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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 2522/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 17.01.2025, tra
rappresentato e difeso dall' avv. Nicola Giglione in virtù mandato alle liti in atti Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rapp.p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1
Francesca Scortecci in virtù mandato alle liti in atti
NONCHE'
in persona del legale rapp.p.t., rappresentata e difesa dall' avvocato Angelo Controparte_2
Quarta Rizzato in virtù mandato alle liti in atti
Svolgimento del processo. evocava in giudizio e chiedendo l' Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
l'accertamento di difformità e/o di vizi del motociclo DU PA V4 RED 2018 targa ER19917 acquistato dall'attore in data 29.01.2020 presso il venditore , sostenendo che Controparte_2 detti difetti del avrebbero causato il sinistro stradale occorso in data 09.02.2020, mentre percorreva, con un gruppo di motociclisti la strada provinciale 358 Porto Badisco-Santa Cesarea;
precisava, in ordine alla dinamica del sinistro, che aveva avvertito dapprima un forte calore e poi visto poi uscire delle fiamme dal blocco motore;
che, non riuscendo ad arrestare il motociclo, si buttava a terra, saltando dal motociclo in corsa, che - in fiamme - continuava per inerzia la corsa;
aggiungeva che lo stesso motoveicolo attingeva, con la ruota anteriore, contro un masso nel costone roccioso della carreggiata, deviava verso il parapetto della corsia opposta e, senza urtare contro il muretto ivi esistente, adagiava sull'asfalto sul lato sinistro prendendo completamente fuoco ed andando distrutto;
che sul luogo del sinistro intervenivano i Vigili del Fuoco del Comando di nonché CP_2 gli Agenti della Polizia Municipale di Santa Cesarea Terme i quali, effettuati i rilievi di rito, non potevano ricostruire la dinamica del sinistro;
che la dinamica del sinistro era stata oggetto di approfondimento e ricostruzione da parte del proprio consulente, Dott. Ing. ; che, Persona_1 in conseguenza del sinistro riportava lesioni fisiche e veniva trasportato dal servizio del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tricase ove gli venivano somministrate le cure del caso diagnosticato dapprima una sospetta frattura piede dx e all'esame obiettivo “Trauma del piede sn (dx) in trauma della strada” con immobilizzazione-satura con 1 punto semplice”. Veniva dimesso con diagnosi “trauma del piede sn in trauma della strada e con prognosi di giorni 5”; seguivano le cure del caso. Deduceva quindi che il sinistro era da addebitarsi ad un difetto di conformità e/o vizio della cosa venduta e chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quale conseguenza diretta del vizio denunciato, come da conclusioni rassegnate nell'atto di citazione del
19.03.2021 e reiterate con la precisazione delle conclusioni. Si costituiva Controparte_2 contestando la domanda attrice;
deduceva che il modello di motociclo acquistato dal sig. Pt_1
(vale a dire il PA V4), era tutt'altro che “difettoso” poiché dotato di “standard di sicurezza attiva e di controllo della dinamica del veicolo grazie a un pacchetto elettronico di ultima generazione”; contestava la dinamica dei fatti così come narrati da controparte, deducendo che la causa determinante del sinistro lamentato dal sig. poteva essere stato un difetto e/o anomalia Pt_1 della moto PA V4 targato ER19917, bensì la guida imprudente o quantomeno non accorta, o comunque da imputare a fattori terzi che nulla hanno a che fare con il motociclo;
invocava a tal fine un articolo di cronaca locale. Aggiungeva che il tratto di strada in cui si è verificato l'occorso in questione (la litoranea che collega Porto Badisco a Santa Cesarea Terme), era particolarmente insidioso e pericoloso, perché caratterizzato da un succedersi di strette curve “a gomito” e a doppio senso di marcia ed è tristemente noto perché teatro di numerosi e gravi incidenti stradali anche mortali. Contestava altresì' lo status di “consumatore” dell'0 attore, deducendo che lo stesso era titolare di una concessionaria di veicoli e motocicli, con sede in Galatina (LE) alla SS101 KM
16,400, ed in ragione dell'essere titolare di tale attività che egli era in possesso della targa prova che utilizzava al momento del sinistro. Contestava infine la sussistenza della sua responsabilità sulla scorta del rilievo secondo cui, anche nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di un difetto e/o anomalia di produzione in capo al motociclo PA V4 targato ER19917 per cui è causa, la responsabilità sarebbe da scriversi al produttore , nei confronti del quale CP_1 chiedeva l'applicazione della norma di cui all' art. 131 Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), con l'obbligo dello stesso produttore alla manleva dagli effetti pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della domanda proposta dal consumatore, nel caso di accertamento del difetto di conformità e del nesso di causalità tra il difetto ed il danno subito. In ogni caso, chiedeva l'accertamento dell' autoresponsabilità dell' attore o del concorso di colpa ai sensi dell' art. 1227 c.c. Si costituiva altresì , anche essa contestando la domanda attrice;
in Controparte_1 particolare, contestava che il sinistro sarebbe stato causato dall'incendio improvviso del Motociclo in corsa;
deduceva che tale ricostruzione contrastava con le seguenti circostanze: “1) l'attore riferisce che l'incendio si sarebbe propagato quando era ancora in sella mentre l'abbigliamento indossato dal Sig. nell'occasione del sinistro, di cui ci sono state fornite fotografie (doc. n. Pt_1
4), non ha alcun segno di bruciatura;
2) né i verbali dei Vigili del Fuoco né quelli della Polizia
Municipale, intervenuti a seguito dei fatti hanno riportato la dinamica dell'incidente riferita in atti (né essa risulta accertabile) né dunque tantomeno la causa dello stesso;
3) la documentazione del
Pronto Soccorso depositata ex adverso e redatta sulla base delle informazioni fornite dal Sig. nell'imminenza dei fatti non fa riferimento a lesioni subite a causa di un incendio del Pt_1
Motociclo ma genericamente ad una caduta dalla moto o addirittura, in altro documento, ad un infortunio;
4) un quotidiano locale in cronaca (doc. n. 5) pubblicato online che riporta tra i fatti di cronaca l'incendio del Motociclo riferisce “Un incidente stradale sulla litoranea e la moto prende fuoco” e ancora “il mezzo a due ruote ha sbandato ed è caduto. Poi è stato avvolto da una fiammata”: quindi l'incendio si sarebbe sviluppato dopo l'urto della moto, ed in ogni caso nell'articolo non si menziona in alcun modo che la moto in corsa fosse in fiamme;
5) un testimone che transitava in moto sulla strada nell'occasione del sinistro, e dunque non è stato generalizzato nei verbali delle autorità intervenute, ha riferito invece che l'incendio del Motociclo si è propagato dopo l'urto e la caduta della moto;
6) dai verbali delle autorità intervenute non risulta la presenza sul luogo di alcuno che possa testimoniare della dinamica dell'incidente e dunque si ritengono inattendibili le dichiarazioni testimoniali di cui la difesa attorea ha dato atto nelle fasi stragiudiziali a supporto della propria ricostruzione del sinistro;
7) la stessa difesa attorea riferiva che il Motociclo circolava nell'evento del sinistro munito di targa prova e senza regolare copertura assicurativa;
8) L'Ing. direttore ente che ha partecipato al Tes_1 CP_3 sopralluogo congiunto sul relitto del Motociclo tenutosi in data 10.07.2020 di cui meglio dedotto infra, ha tratto poi dallo stato dello stesso il convincimento, dell'incompatibilità tra lo stato del mezzo e la dinamica del sinistro indicata dall'attore, nonché la il fatto che prima del sinistro il Motociclo andava ad alta velocità”; ne inferiva che l'attore non aveva dato prova nè il difetto del Motociclo né la dinamica del sinistro, mentre sussistevano sostanziali ed oggettive valutazioni tecniche degli esperti DU, che smentivano la dinamica del sinistro come ricostruita dall'attore. Dopo la concessione dei termini di cui all' art. 183 VI comma c.p.c. vecchio rito), la causa veniva istruita con il deposito di documenti, l'interpello dell'attore, la prova testimoniale e la TU tecnico ricostruttiva del sinistro. All'udienza del 17.01.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva introitata per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Motivi della decisione.
La domanda attrice è infondata.
In ordine al difetto di conformità del motociclo DU PA V4 e sul nesso di causalità tra il difetto ed i danni lamentati dall' attore, l'istruttoria espletata ha escluso la difettosità del motociclo già al momento dell'acquisto; in particolare, il TU, chiamato a rispondere ai quesiti : “1) accerti il TU se il motociclo PA V4 targato ER19917 numero telaio ZDMDA00AAK010016 con riferimento alle circostanze dedotte nell'atto introduttivo di giudizio, dei documenti allegati in atti e delle prove assunte in corso di causa, al momento della sua vendita e consegna al sig.
[...]
, presentasse dei difetti di conformità e/o vizi di produzione tali da renderlo difforme dal Pt_1 contratto di vendita e, comunque, inidoneo all'uso cui è destinato e se l'eventuale difetto rinvenuto possa aver determinato l'innesco dell'incendio del motociclo in questione;
2) ricostruisca il TU la dinamica del sinistro stradale in questione accertandone le cause con particolare riferimento alla condotta di guida del sig. e velocità del motociclo”, ha accertato che “l'innesco Pt_1 dell'incendio non è avvenuto, come verrà dimostrato, da un difetto di fabbrica del motociclo” e che
“il mezzo è andato completamente distrutto in seguito all'incendio e che, pertanto, non è possibile riferire sulle sue condizioni pre evento”. Ha così ricostruito la dinamica del sinistro: “
[...]
, il giorno 09.02.2020, intorno alle ore 09.00 del mattino, transitava, alla guida del Pt_1 motociclo DU PA V4, targato ER19917, senza passeggeri a bordo, sulla S.P. 358, con direzione di marcia Porto Badisco-Santa Cesarea Terme. Giunto in prossimità del Km. 14+800, a circa due chilometri dall'ingresso del centro termale, nell'uscire da una curva sinistrorsa, perdeva il controllo del mezzo e si portava sull'estrema destra della carreggiata, producendo abrasioni degli pneumatici sulla sede stradale, in quel punto, in adiacenza alla banchina, interessata da fogliame, finendo contro la parete rocciosa con il fianco destro della moto. In questa fase, il Pt_1 veniva disarcionato dalla moto, subendo lesioni al piede destro. La moto, ormai priva di qualsiasi controllo, deviava sulla sinistra e, dopo aver preso fuoco a seguito della perdita di liquidi infiammabili innescati da scintille dovute allo strofinio delle parti metalliche sull'asfalto, si fermava a ridosso del muretto di delimitazione della carreggiata, dove il fuoco aveva il sopravvento, a circa 44 metri dal punto iniziale dell'impatto”. Il TU spiega che “La descritta dinamica trova essenzialmente conferma nella verifica dello stato dei luoghi, che ha confermato i punti di contatto fra la moto e la parete rocciosa. In particolare, su quest'ultima, ad un'altezza variabile da 30 a 40 cm. da terra, si notano chiaramente tracce di strofinio metallico con ritenzione di vernice di colore rosso, che è lo stesso colore del mezzo coinvolto. Le stesse misure si riferiscono anche all'altezza da terra della coppa olio laceratesi nel contatto dinamico”… “La ricostruita dinamica esclude poi quanto sostenuto dall'attore nell'atto di citazione. Il veicolo fu avvolto dalle fiamme solo dopo l'impatto del mezzo contro la parete rocciosa, che provocò principalmente la lacerazione della coppa dell'olio con perdita di liquidi infiammabili. Del resto, le foto in atti non mostrano tracce di fuoco sulla sede stradale prima dell'impatto e lo stesso fogliame presente sulla strada e a contorno della roccia non presentano tracce di incendio. Tracce che invece sono ubicate solo dove la moto arrestò la sua corsa e venne avvolta completamente dalle fiamme”. Ed ancora, specifica che “il mezzo nella fase d'urto, prima di deviare sulla sinistra… ha riportato specifici danni da contatto traumatico su diversi elementi meccanici. In particolare si evidenzia: coppa olio
a strappo del suo involucro esterno con lacerazione della lamiera e troncatura delle viti di serraggio… è stata notata l'assenza del serbatorio e di vari componenti della carenatura, andati distrutti nell'incendio che, come vedremo si è innescato durante la perdita di liquidi infiammabili
(olio lubrificante e carburante [era stato fatto il pieno prima di partire]). È opportuno evidenziare che la lacerazione della coppa dell'olio è situata ad un'altezza da terra di circa 40 cm” escludendo così che la fuoriuscita di olio e di altri liquidi infiammabili avrebbero innescato e causato l'incendio della moto;
ha inoltre calcolato la velocità del veicolo, al momento del sinistro, in 80 km/h circa (il limite di velocità nel detto tratto di strada è di km/h 50). La dinamica come ricostruita dal TU è stata confermata dal teste , il quale era a bordo della sua moto, in compagnia dell' Testimone_2 attore e degli altri centauri al momento del sinistro, ed ha riferito che: “…la DU V4 improvvisamente perdeva il controllo e collideva con la parte destra contro la parete rocciosa posta sul lato destro del nostro senso di marcia e poi l'ho vista ribaltare dall'altro lato strisciando sull'asfalto e andava a finire la sua corsa contro il muretto posto dall'altro lato che delimita la carreggiata …”. “..Io non ho visto fiamme sulla moto DU V4 né ricordo se la moto ha prodotto scintille nel contatto sull'asfalto…”; “..escludo che il si sia buttato a terra prima Pt_1 dell'impatto contro la parete rocciosa.”, in contrasto con la dinamica riferita dall' attore. Quanto alle campagne di richiamo dedotte dall' attore, a sostegno della tesi della sussistenza del difetto e/o vizio di fabbrica, il TU ha accertato che “il Motociclo mod DU PA V4 RED (MY 2019) è stato prodotto nel maggio 2019 e che le campagne di richiamo riferite dall'attore in atti non hanno minimamente interessato il Motociclo per cui è causa bensì i modelli prodotti nel 2018 (MY2018)”, confermando quanto provato per tabulas dalla stessa casa costruttrice, vale a dire che il modello venduto all' attore fosse stato interessato dalla “campagna di Richiamo n. 148 del 2018 relativa al tappo della sede della valvola, che consente il completo riempimento del serbatoio”, poiché relativa ai modelli precedenti rispetto al motociclo venduto all' attore, che invece fu fabbricato nell'anno
2019 (modello interessato da altro richiamo, inerente elementi diversi e non riferibili a quelli di cui all' anno precedente). Tali risultanze vengono corroborate dalle prove documentali offerte dalla casa costruttrice, vale a ire le fotografie della tuta dell' attore, che denotano all'assenza di bruciature sulla stessa, nonché il referto del Pronto Soccorso, nel quale si fa riferimento a lesioni causate dalla caduta dalla moto e non di accertano bruciature;
d) il quotidiano locale che conferma CP_4 la dinamica ricostruita dal TU (vale a dire che impatto è stato seguito dall' incendio e non viceversa). L'attore, in definitiva, non ha assolto al proprio onere di fornire, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988
- la prova, a monte, della sussistenza del difetto di fabbrica, anche attraverso indizi purchè gravi precisi e concordanti, (“poiché un diverso meccanismo inferenziale basato su una preesumptio de praesumpto, che consenta di considerare una presunzione come fatto noto idonea a fondare un'altra presunzione, osterebbe all'applicazione della disciplina euro-unitaria. Si verrebbe infatti a legittimare una tendenza a rea lizza re una sostanziale e non consentita inversione dell'onere della prova, idonea a precludere al produttore ogni prova contraria che gli consenta di superare le presunzioni, alterando la giusta ripartizione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna tra il danneggiato e il produttore che la direttiva ambisce a realizzare”), come affermato da Cass. Civ. del 28 marzo 2025, n. 8224, ed a valle del collegamento causale tra difetto e danno (Cass. Civ., Sez.
3, Sentenza n. 29828 del 2018, Cass. Civ. Sez. 3, ord. n. 11317 del 2022). Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Rigetta la domanda attrice;
2. condanna l'attore alla refusione delle spese di lite, che liquida, applicato il D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e succ. mod., in Euro 2.540,00 quale compenso tabellare ai minimi, oltre RFSG, IVA e CPA come per legge, nonché alla refusione delle spese di TU.
Lecce, 21.05.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. dott. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 2522/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 17.01.2025, tra
rappresentato e difeso dall' avv. Nicola Giglione in virtù mandato alle liti in atti Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rapp.p.t., rappresentata e difesa dall' avv. Controparte_1
Francesca Scortecci in virtù mandato alle liti in atti
NONCHE'
in persona del legale rapp.p.t., rappresentata e difesa dall' avvocato Angelo Controparte_2
Quarta Rizzato in virtù mandato alle liti in atti
Svolgimento del processo. evocava in giudizio e chiedendo l' Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
l'accertamento di difformità e/o di vizi del motociclo DU PA V4 RED 2018 targa ER19917 acquistato dall'attore in data 29.01.2020 presso il venditore , sostenendo che Controparte_2 detti difetti del avrebbero causato il sinistro stradale occorso in data 09.02.2020, mentre percorreva, con un gruppo di motociclisti la strada provinciale 358 Porto Badisco-Santa Cesarea;
precisava, in ordine alla dinamica del sinistro, che aveva avvertito dapprima un forte calore e poi visto poi uscire delle fiamme dal blocco motore;
che, non riuscendo ad arrestare il motociclo, si buttava a terra, saltando dal motociclo in corsa, che - in fiamme - continuava per inerzia la corsa;
aggiungeva che lo stesso motoveicolo attingeva, con la ruota anteriore, contro un masso nel costone roccioso della carreggiata, deviava verso il parapetto della corsia opposta e, senza urtare contro il muretto ivi esistente, adagiava sull'asfalto sul lato sinistro prendendo completamente fuoco ed andando distrutto;
che sul luogo del sinistro intervenivano i Vigili del Fuoco del Comando di nonché CP_2 gli Agenti della Polizia Municipale di Santa Cesarea Terme i quali, effettuati i rilievi di rito, non potevano ricostruire la dinamica del sinistro;
che la dinamica del sinistro era stata oggetto di approfondimento e ricostruzione da parte del proprio consulente, Dott. Ing. ; che, Persona_1 in conseguenza del sinistro riportava lesioni fisiche e veniva trasportato dal servizio del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Tricase ove gli venivano somministrate le cure del caso diagnosticato dapprima una sospetta frattura piede dx e all'esame obiettivo “Trauma del piede sn (dx) in trauma della strada” con immobilizzazione-satura con 1 punto semplice”. Veniva dimesso con diagnosi “trauma del piede sn in trauma della strada e con prognosi di giorni 5”; seguivano le cure del caso. Deduceva quindi che il sinistro era da addebitarsi ad un difetto di conformità e/o vizio della cosa venduta e chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti quale conseguenza diretta del vizio denunciato, come da conclusioni rassegnate nell'atto di citazione del
19.03.2021 e reiterate con la precisazione delle conclusioni. Si costituiva Controparte_2 contestando la domanda attrice;
deduceva che il modello di motociclo acquistato dal sig. Pt_1
(vale a dire il PA V4), era tutt'altro che “difettoso” poiché dotato di “standard di sicurezza attiva e di controllo della dinamica del veicolo grazie a un pacchetto elettronico di ultima generazione”; contestava la dinamica dei fatti così come narrati da controparte, deducendo che la causa determinante del sinistro lamentato dal sig. poteva essere stato un difetto e/o anomalia Pt_1 della moto PA V4 targato ER19917, bensì la guida imprudente o quantomeno non accorta, o comunque da imputare a fattori terzi che nulla hanno a che fare con il motociclo;
invocava a tal fine un articolo di cronaca locale. Aggiungeva che il tratto di strada in cui si è verificato l'occorso in questione (la litoranea che collega Porto Badisco a Santa Cesarea Terme), era particolarmente insidioso e pericoloso, perché caratterizzato da un succedersi di strette curve “a gomito” e a doppio senso di marcia ed è tristemente noto perché teatro di numerosi e gravi incidenti stradali anche mortali. Contestava altresì' lo status di “consumatore” dell'0 attore, deducendo che lo stesso era titolare di una concessionaria di veicoli e motocicli, con sede in Galatina (LE) alla SS101 KM
16,400, ed in ragione dell'essere titolare di tale attività che egli era in possesso della targa prova che utilizzava al momento del sinistro. Contestava infine la sussistenza della sua responsabilità sulla scorta del rilievo secondo cui, anche nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza di un difetto e/o anomalia di produzione in capo al motociclo PA V4 targato ER19917 per cui è causa, la responsabilità sarebbe da scriversi al produttore , nei confronti del quale CP_1 chiedeva l'applicazione della norma di cui all' art. 131 Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005), con l'obbligo dello stesso produttore alla manleva dagli effetti pregiudizievoli derivanti dall'accoglimento della domanda proposta dal consumatore, nel caso di accertamento del difetto di conformità e del nesso di causalità tra il difetto ed il danno subito. In ogni caso, chiedeva l'accertamento dell' autoresponsabilità dell' attore o del concorso di colpa ai sensi dell' art. 1227 c.c. Si costituiva altresì , anche essa contestando la domanda attrice;
in Controparte_1 particolare, contestava che il sinistro sarebbe stato causato dall'incendio improvviso del Motociclo in corsa;
deduceva che tale ricostruzione contrastava con le seguenti circostanze: “1) l'attore riferisce che l'incendio si sarebbe propagato quando era ancora in sella mentre l'abbigliamento indossato dal Sig. nell'occasione del sinistro, di cui ci sono state fornite fotografie (doc. n. Pt_1
4), non ha alcun segno di bruciatura;
2) né i verbali dei Vigili del Fuoco né quelli della Polizia
Municipale, intervenuti a seguito dei fatti hanno riportato la dinamica dell'incidente riferita in atti (né essa risulta accertabile) né dunque tantomeno la causa dello stesso;
3) la documentazione del
Pronto Soccorso depositata ex adverso e redatta sulla base delle informazioni fornite dal Sig. nell'imminenza dei fatti non fa riferimento a lesioni subite a causa di un incendio del Pt_1
Motociclo ma genericamente ad una caduta dalla moto o addirittura, in altro documento, ad un infortunio;
4) un quotidiano locale in cronaca (doc. n. 5) pubblicato online che riporta tra i fatti di cronaca l'incendio del Motociclo riferisce “Un incidente stradale sulla litoranea e la moto prende fuoco” e ancora “il mezzo a due ruote ha sbandato ed è caduto. Poi è stato avvolto da una fiammata”: quindi l'incendio si sarebbe sviluppato dopo l'urto della moto, ed in ogni caso nell'articolo non si menziona in alcun modo che la moto in corsa fosse in fiamme;
5) un testimone che transitava in moto sulla strada nell'occasione del sinistro, e dunque non è stato generalizzato nei verbali delle autorità intervenute, ha riferito invece che l'incendio del Motociclo si è propagato dopo l'urto e la caduta della moto;
6) dai verbali delle autorità intervenute non risulta la presenza sul luogo di alcuno che possa testimoniare della dinamica dell'incidente e dunque si ritengono inattendibili le dichiarazioni testimoniali di cui la difesa attorea ha dato atto nelle fasi stragiudiziali a supporto della propria ricostruzione del sinistro;
7) la stessa difesa attorea riferiva che il Motociclo circolava nell'evento del sinistro munito di targa prova e senza regolare copertura assicurativa;
8) L'Ing. direttore ente che ha partecipato al Tes_1 CP_3 sopralluogo congiunto sul relitto del Motociclo tenutosi in data 10.07.2020 di cui meglio dedotto infra, ha tratto poi dallo stato dello stesso il convincimento, dell'incompatibilità tra lo stato del mezzo e la dinamica del sinistro indicata dall'attore, nonché la il fatto che prima del sinistro il Motociclo andava ad alta velocità”; ne inferiva che l'attore non aveva dato prova nè il difetto del Motociclo né la dinamica del sinistro, mentre sussistevano sostanziali ed oggettive valutazioni tecniche degli esperti DU, che smentivano la dinamica del sinistro come ricostruita dall'attore. Dopo la concessione dei termini di cui all' art. 183 VI comma c.p.c. vecchio rito), la causa veniva istruita con il deposito di documenti, l'interpello dell'attore, la prova testimoniale e la TU tecnico ricostruttiva del sinistro. All'udienza del 17.01.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva introitata per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Motivi della decisione.
La domanda attrice è infondata.
In ordine al difetto di conformità del motociclo DU PA V4 e sul nesso di causalità tra il difetto ed i danni lamentati dall' attore, l'istruttoria espletata ha escluso la difettosità del motociclo già al momento dell'acquisto; in particolare, il TU, chiamato a rispondere ai quesiti : “1) accerti il TU se il motociclo PA V4 targato ER19917 numero telaio ZDMDA00AAK010016 con riferimento alle circostanze dedotte nell'atto introduttivo di giudizio, dei documenti allegati in atti e delle prove assunte in corso di causa, al momento della sua vendita e consegna al sig.
[...]
, presentasse dei difetti di conformità e/o vizi di produzione tali da renderlo difforme dal Pt_1 contratto di vendita e, comunque, inidoneo all'uso cui è destinato e se l'eventuale difetto rinvenuto possa aver determinato l'innesco dell'incendio del motociclo in questione;
2) ricostruisca il TU la dinamica del sinistro stradale in questione accertandone le cause con particolare riferimento alla condotta di guida del sig. e velocità del motociclo”, ha accertato che “l'innesco Pt_1 dell'incendio non è avvenuto, come verrà dimostrato, da un difetto di fabbrica del motociclo” e che
“il mezzo è andato completamente distrutto in seguito all'incendio e che, pertanto, non è possibile riferire sulle sue condizioni pre evento”. Ha così ricostruito la dinamica del sinistro: “
[...]
, il giorno 09.02.2020, intorno alle ore 09.00 del mattino, transitava, alla guida del Pt_1 motociclo DU PA V4, targato ER19917, senza passeggeri a bordo, sulla S.P. 358, con direzione di marcia Porto Badisco-Santa Cesarea Terme. Giunto in prossimità del Km. 14+800, a circa due chilometri dall'ingresso del centro termale, nell'uscire da una curva sinistrorsa, perdeva il controllo del mezzo e si portava sull'estrema destra della carreggiata, producendo abrasioni degli pneumatici sulla sede stradale, in quel punto, in adiacenza alla banchina, interessata da fogliame, finendo contro la parete rocciosa con il fianco destro della moto. In questa fase, il Pt_1 veniva disarcionato dalla moto, subendo lesioni al piede destro. La moto, ormai priva di qualsiasi controllo, deviava sulla sinistra e, dopo aver preso fuoco a seguito della perdita di liquidi infiammabili innescati da scintille dovute allo strofinio delle parti metalliche sull'asfalto, si fermava a ridosso del muretto di delimitazione della carreggiata, dove il fuoco aveva il sopravvento, a circa 44 metri dal punto iniziale dell'impatto”. Il TU spiega che “La descritta dinamica trova essenzialmente conferma nella verifica dello stato dei luoghi, che ha confermato i punti di contatto fra la moto e la parete rocciosa. In particolare, su quest'ultima, ad un'altezza variabile da 30 a 40 cm. da terra, si notano chiaramente tracce di strofinio metallico con ritenzione di vernice di colore rosso, che è lo stesso colore del mezzo coinvolto. Le stesse misure si riferiscono anche all'altezza da terra della coppa olio laceratesi nel contatto dinamico”… “La ricostruita dinamica esclude poi quanto sostenuto dall'attore nell'atto di citazione. Il veicolo fu avvolto dalle fiamme solo dopo l'impatto del mezzo contro la parete rocciosa, che provocò principalmente la lacerazione della coppa dell'olio con perdita di liquidi infiammabili. Del resto, le foto in atti non mostrano tracce di fuoco sulla sede stradale prima dell'impatto e lo stesso fogliame presente sulla strada e a contorno della roccia non presentano tracce di incendio. Tracce che invece sono ubicate solo dove la moto arrestò la sua corsa e venne avvolta completamente dalle fiamme”. Ed ancora, specifica che “il mezzo nella fase d'urto, prima di deviare sulla sinistra… ha riportato specifici danni da contatto traumatico su diversi elementi meccanici. In particolare si evidenzia: coppa olio
a strappo del suo involucro esterno con lacerazione della lamiera e troncatura delle viti di serraggio… è stata notata l'assenza del serbatorio e di vari componenti della carenatura, andati distrutti nell'incendio che, come vedremo si è innescato durante la perdita di liquidi infiammabili
(olio lubrificante e carburante [era stato fatto il pieno prima di partire]). È opportuno evidenziare che la lacerazione della coppa dell'olio è situata ad un'altezza da terra di circa 40 cm” escludendo così che la fuoriuscita di olio e di altri liquidi infiammabili avrebbero innescato e causato l'incendio della moto;
ha inoltre calcolato la velocità del veicolo, al momento del sinistro, in 80 km/h circa (il limite di velocità nel detto tratto di strada è di km/h 50). La dinamica come ricostruita dal TU è stata confermata dal teste , il quale era a bordo della sua moto, in compagnia dell' Testimone_2 attore e degli altri centauri al momento del sinistro, ed ha riferito che: “…la DU V4 improvvisamente perdeva il controllo e collideva con la parte destra contro la parete rocciosa posta sul lato destro del nostro senso di marcia e poi l'ho vista ribaltare dall'altro lato strisciando sull'asfalto e andava a finire la sua corsa contro il muretto posto dall'altro lato che delimita la carreggiata …”. “..Io non ho visto fiamme sulla moto DU V4 né ricordo se la moto ha prodotto scintille nel contatto sull'asfalto…”; “..escludo che il si sia buttato a terra prima Pt_1 dell'impatto contro la parete rocciosa.”, in contrasto con la dinamica riferita dall' attore. Quanto alle campagne di richiamo dedotte dall' attore, a sostegno della tesi della sussistenza del difetto e/o vizio di fabbrica, il TU ha accertato che “il Motociclo mod DU PA V4 RED (MY 2019) è stato prodotto nel maggio 2019 e che le campagne di richiamo riferite dall'attore in atti non hanno minimamente interessato il Motociclo per cui è causa bensì i modelli prodotti nel 2018 (MY2018)”, confermando quanto provato per tabulas dalla stessa casa costruttrice, vale a dire che il modello venduto all' attore fosse stato interessato dalla “campagna di Richiamo n. 148 del 2018 relativa al tappo della sede della valvola, che consente il completo riempimento del serbatoio”, poiché relativa ai modelli precedenti rispetto al motociclo venduto all' attore, che invece fu fabbricato nell'anno
2019 (modello interessato da altro richiamo, inerente elementi diversi e non riferibili a quelli di cui all' anno precedente). Tali risultanze vengono corroborate dalle prove documentali offerte dalla casa costruttrice, vale a ire le fotografie della tuta dell' attore, che denotano all'assenza di bruciature sulla stessa, nonché il referto del Pronto Soccorso, nel quale si fa riferimento a lesioni causate dalla caduta dalla moto e non di accertano bruciature;
d) il quotidiano locale che conferma CP_4 la dinamica ricostruita dal TU (vale a dire che impatto è stato seguito dall' incendio e non viceversa). L'attore, in definitiva, non ha assolto al proprio onere di fornire, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. codice del consumo), come già previsto dall'8 del d.P.R. n. 224 del 1988
- la prova, a monte, della sussistenza del difetto di fabbrica, anche attraverso indizi purchè gravi precisi e concordanti, (“poiché un diverso meccanismo inferenziale basato su una preesumptio de praesumpto, che consenta di considerare una presunzione come fatto noto idonea a fondare un'altra presunzione, osterebbe all'applicazione della disciplina euro-unitaria. Si verrebbe infatti a legittimare una tendenza a rea lizza re una sostanziale e non consentita inversione dell'onere della prova, idonea a precludere al produttore ogni prova contraria che gli consenta di superare le presunzioni, alterando la giusta ripartizione dei rischi inerenti alla produzione tecnica moderna tra il danneggiato e il produttore che la direttiva ambisce a realizzare”), come affermato da Cass. Civ. del 28 marzo 2025, n. 8224, ed a valle del collegamento causale tra difetto e danno (Cass. Civ., Sez.
3, Sentenza n. 29828 del 2018, Cass. Civ. Sez. 3, ord. n. 11317 del 2022). Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario dott. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Rigetta la domanda attrice;
2. condanna l'attore alla refusione delle spese di lite, che liquida, applicato il D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e succ. mod., in Euro 2.540,00 quale compenso tabellare ai minimi, oltre RFSG, IVA e CPA come per legge, nonché alla refusione delle spese di TU.
Lecce, 21.05.2025 Il Giudice Onorario
dott. Cosimo CALVI