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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 526/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gaetano CAMPO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, ente di diritto Parte_1 Pt_2 P.IVA_1
pubblico, con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, agli effetti della presente causa rappresentato ed assistito dall'Avv.to Maria MELOGRANI
( ), in virtù di mandato generale Email_1 CodiceFiscale_1
alle liti del 23.01.2023 Rep. N. 37590 notaio dott. di Roma, la quale ha eletto Persona_1
domicilio in Padova presso l'Ufficio Legale della Sede Prov.le in Galleria Trieste n. 5
Parte appellante contro
nata il [...] in [...] e residente in 35012 Camposampiero (PD), Controparte_1
Via B. Da Feltre n.5/1, Cod. Fisc.: rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. C.F._2
NA PI (p.e.c.: del Foro di Padova presso il cui Email_2
studio in Padova Piazzale Stazione n.7 – fax 049/650921, ha eletto domicilio ai fini della presente procedura giusta procura speciale in atti)
1 Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 334/2023 del Tribunale di PADOVA – sezione lavoro
IN PUNTO: pensione di vecchiaia anticipata
Conclusioni:
Per parte appellante:
“in riforma della impugnata sentenza n. 334/23 del Tribunale di Padova, codesta Ecc.ma Corte di
Appello voglia accogliere il presente ricorso accertando e dichiarando il diritto di Controparte_1
alla pensione anticipata con decorrenza dalla data del 1.12 2022 confermando l'operato dell Pt_1
e il provvedimento di liquidazione del 28.2.23.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“- rigettarsi le domande tutte proposte da nell'atto d'appello cui si resiste nei confronti di Pt_2 CP_1
;
[...]
- confermarsi la sentenza appellata n. 334/2023 emessa dal Tribunale di Padova – Giudice del
Lavoro, in ogni sua parte;
- spese e compensi del presente grado rifusi attributi il diritto di distrazione”.
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande della sig.ra , CP_1
condannando l ad erogare alla stessa la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza Pt_2
dall'1.12.2021 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa). Ha, altresì,
condannato l'ente alla rifusione delle spese di lite.
1.1. La sig.ra , invalida civile al 100%, in data 30.11.2021 ha presentato domanda di CP_1
pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, D.Lgs. 503/1992.
Con provvedimento del 22.12.2021, l – pur riconoscendo sussistenti i requisiti di Pt_2
contribuzione e di età – ha rigettato la domanda in quanto “la prima finestra utile per il diritto alla
pensione di vecchiaia è in data 1.12.2022”.
La sig.ra ha esperito ricorso amministrativo in data 9.3.2022 ma l , con delibera CP_1 Pt_2
del 23.5.2022, ha ribadito l'applicazione delle c.d. “finestre mobili” dal momento della domanda
2 amministrativa.
Nelle more del giudizio, in data 28.2.2023 l ha liquidato la pensione di vecchiaia Pt_2
anticipata con decorrenza dall'1.12.2022 (in applicazione del meccanismo delle “finestre”, e dunque con “slittamento” di un anno a decorrere dalla data della domanda amministrativa).
La sig.ra ha instaurato la presente causa chiedendo il riconoscimento del proprio CP_1
diritto a percepire la pensione con decorrenza dall'1.12.2021 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa).
1.2. Il primo giudice ha accolto le domande della ricorrente.
Ha richiamato l'art. 1 D.Lgs. 502/1992 e ha precisato che, nel caso di specie, non è contestata la sussistenza dei requisiti contributivo e anagrafico.
Ha evidenziato che è discussa tra le parti la questione dell'invalidità rilevante ai fini dell'anticipazione della pensione di vecchiaia (invalidità civile secondo la ricorrente;
invalidità ex L.
222/1984 secondo l ). Ha richiamato Cass. n. 13495/2003 e, aderendo all'interpretazione ivi Pt_2
contenuta, ha ritenuto che l'invalidità rilevante è quella civile e che, dunque, la sig.ra CP_1
(riconosciuta invalida civile al 100% sin dal 25.5.2017) ha diritto all'anticipazione della pensione di vecchiaia.
Ha osservato che secondo l vale la disciplina generale dei trattamenti pensionistici di Pt_2
vecchiaia, con l'applicazione delle c.d. “finestre mobili” (introdotte dall'art. 1, comma 5, L. 247/2007)
e la decorrenza della pensione dopo dodici mesi ex art. 12 D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 calcolati dalla domanda amministrativa (non dalla maturazione dei requisiti per il diritto a pensione, come sostenuto dalla ). CP_1
Il primo giudice non ha accolto la tesi dell poiché, nel caso di specie, i requisiti Pt_2
(anagrafico, contributivo e sanitario) erano tutti maturati da molto tempo prima della domanda amministrativa (in particolare, ha ritenuto documentalmente provato che l'invalidità civile è stata riconosciuta sin dal 2017).
Ha pertanto accolto integralmente la domanda della sig.ra , condannando l ad CP_1 Pt_2
erogarle la pensione di vecchiata anticipata dall'1.12.2021 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa del 30.11.2021) e a pagarle gli interessi dal 120° giorno successivo alla
3 domanda.
Ha disposto sulle spese di lite secondo soccombenza.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l sulla base di un unico motivo. Pt_2
Evidenzia che, a seguito della domanda di riesame del 19.10.2022 e dell'invito del primo giudice, in data 28.2.2023 la prestazione pensionistica è stata liquidata con decorrenza dall'1.12.2022,
superando così la questione interpretativa sulla nozione di invalidità rilevante ai fini per cui è causa.
Con il motivo di appello l ha impugnato la sentenza per aver dichiarato il diritto alla Pt_2
pensione senza lo slittamento di dodici mesi ex art 12, comma 1, D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010.
L'appellante ribadisce che si deve applicare la disciplina generale delle “finestre mobili” di dodici mesi sicché, nel caso di specie, la pensione è stata correttamente liquidata dall'ente con decorrenza dall'1.12.2022. Richiama l'art. 1, comma 5, L. 247/2007 e il messaggio n. 11136 Pt_2
del 15.5.2008, riguardante le “finestre di accesso” alle pensioni di vecchiaia anticipata in favore di invalidi in misura non inferiore all'80%, nonché l'art 12, comma 1, D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010.
Osserva che la pensione di vecchiaia anticipata deve essere disciplinata come tutti i trattamenti pensionistici di vecchiaia, con l'unica differenza della maturazione del requisito anagrafico ex art. 1,
comma 1, D.Lgs. 503/1992. Precisa che l'ordinamento distingue tra il conseguimento del diritto a pensione, che si ha con la maturazione dei requisiti di legge, e la decorrenza del trattamento pensionistico con lo slittamento di dodici mesi.
L'appellante richiama Cass. n. 29191/2018 nonché ulteriore giurisprudenza di legittimità e di merito, orientamento che ha accolto la tesi dell e ha stabilito che lo slittamento di dodici mesi Pt_2
previsto dal regime delle c.d. “finestre mobili” (art 12, comma 1, D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010) si applica anche alle pensioni di vecchiaia anticipata, come il trattamento per cui è causa.
3. Si è costituita la sig.ra contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
La sig.ra afferma la correttezza della sentenza impugnata. Rileva che CP_1
l'interpretazione di controparte è infondata, in quanto la L. 122/2010 fa riferimento alla maturazione dei requisiti previsti e non alla data della domanda di pensione, sicché nel caso di specie non deve applicarsi alcuna “finestra” atteso che tutti i requisiti erano già maturati molti anni prima della presentazione della domanda amministrativa.
4 La sig.ra richiama Cass. n. 16829/2023, secondo cui lo slittamento di dodici mesi CP_1
ex art 12, comma 1, D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 deve essere calcolato in relazione a quanto previsto dall'art. 6 L. 155/1981, dunque tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge e non a seguito di presentazione della domanda amministrativa. Osserva che la giurisprudenza riportata da controparte è inconferente al caso di specie, poiché relativa all'applicabilità della disciplina delle finestre, mentre il caso di specie attiene all'individuazione del dies a quo.
4. All'udienza del 11.12.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6. Questo Collegio aderisce, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo stati addotti in questa sede argomenti che inducano a discostarsene, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il regime delle c.d. “finestre” si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata (v. ex multis Cass. 29191/2018: “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art.
1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78
del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore
all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo
ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di
vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a
sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che
"negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli
specifici ordinamenti"). Si veda, in termini, Cass. 2382/2020.
7. Il contrasto tra le parti, nel presente contenzioso, per quanto devoluto in questa sede, si incentra sul dies a quo di applicazione del predetto meccanismo delle “finestre” (secondo l , dal Pt_2
momento della domanda amministrativa;
secondo la , dal momento di maturazione dei CP_1
requisiti pensionistici).
5 Questo Collegio, anche in relazione alla predetta questione, aderisce al più recente orientamento di legittimità, rispetto al quale non sono state addotte, in questa sede, argomentazioni che inducano a discostarsene.
Si veda, in particolare, Cass. 16829/2023, che, con riferimento ad una fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa (così riassunta dalla Suprema Corte: “con l'unico motivo di
gravame, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 12, d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), per
avere la Corte di merito ritenuto che il trattamento pensionistico dovesse essere posticipato di dodici
mesi rispetto alla data della domanda amministrativa e non rispetto alla data di accertamento della
condizione di invalidità che, unitamente al requisito anagrafico e a quello contributivo, ne costituisce
presupposto”) ha così statuito: “La posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia
anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, in applicazione del disposto di cui
all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, va calcolata in relazione alla previsione
di cui all'art. 6 della l. n. 155 del 1981, e, dunque, tenendo conto che il diritto alla pensione di
vecchiaia matura normalmente con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge e
non già a seguito della presentazione della domanda amministrativa, che costituisce mero atto
d'impulso del procedimento finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a
rendere liquida ed esigibile la prestazione stessa”.
In particolare, nella motivazione della predetta sentenza si legge: “al riguardo, va ricordato
che costituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui la previsione di cui
all'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, non istituisce una pensione diretta di invalidità ma
rappresenta piuttosto una deroga, giustificata dalla situazione d'invalidità, rispetto all'applicazione
dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dal d.lgs. n. 503/1992, cit., per il perfezionamento del diritto
alla pensione di vecchiaia (così già Cass. n. 11750 del 2015, cui hanno dato seguito, tra le numerose,
Cass. nn. 29191 del 2018 e 31001 del 2019);
che, trattandosi di pensione di vecchiaia, deve trovare applicazione l'art. 6, l. n. 155/1981,
secondo cui la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle
gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel
6 quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, potendo decorrere successivamente solo nel caso
in cui a tale data non
sussistano i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva (cui è ovviamente da aggiungersi,
nell'ipotesi prevista dall'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, quello dell'invalidità in misura non
inferiore all'ottanta per cento) ovvero sussista specifica istanza dell'interessato di posticipazione del
trattamento pensionistico al primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa;
che, diversamente da quanto sostenuto dall nel controricorso, non rileva in contrario Pt_2
che l'accesso al pensionamento di vecchiaia anticipata ex art. 1, d.lgs. n. 503/1992, costituisca mera
facoltà dell'interessato, dal momento che, a ben vedere, egualmente deve dirsi per la pensione di
vecchiaia ordinaria, non potendo procedersi alla liquidazione della prestazione previdenziale
d'ufficio, ossia in assenza di domanda dell'interessato, e ben potendo questi avere interesse ad una
liquidazione che non riguardi il periodo anteriore alla presentazione della domanda, come appunto
previsto dall'art. 6, l. n. 155/1981, cit., nella parte in cui stabilisce che la decorrenza possa essere
posticipata su istanza dell'assicurato (cfr. sul punto Cass. n. 10954 del 1995); che, avendo la
disposizione dell'art. 6, l. n. 155/1981, carattere innovativo rispetto alla disciplina precedente di cui
all'art. 18, d.P.R. n. 488/1968, che al contrario, anche per la pensione di vecchiaia, prevedeva come
tempo della maturazione del diritto il primo giorno del mese successivo a quello della presentazione
della domanda di pensione (cfr. in tal senso già Cass. nn. 4490 e 11720 del 1992), risulta evidente
l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata, atteso che, nel disporre la posticipazione della
decorrenza del trattamento pensionistico a far data non già dalla maturazione dei requisiti all'uopo
necessari, ma da quella (pacificamente successiva) della presentazione della domanda
amministrativa, ha attribuito alla domanda stessa non soltanto l'effetto procedimentale di rendere
liquida ed esigibile la prestazione stessa, previa certazione e verifica dei requisiti necessari per
l'ammissione al trattamento previdenziale, ma altresì quello sostanziale di decorrenza del diritto alla
prestazione, ciò che non può più dirsi voluto dall'art. 6, l. n. 155/1981, in assenza di una specifica
volontà in tal senso dell'assicurato che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata
va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, che si atterrà
al principio di diritto secondo cui la posticipazione della decorrenza della pensione di vecchiaia
7 anticipata di cui all'art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, in applicazione del disposto di cui all'art. 12,
d.l. n. 78/2010 (conv. con l. n. 122/2010), va calcolata in relazione alla previsione di cui all'art. 6, l.
n. 155/1981, e dunque tenendo conto che il diritto alla pensione di vecchiaia matura normalmente
con il realizzarsi del complesso dei requisiti richiesti dalla legge e non già a seguito della
presentazione della domanda amministrativa, che costituisce mero atto d'impulso del procedimento
finalizzato alla verifica e certazione dei requisiti di legge, finalizzato a rendere liquida ed esigibile la
prestazione stessa”.
8. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato, dovendosi ritenere che il meccanismo delle c.d. “finestre” di cui si discorre si applica al momento di maturazione dei requisiti pensionistici e non al momento della presentazione della domanda amministrativa. Nel caso di specie il primo giudice ha accertato – e il punto non è
specificamente contrastato dai motivi di appello – che l'ultimo dei requisiti necessari al conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata è maturato nel 2017 (accertamento dell'invalidità civile), ben prima di un anno rispetto alla presentazione della domanda amministrativa.
9. Quanto alle spese di lite del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre a rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
10. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.2013 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
8 1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 11.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Silvia Burelli Gaetano Campo
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