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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/11/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 773/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 773/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
16.04.2025, da
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Felice n. 19, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Benedetti ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Spello (PG), Via Centrale Umbra n. 50/B, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 24.06.2012 in Foligno (atto n. 25, parte II, Serie A, anno 2012); con i figli: nato in data [...], e nato in data [...], entrambi Persona_1 Persona_2 minorenni;
FATTO
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e e per l'effetto Parte_1 Parte_2
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno di procedere alle relative annotazioni;
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto.
Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e a carico ed a favore Persona_1 Persona_2 di entrambi i genitori, che per l'effetto conserveranno sugli stessi uguali diritti e doveri, con collocamento paritario secondo le seguenti modalità:
- dal lunedì entrata a scuola al mercoledì all'uscita di scuola i figli minori staranno presso il padre;
- dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì uscita di scuola con la madre;
- dal venerdì uscita di scuola al lunedì mattina entrata a scuola con il padre;
e viceversa di settimana in settimana.
I coniugi restano sempre liberi di concordare tempi e modalità diversi di avvicendamento con i minori, secondo le esigenze e gli impegni di questi ultimi.
Ciascun genitore potrà trascorrere 15 giorni- anche non consecutivi- con i minori durante il periodo estivo, anche presso un luogo di villeggiatura, anche all'estero, previo accordo tra le parti.
Ciascun genitore potrà trascorrere 7 giorni – anche non consecutivi- con i minori durante il periodo delle feste natalizie, previo accordo tra le parti.
I minori trascorreranno le principali festività (Natale/Capodanno, Pasqua/Lunedì dell'Angelo, salvo altre) con ciascun genitore in modo alternato, di anno in anno.
Disporre il collocamento paritario dei figli minori ed presso ciascun genitore. Per_2 Per_1
I coniugi concordano che -stante l'avvenuta vendita della casa coniugale- attualmente la residenza di entrambi i figli minori sarà trasferita presso l'abitazione del padre, in Spello, Via F. Mauri, n. 6/C.
si obbliga a consentire il trasferimento della residenza anagrafica di uno dei figli presso Parte_1
l'abitazione della IG.ra , a richiesta di quest'ultima. Parte_2
Ferme restando le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alle modalità di visita, come sopra indicate.
Le parti concordano che ciascun genitore provvederà a mantenere i figli nel periodo di permanenza presso di sé, mentre le spese straordinarie saranno ripartite al 50% secondo il Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Spoleto.
pagina 2 di 4 A tal fine i coniugi concordano fin da ora di versare ognuno E 100,00 (cento) entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino scarl, già cointestato ad entrambi.
I coniugi convengono fin da ora che l'assegno unico relativo ad entrambi i figli continuerà ad essere accreditato sul predetto conto ed utilizzato per le spese comuni dei figli.
I coniugi rilasciano fin da ora il consenso per il rilascio del passaporto anche a favore dei figli minori.
Le parti dichiarano di aver interamente definito ogni questione patrimoniale ed economica tra gli stessi intercorsa ed intercorrente e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.
Spese interamente compensate tra le parti”.
All'udienza del 12.11.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
23.05.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Parte_3 hanno contratto matrimonio concordatario in data 24.06.2012 in Foligno (atto n. 25, parte II,
Serie A, anno 2012);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto 20.11.2025
Il Presidente est.
DI TT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa DI TT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 773/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
16.04.2025, da
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Felice n. 19, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Benedetti ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Spello (PG), Via Centrale Umbra n. 50/B, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 24.06.2012 in Foligno (atto n. 25, parte II, Serie A, anno 2012); con i figli: nato in data [...], e nato in data [...], entrambi Persona_1 Persona_2 minorenni;
FATTO
pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi e e per l'effetto Parte_1 Parte_2
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno di procedere alle relative annotazioni;
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto.
Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e a carico ed a favore Persona_1 Persona_2 di entrambi i genitori, che per l'effetto conserveranno sugli stessi uguali diritti e doveri, con collocamento paritario secondo le seguenti modalità:
- dal lunedì entrata a scuola al mercoledì all'uscita di scuola i figli minori staranno presso il padre;
- dal mercoledì all'uscita di scuola al venerdì uscita di scuola con la madre;
- dal venerdì uscita di scuola al lunedì mattina entrata a scuola con il padre;
e viceversa di settimana in settimana.
I coniugi restano sempre liberi di concordare tempi e modalità diversi di avvicendamento con i minori, secondo le esigenze e gli impegni di questi ultimi.
Ciascun genitore potrà trascorrere 15 giorni- anche non consecutivi- con i minori durante il periodo estivo, anche presso un luogo di villeggiatura, anche all'estero, previo accordo tra le parti.
Ciascun genitore potrà trascorrere 7 giorni – anche non consecutivi- con i minori durante il periodo delle feste natalizie, previo accordo tra le parti.
I minori trascorreranno le principali festività (Natale/Capodanno, Pasqua/Lunedì dell'Angelo, salvo altre) con ciascun genitore in modo alternato, di anno in anno.
Disporre il collocamento paritario dei figli minori ed presso ciascun genitore. Per_2 Per_1
I coniugi concordano che -stante l'avvenuta vendita della casa coniugale- attualmente la residenza di entrambi i figli minori sarà trasferita presso l'abitazione del padre, in Spello, Via F. Mauri, n. 6/C.
si obbliga a consentire il trasferimento della residenza anagrafica di uno dei figli presso Parte_1
l'abitazione della IG.ra , a richiesta di quest'ultima. Parte_2
Ferme restando le disposizioni relative all'affidamento, al collocamento ed alle modalità di visita, come sopra indicate.
Le parti concordano che ciascun genitore provvederà a mantenere i figli nel periodo di permanenza presso di sé, mentre le spese straordinarie saranno ripartite al 50% secondo il Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Spoleto.
pagina 2 di 4 A tal fine i coniugi concordano fin da ora di versare ognuno E 100,00 (cento) entro il giorno 30 di ogni mese sul conto corrente acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Spello e del Velino scarl, già cointestato ad entrambi.
I coniugi convengono fin da ora che l'assegno unico relativo ad entrambi i figli continuerà ad essere accreditato sul predetto conto ed utilizzato per le spese comuni dei figli.
I coniugi rilasciano fin da ora il consenso per il rilascio del passaporto anche a favore dei figli minori.
Le parti dichiarano di aver interamente definito ogni questione patrimoniale ed economica tra gli stessi intercorsa ed intercorrente e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra.
Spese interamente compensate tra le parti”.
All'udienza del 12.11.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le Parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM che ha espresso parere favorevole in data
23.05.2025.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale rileva altresì che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e, conformemente, prende atto di quanto concordato dai coniugi.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
- Dichiara la separazione personale di e che Parte_1 Parte_3 hanno contratto matrimonio concordatario in data 24.06.2012 in Foligno (atto n. 25, parte II,
Serie A, anno 2012);
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- Compensa tra le Parti le spese di lite;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Foligno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Spoleto 20.11.2025
Il Presidente est.
DI TT
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