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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 16/01/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 219/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2629/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 46210 RITENUTE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6267/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 22/04/2025 ad Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 22/05/2025, i sigg. Ricorrente_1 e Ricorrente_2, nella loro qualità di Eredi della sig.ra Nominativo_2, rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1, hanno impugnato il Diniego del Rimborso di Ritenute, erroneamente versate per risarcimento danni da occupazione acquisitiva di alcuni terreni per l'importo di € 5.634,18, comunicato via pec il 19/02/2025.
I ricorrenti, dopo aver precisato che le somme corrisposte a titolo di risarcimento danni non andavano tassate, in quanto il pagamento era stato effettuato nel 2021 per ingiustificato ritardo del Comune di Battipaglia, ha insistito per la legittimità della richiesta di rimborso e per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate - D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 23/06/2025, preso atto dell'intervenuta conciliazione (sottoscritta in data 19/06/2025) relativa ai fatti di causa, recante la seguente motivazione: “Preso atto del giudicato interno sulla non tassabilità dell'indennità di esproprio, di che trattasi, formatosi nel contenzioso, relativo all'anno 2019, RG N. 860/2024, deciso con la sentenza definitiva n. 3742/03/24, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, si riconosce il diritto al rimborso in capo al contribuente”, ha chiesto volersi dichiarare l'estinzione del presente giudizio, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo di conciliazione sottoscritto dalle Parti il 19/06/2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 D.Lgs. 546/92 (Conciliazione fuori Udienza), il giudizio deve essere dichiarato estinto con la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
DICHIARA
estinto il giudizio. Spese compensate.
Salerno, 19/12/2025
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2629/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 46210 RITENUTE 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6267/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 22/04/2025 ad Agenzia Entrate D.P. Salerno, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 22/05/2025, i sigg. Ricorrente_1 e Ricorrente_2, nella loro qualità di Eredi della sig.ra Nominativo_2, rappresentati e difesi dall'Avv. Difensore_1, hanno impugnato il Diniego del Rimborso di Ritenute, erroneamente versate per risarcimento danni da occupazione acquisitiva di alcuni terreni per l'importo di € 5.634,18, comunicato via pec il 19/02/2025.
I ricorrenti, dopo aver precisato che le somme corrisposte a titolo di risarcimento danni non andavano tassate, in quanto il pagamento era stato effettuato nel 2021 per ingiustificato ritardo del Comune di Battipaglia, ha insistito per la legittimità della richiesta di rimborso e per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate - D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 23/06/2025, preso atto dell'intervenuta conciliazione (sottoscritta in data 19/06/2025) relativa ai fatti di causa, recante la seguente motivazione: “Preso atto del giudicato interno sulla non tassabilità dell'indennità di esproprio, di che trattasi, formatosi nel contenzioso, relativo all'anno 2019, RG N. 860/2024, deciso con la sentenza definitiva n. 3742/03/24, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, si riconosce il diritto al rimborso in capo al contribuente”, ha chiesto volersi dichiarare l'estinzione del presente giudizio, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo di conciliazione sottoscritto dalle Parti il 19/06/2025 ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 D.Lgs. 546/92 (Conciliazione fuori Udienza), il giudizio deve essere dichiarato estinto con la compensazione delle relative spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
DICHIARA
estinto il giudizio. Spese compensate.
Salerno, 19/12/2025
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale)