di cui gli imputati sono espressione. La tesi non può essere condivisa.
2. E' dato non opinabile in quanto corrispondente al tenore letterale della disposizione incriminatrice che nel reato di cui all'art 633 cod. pen. il legislatore ha previsto in forma disgiuntiva il "fine di occupazione" e quello di "trarne altrimenti profitto", con la conseguenza che basta la presenza di una delle due ipotesi per integrare l'elemento soggettivo, tenendo presente che ha giuridica rilevanza qualsiasi forma di profitto ricavabile dal possesso e dal godimento dell'immobile (in fattispecie di "occupazione" di un'azienda da parte di operai, Sez. 2, n. 5459 del 28/02/1975, Befanini, Rv. 888260 -01; conforme, Sez. 1, n. 2520 del 02/02/1972, Cogodi, Rv. 120799 - 01; nel senso che il vantaggio che si persegue è insito nella occupazione stessa del bene altrui, venendo lesa la obiettività giuridica costituita dalla tutela del possesso e della disponibilità dell'immobile, Sez. 2, n. 11275 del 11/05/1976, Oliva, Rv. 134719 - 01; in fattispecie di occupazione studentesca, Sez. 2, n. 6937 del 27/10/1976, dep. 1977, Abbadessa, Rv. 136038 - 01). La giurisprudenza di legittimità ha, in particolare, ritenuto che il dolo specifico diverso dalla occupazione di terreni o edifici previsto nella seconda ipotesi dell'art 633 cod. pen. ('trarne altrimenti profitto") ben può comprendere lo scopo dimostrativo tendente a richiamare l'attenzione dell'autorità sulla mancanza di alloggi di edilizia popolare (Sez. 6, n. 11945 del 15/04/1977, Brambilla, Rv. 136873 - 01, conforme Sez. 2, n. 9384 del 29/03/1989, Leone, Rv. 181751 - 01). 3 2.1 L'esaurimento della casistica sociale frutto del peculiare momento storico che ha caratterizzato gli anni settanta del secolo scorso non ha comportato alcun discostamento della successiva giurisprudenza dai consolidati principi sopra richiamati. Questa Corte, invero, ha nel tempo costantemente ribadito che l'elemento materiale del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'art.633 cod. pen., non è l'occupazione ma l'invasione del terreno o dell'edificio, cioè l'introduzione arbitraria nel fondo altrui, e se è esatto che la permanenza dell'agente nell'immobile non deve essere momentanea, non è, peraltro, richiesto che essa si protragga per lungo tempo, purché sia rivolta all'occupazione o abbia per scopo altre utilità. Quanto all'elemento psicologico del reato, caratterizzato dal dolo specifico del fine di occupare l'altrui immobile o di trarne altrimenti profitto, non richiede per la sua sussistenza che il profitto propostosi dall'agente sia strettamente patrimoniale e direttamente realizzabile con l'invasione e può consistere anche nell'intento di un uso strumentale della stessa al conseguimento di scopi di particolare valore morale e sociale (Sez. 2, n. 8107 del 30/05/2000, Pompei, Rv. 216525 - 01; nel senso che l'elemento psicologico del reato può consistere in qualsiasi utilità diretta o indiretta, anche di ordine morale, Sez. 6, n. 1763 del 16/12/2002, dep. 2003, Palau, Rv. 223346 - 01; Sez. 2, n. 44902 del 30/10/2008, Savonarota, Rv. 241968 - 01; Sez. 2, n. 11544 del 08/02/2011, Maddii, Rv. 249887 - 01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254331 - 01).
2.2 Le ipotesi di esclusione del dolo esaminate dalla giurisprudenza si ricollegano all'assenza di consapevolezza dell'altruità del bene (Sez. 2, n. 29710 del 19/04/2017, P.g. in proc. Crudo, Rv. 270701 - 01) ovvero al difetto della finalità di occupazione. Si è, in particolare, negata l'integrazione del reato in relazione alla condotta di chi abbia fatto ingresso nel fondo altrui, pur in assenza del consenso del proprietario, al solo fine di eseguire opere necessarie di interesse generale quali la riparazione di un acquedotto, Sez. 2, n. 25947 del 07/05/2013, Valentini, Rv. 256654 - 01; ovvero al solo fine di eseguire opere necessarie di interesse comune, a tutela dell'integrità del proprio fondo, Sez. 2, n. 16657 del 16/01/2014, Castaldi, Rv. 259424 - 01; o, ancora, in relazione a condotta diretta a fare ingresso in un appartamento in assenza di qualsiasi elemento indicativo della volontà di attuare una permanente occupazione dell'immobile e non, invece, di farne un uso occasionale e momentaneo, Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, Fumarola, Rv. 261695 - 01). La Corte territoriale ha erroneamente evocato a sostegno del proprio decisum alcune sentenze di questa Corte delle quali, tuttavia, non ha correttamente interpretato il senso. In particolare, quanto alla sentenza 16657/14, Castaldi, già sopra citata, l'esclusione del dolo è conseguita all'incontestato accertamento di merito secondo cui l'invasione dell'altrui fondo da parte dell'imputato era avvenuta al fine di impedire lo sconfinamento nel proprio terreno delle greggi appartenenti al confinante. La sentenza Cass. n. 2199/19, Bastia e altri, non massimata, ha 4 invece affrontato una fattispecie di abusiva occupazione di un edificio adibito a centro sociale e ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.m. ritenendo intangibile l'accertamento del giudice di merito in ordine all'esclusione in capo agli imputati della volontà di concorrere con gli altri all'occupazione dell'immobile, pur precisando che la valutazione del Tribunale s'appalesava "non del tutto condivisibile in punto di diritto" laddove escludeva la possibilità di configurare il reato in presenza di una condotta di occupazione posta in essere successivamente alla" prima invasione", risultando al contrario ravvisabile una responsabilità a titolo concorsuale in presenza di prova circa la condivisione del dolo specifico che caratterizza la fattispecie. Dalle cennate decisioni, non emergono, dunque, principi o argomenti che si discostino dall'orientamento consolidato, idonei a confortare l'esito decisorio della Corte di merito.
3.1 Pertanto, alla stregua delle argomentazioni rassegnate, la sentenza impugnata deve essere annullata ai soli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, in applicazione dei principi declinati da Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01. Al giudice del rinvio deve essere, altresì demandata, la regolamentazione delle spese tra le parti con riguardo all'odierna fase.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma, 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Prelidente