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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 03/02/2026, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 934/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6393/2025 depositato il 15/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. Concessionario Riscossione Tributi Catania - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Gamma Tributi Srl - 02842830651
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202583122625722247287777 IMU 2016 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
§1. Con ricorso notificato a mezzo servizio telematico al Comune di Catania, a Municipia s.p.a. e a
Gamma Tributi s.r.l. il 15/11/2025, qui inviato in pari data ed iscritto al n. 6393/2025 R.G.R.,
Ricorrente_1 ricorreva avverso la comunicazione di avvenuto fermo amministrativo n. 2025 83 1226257222472877 77 del 25/06/2025, notificata con lettera in data 17/09/2025, su mezzo targato BH531JP e su mezzo targato Targa_1, a fronte di debito presunto di € 3.693,53=. Premetteva che, con apposita PEC (spedita agli enti intimati) in data 25/09/2025, aveva fatto istanza di accesso agli atti per avere informazioni relative ai presunti atti prodromici, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Deduceva quindi il ricorrente vizi di notifica dell'atto impugnato, omessa notifica degli atti sottostanti, omessa motivazione, decadenza e prescrizione della pretesa impositiva. Chiedeva – previa sospensiva –
l'annullamento del preavviso, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore, dichiaratosene anticipatario.
§2. Nessuno si costituiva in giudizio.
§3. All'udienza in camera di consiglio del 02/02/2026, originariamente fissata ai sensi dell'art. 47 del d. lgs. n. 546/1992 per la trattazione dell'istanza di sospensione cautelare, alla presenza del difensore del ricorrente, il Giudice – previo avviso ex art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992 – ha posto la causa in decisione.
§4. Sussistono i presupposti per definire la controversia ai sensi dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992, sia perché il ricorso introduttivo è stato notificato dopo il 4 gennaio 2024 – ossia successivamente all'entrata in vigore di tale schema processuale semplificato di definizione della controversia (art. 4 d.lgs.
n. 220/2023) – sia in ragione della circostanza che sulle questioni giuridiche in esame si registrano consolidati orientamenti della Corte di cassazione che consentono di ritenere integrata la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992.
§5. Va preliminarmente dichiarata d'ufficio l'ammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente versato in atti copia della busta contenente l'atto impugnato, recante timbro con la data del 17/09/205.
§6. Ciò posto, va rilevata l'ammissibilità del ricorso avanzato avverso un preavviso di fermo, impugnabile in relazione ai vizi propri ed altresì con riferimento ai vizi degli atti in esso presupposti.
Osserva in proposito il Giudice che l'art. 19 del D.lgs. n. 546/92 contiene l'analitica indicazione degli atti autonomamente impugnabili innanzi al competente giudice tributario, statuendo, al n. 3, che:
“ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Tuttavia, l'elencazione tassativa degli atti di cui all'articolo 19 D.Lgs. 546/1992 non preclude al contribuente la possibilità di ricorrere avverso i provvedimenti non rientranti in tale elenco, ma contenenti una pretesa tributaria definita. Così, in tema di contenzioso tributario, la mancata impugnazione di un atto non comunicato, non preclude la possibilità di impugnazione dello stesso con l'atto successivo. Ha ritenuto anzi la giurisprudenza (Sez. 5, Ordinanza n. 27601 del 30/10/2018, Rv. 650966 - 01) che il preavviso di fermo amministrativo emesso ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 per crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l'interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001.
Va pertanto ritenuto ammissibile il ricorso, rivolto avverso un atto autonomamente impugnabile (preavviso di fermo) unitamente ad altro atto autonomamente impugnabile proceduralmente presupposto (cartella di pagamento), che, nella prospettazione della ricorrente, non è stato previamente notificato.
§7. Nel merito, osserva il Decidente che il ricorso è fondato alla luce del motivo concernente la decadenza del credito, assorbiti gli altri.
§8. Come è noto, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell'intervento legislativo realizzato con l'art. 1, commi 5-bis e 5- ter, del d. l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione dell'atto di accertamento o della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l'ordinamento garantire l'interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni. La prova del rispetto dei predetti termini, in caso di contestazione, deve essere data dall'ente impositore (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 16826 del 21/07/2006, Rv. 593128).
Trattandosi di tributo locale, pacificamente soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948
c.c. n. 4 (Cass. n. 2941 del 2007, n. 4271 del 2003; SU n. 10955 del 2002), applicabile a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi, si è maturata la invocata prescrizione prevista dall'art.1 co.161 L. n.296/2006.
§9. Secondo tale norma, il termine entro il quale gli enti locali possono avanzare richiesta di pagamento relativamente ai tributi di propria competenza decorre, a pena di decadenza, dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
“Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”
Trattandosi di IMU 2016, attivata con la comunicazione notificata in data 17/09/2025, il termine è ampiamente decorso, non avendo l'Ente impositore – sul quale incombeva il relativo onere ed è invece rimasto contumace – dato prova di una precedente attivazione del credito. Né va sottaciuto che il ricorrente ha dato prova in atti di aver tempestivamente richiesto, con PEC in data
25/09/2025 indirizzata agli enti intimati, informazioni sugli atti sottostanti alla comunicazione impugnata, senza ricevere risposta alcuna.
§10. Trattandosi di tributi non versati e avuto riguardo alla natura della controversia ed alle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per integralmente compensare tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione e accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Catania, 02.02.2026.
Il Giudice Estensore
AN IO
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6393/2025 depositato il 15/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. Concessionario Riscossione Tributi Catania - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Gamma Tributi Srl - 02842830651
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 202583122625722247287777 IMU 2016 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
§1. Con ricorso notificato a mezzo servizio telematico al Comune di Catania, a Municipia s.p.a. e a
Gamma Tributi s.r.l. il 15/11/2025, qui inviato in pari data ed iscritto al n. 6393/2025 R.G.R.,
Ricorrente_1 ricorreva avverso la comunicazione di avvenuto fermo amministrativo n. 2025 83 1226257222472877 77 del 25/06/2025, notificata con lettera in data 17/09/2025, su mezzo targato BH531JP e su mezzo targato Targa_1, a fronte di debito presunto di € 3.693,53=. Premetteva che, con apposita PEC (spedita agli enti intimati) in data 25/09/2025, aveva fatto istanza di accesso agli atti per avere informazioni relative ai presunti atti prodromici, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
Deduceva quindi il ricorrente vizi di notifica dell'atto impugnato, omessa notifica degli atti sottostanti, omessa motivazione, decadenza e prescrizione della pretesa impositiva. Chiedeva – previa sospensiva –
l'annullamento del preavviso, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del costituito procuratore, dichiaratosene anticipatario.
§2. Nessuno si costituiva in giudizio.
§3. All'udienza in camera di consiglio del 02/02/2026, originariamente fissata ai sensi dell'art. 47 del d. lgs. n. 546/1992 per la trattazione dell'istanza di sospensione cautelare, alla presenza del difensore del ricorrente, il Giudice – previo avviso ex art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992 – ha posto la causa in decisione.
§4. Sussistono i presupposti per definire la controversia ai sensi dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992, sia perché il ricorso introduttivo è stato notificato dopo il 4 gennaio 2024 – ossia successivamente all'entrata in vigore di tale schema processuale semplificato di definizione della controversia (art. 4 d.lgs.
n. 220/2023) – sia in ragione della circostanza che sulle questioni giuridiche in esame si registrano consolidati orientamenti della Corte di cassazione che consentono di ritenere integrata la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 47-ter del d.lgs. n. 546/1992.
§5. Va preliminarmente dichiarata d'ufficio l'ammissibilità del ricorso, avendo il ricorrente versato in atti copia della busta contenente l'atto impugnato, recante timbro con la data del 17/09/205.
§6. Ciò posto, va rilevata l'ammissibilità del ricorso avanzato avverso un preavviso di fermo, impugnabile in relazione ai vizi propri ed altresì con riferimento ai vizi degli atti in esso presupposti.
Osserva in proposito il Giudice che l'art. 19 del D.lgs. n. 546/92 contiene l'analitica indicazione degli atti autonomamente impugnabili innanzi al competente giudice tributario, statuendo, al n. 3, che:
“ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Tuttavia, l'elencazione tassativa degli atti di cui all'articolo 19 D.Lgs. 546/1992 non preclude al contribuente la possibilità di ricorrere avverso i provvedimenti non rientranti in tale elenco, ma contenenti una pretesa tributaria definita. Così, in tema di contenzioso tributario, la mancata impugnazione di un atto non comunicato, non preclude la possibilità di impugnazione dello stesso con l'atto successivo. Ha ritenuto anzi la giurisprudenza (Sez. 5, Ordinanza n. 27601 del 30/10/2018, Rv. 650966 - 01) che il preavviso di fermo amministrativo emesso ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 per crediti tributari è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge l'interesse ex art. 100 c.p.c. alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001.
Va pertanto ritenuto ammissibile il ricorso, rivolto avverso un atto autonomamente impugnabile (preavviso di fermo) unitamente ad altro atto autonomamente impugnabile proceduralmente presupposto (cartella di pagamento), che, nella prospettazione della ricorrente, non è stato previamente notificato.
§7. Nel merito, osserva il Decidente che il ricorso è fondato alla luce del motivo concernente la decadenza del credito, assorbiti gli altri.
§8. Come è noto, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell'intervento legislativo realizzato con l'art. 1, commi 5-bis e 5- ter, del d. l. 17 giugno 2005, n. 106, convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione dell'atto di accertamento o della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l'ordinamento garantire l'interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni. La prova del rispetto dei predetti termini, in caso di contestazione, deve essere data dall'ente impositore (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 16826 del 21/07/2006, Rv. 593128).
Trattandosi di tributo locale, pacificamente soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948
c.c. n. 4 (Cass. n. 2941 del 2007, n. 4271 del 2003; SU n. 10955 del 2002), applicabile a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno od in termini più brevi, si è maturata la invocata prescrizione prevista dall'art.1 co.161 L. n.296/2006.
§9. Secondo tale norma, il termine entro il quale gli enti locali possono avanzare richiesta di pagamento relativamente ai tributi di propria competenza decorre, a pena di decadenza, dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
“Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”
Trattandosi di IMU 2016, attivata con la comunicazione notificata in data 17/09/2025, il termine è ampiamente decorso, non avendo l'Ente impositore – sul quale incombeva il relativo onere ed è invece rimasto contumace – dato prova di una precedente attivazione del credito. Né va sottaciuto che il ricorrente ha dato prova in atti di aver tempestivamente richiesto, con PEC in data
25/09/2025 indirizzata agli enti intimati, informazioni sugli atti sottostanti alla comunicazione impugnata, senza ricevere risposta alcuna.
§10. Trattandosi di tributi non versati e avuto riguardo alla natura della controversia ed alle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per integralmente compensare tra le parti le spese di causa.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, trattiene in decisione e accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese.
Catania, 02.02.2026.
Il Giudice Estensore
AN IO