Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
In tema di cosiddetta "contestazione a catena", la disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. per il computo dei termini di durata della custodia cautelare è applicabile nell'ipotesi in cui, al momento dell'emissione della seconda ordinanza custodiale, non sia ancora passata in giudicato la sentenza di condanna relativa ai fatti costituenti oggetto della prima ordinanza cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2010, n. 10443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10443 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/02/2010
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 723
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 41086/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG SA nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza pronunziata ex art. 310 c.p.p. in data 9.10.2009 dal Tribunale di Lecce;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI Mariastefania;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Udito per il ricorrente l'avvocato Lodeserto Cosimo, che ha illustrato il ricorso chiedendone l'accoglimento. FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce respingeva, ex art. 310 c.p.p., l'appello proposto da SA IG avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che il 7.9.2009 aveva respinto la sua richiesta di retrodatazione della misura custodiale in atto e di scarcerazione per decorrenza dei termini della custodia cautelare.
1.1. In fatto, dal provvedimento impugnato risulta che la prima misura, alla quale si chiedeva di fare riferimento per la datazione dell'inizio della custodia cautelare, era stata applicata, per reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e per violazioni alla legge armi, con ordinanza del 3 marzo 2006. La seconda, che secondo la prospettazione difensiva avrebbe dovuto retroagire, era stata applicata, per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, in procedimento diverso, con ordinanza 31.3.2008. Nel corso del procedimento il VI aveva già avanzato richiesta di retrodatazione della seconda misura, che era stata respinta, sul presupposto che tra i reati (oggetto delle due misure) non vi fosse connessione qualificata;
si trattava di procedimenti diversi;
il reato associativo di cui alla seconda ordinanza era a contestazione aperta e quindi non era possibile considerarlo commesso antecedentemente alla emissione della prima ordinanza;
gli elementi su cui si fondava la seconda misura non risultavano dagli atti al momento della prima.
Tuttavia nel frattempo il VI era stato condannato, con sentenza divenuta irrevocabile il 15.1.2009, per i reati di cui alla prima ordinanza, e quindi, con sentenza non ancora irrevocabile, anche per i fatti oggetto della seconda dal Giudice dell'udienza preliminare che, escluso il reato di cui all'art. 416-bis c.p. originariamente contestato, aveva ritenuta la continuazione tra i restanti reati e quelli per i quali era stato condannato definitivamente il 15.1.2009.
1.2. Tanto premesso, il Tribunale osservava che la richiesta di retrodatazione non poteva ritenersi preclusa, come aveva affermato il Giudice dell'udienza preliminare, dal cosiddetto giudicato cautelare, perché il riconoscimento della continuazione tra i primi e i secondi fatti costituiva fatto nuovo del quale il Giudice della cautela non poteva non tenere conto. L'assoluzione per il reato di cui all'art.416-bis c.p. contestato originariamente assieme a quelli di cui al
D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 con la seconda ordinanza, faceva d'altronde venire meno l'altra situazione ritenuta in radice ostativa per la operatività della retrodatazione nei precedenti provvedimenti incidentali, relativa alla commissione dei reati oggetto della seconda ordinanza posteriormente alla emissione della prima, dal momento che tale posteriorità era ancorata esclusivamente alla contestazione della permanenza di detto reato associativo (416- bis).
All'accoglimento della richiesta ostavano tuttavia i principi affermati da S.U. n. 20780 del 26.4.2009, Iaccarino, in base ai quali doveva escludersi la retrodatazione quando per i fatti oggetto della prima misura era intervenuta sentenza di condanna definitiva, indipendentemente dal momento, anteriore o posteriore alla emissione della seconda ordinanza, del passaggio in giudicato di detta condanna, che una volta intervenuta in ogni caso inibiva l'operatività dell'istituto (atteso l'intervenuto passaggio, per i primi fatti, alla fase esecutiva).
2. Ha proposto ricorso l'indagato a mezzo del difensore, avvocato Cosimo Lodeserto, e chiede l'annullamento della ordinanza deducendo violazione di legge ovvero erronea applicazione dell'art. 297 c.p.p., comma 3. Sostiene l'erroneità dell'interpretazione riservata dal Tribunale ai principi affermati da S.U. Iaccarino, che si riferivano esclusivamente ad ipotesi in cui la seconda ordinanza custodiale era intervenuta dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i fatti oggetto della prima. E diffusamente illustra tale assunto. Osserva quindi che nel caso in esame, contrariamente a quello affrontato dalle Sezioni unite, la coesistenza dei titoli cautelari per i due gruppi di fatti era durata circa dieci mesi (dalla emissione della seconda ordinanza al passaggio in giudicato della condanna per i primi) e che la contestuale vigenza dei due titoli aveva certamente danneggiato il VI e imponeva la retrodatazione del secondo.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato. Secondo S.U. n. 20780 del 26.4.2009, Iaccarino, "la disciplina, prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3 in tema di cd. contestazione a catena, della retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare relativi ad una misura disposta con ordinanza successiva, non opera quando per i fatti di cui alla primi ordinanza l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ancor prima dell'adozione della seconda misura".
Il principio è stato interpretato dal Tribunale nel senso della sua estensione al caso in esame, in cui per i fatti oggetto della prima ordinanza era intervenuta sentenza irrevocabile di condanna successivamente alla emissione della seconda ordinanza;
conformemente del resto a quanto ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 45517 in data 11.11.2009. Ritiene tuttavia il Collegio che siffatta applicazione estensiva non sia giustificata.
2. Il ricorrente VI era stato arrestato una prima volta il 3.3.2006 (per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e violazione alla legge armi); il 31.3.2008 era stato quindi arrestato in forza della seconda ordinanza custodiale, in relazione a fatti (reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73) ritenuti ex posi in continuazione con i precedenti. Per i primi reati è stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 15.1.2009. La seconda ordinanza è intervenuta dunque nove mesi e sedici giorni (dies a quo computatur in caso di termini di durata) prima del passaggio in giudicato della condanna per i fatti contestati con la prima ordinanza. Detto in altri termini, la custodia cautelare riferibile alla seconda ordinanza (ancora in corso al momento della decisione impugnata) comprendeva un periodo di nove mesi e sedici giorni imputabile sia al primo che al secondo titolo.
3. Ora, secondo quanto ricordato da S.U. n. 1154 del 27.11.2008, dep. 2009, non massimata, e già affermato da S.U. 22.3.2005, n. 21957, Rahulia, e S.U. 19.12.2006, Librato, dep. 2007, quando nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, opera anche rispetto ai fatti oggetto di un "diverso" procedimento, se questi erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per il fatto o i fatti oggetto della prima ordinanza. In base al dato normativo, dunque, la sola condizione in forza della quale può escludersi che la connessione qualificata determini automaticamente la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia soltanto, è collegata alla circostanza che la gravità del quadro indiziario in ordine al reato oggetto dell'ulteriore ordinanza emerga dopo il rinvio a giudizio disposto nel procedimento in cui è stata applicata la prima misura.
La ratio della sentenza Iaccarino - che, conformemente al filone giurisprudenziale da essa convalidato, ha individuato come ulteriore causa di non operatività della retrodatazione la circostanza che al momento in cui è stata emessa la seconda ordinanza per i fatti oggetto della prima era già intervenuta sentenza irrevocabile la condanna - riposa sul principio ne bis in idem e sulla nozione di cosa giudicata, che, cristallizzando con la condanna il giudizio di merito sui reati contestati per primi, renderebbe sistematicamente inapplicabile l'art. 273 c.p.p., comma 3 in ragione del fatto che al momento dell'emissione della seconda ordinanza custodiale l'imputato era stato già trasformato, con riferimento ai fatti oggetto della prima, in condannato.
Siffatta ratto non ricorre però (come già osservato da Sez. 6, n. 26184 del 05/05/2009, Umoh) nella situazione in esame, che concerne (si ricorda) ipotesi in cui al momento dell'emissione della seconda ordinanza il sottoposto a misura cautelare era ancora imputato per i fatti oggetto della prima.
Non ricorrono dunque ne' ragioni testuali ne' le ragioni "sistematiche" evidenziate da S.U. Iaccarino per applicare il principio da esse affermate in questa ipotesi.
4. D'altronde, la necessità di individuare la causa della scelta legislativa nell'intendimento "di comprimere entro spazi sicuri il termine di durata massima delle misure cautelari, in perfetta aderenza con quanto previsto dall'art. 13, u.c., della Carta fondamentale", e, dunque, semplicemente di "impedire la diluizione dei termini in ragione dell'episodico concatenarsi di più fattispecie cautelari", era stata già nettamente evidenziata da C. cost. n. 89 del 1996. In quella stessa occasione la ragionevolezza della norma era stata colta, per l'appunto, nella enucleazione di ipotesi, quelle della connessione "qualificata", "che, più di altre, presentano elementi di correlazione contenutistica di spessore tale da consentirne una valutazione unitaria agli effetti del trattamento cautelare". E, rimarcava la Corte, anche la linea di discrimine fissata dal rinvio a giudizio disposto per il fatto cui si riferiva la prima ordinanza cautelare, posto come unico parametro certo e predeterminato, appariva così "da un lato perfettamente simmetrica rispetto al regime che scandisce, nell'art. 303 c.p.p., i termini massimi di durata delle misure in funzione delle diverse fasi processuali e, dall'altro, aderente all'intendimento del legislatore di impedire che, nel corso delle indagini, le contestazioni cautelari plurime per fatti connessi ammettano un diverso trattamento sul piano della durata delle misure a seconda che l'indagato riesca o meno a provare l'artificiosa diluizione nel tempo delle singole ordinanze". Ritenere che questo meccanismo "obiettivo" sia inibito, ora per allora, addirittura dal successivo passaggio in giudicato della sentenza relativa al procedimento nel quale è stata elevata la prima contestazione cautelare, sarebbe dunque sistematicamente incoerente proprio con il collegamento segnalato dal giudice delle leggi quale ragione di plausibilità della norma, tra la regola di retrodatazione fissata nell'art. 297 c.p.p., comma 3, e regole poste, a presidio del rispetto del principio di non sproporzione e di coerenza tra carcerazione preventiva e pena espiabile, dalle disposizioni processuali in tema di termini massimi di custodia cautelare. Segnatamente, detto criterio verrebbe logicamente a confligere con la regola fissata da S.U., 26.3.2009, Vitale secondo cui, in caso di condanna non definitiva per reato continuato, per valutare, a norma dell'art. 300 c.p.p., comma 4, l'entità della pena ai fini di un'eventuale dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare in atto soltanto per il reato meno grave, occorre avere riguardo non alla pena che sarebbe stata irrogata per tale reato in assenza del vincolo di continuazione, ma a quella in concreto inflitta come aumento ex art. 81 cpv. c.p.; oltre che, all'evidenza, con S.U. n. 26350 del 24/04/2002, Fiorenti, che ha ribadito il principio secondo cui la scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare alla quale non si sia tempestivamente provveduto deve essere disposta nella fase successiva (cd. scarcerazione ora per allora, sempre che la scadenza di detti termini riguardi tutte le imputazioni).
Non è per tali ragioni possibile ritenere che persino il giudicato intervenuto successivamente all'emissione della seconda misura, operando retroattivamente, precluda la possibilità di una imputazione della custodia sofferta in ordine a un determinato reato alla durata di altra misura custodiate disposta per reato qualificatamente connesso e oggetto di separato accertamento giudiziale, consentendo, in aperto contrasto con le ragioni che sostengono la disciplina della retrodatazione, di parametrare i termini della custodia a pene che, in astratto riferite a criteri edittali, deve in concreto escludersi possano essere autonomamente inflitte.
5. Deve, in conclusione, essere affermato il principio che la disciplina prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, per il computo dei termini di durata della custodia cautelare in relazione a reati che stanno tra loro in connessione qualificata (in continuazione nel caso in esame) oggetto di distinte ordinanze cautelari, è applicabile, anche nell'ipotesi in cui successivamente all'emissione della seconda ordinanza custodiate interviene sentenza di condanna definitiva relativamente ai fatti oggetto della prima ordinanza cautelare: ferme le altre condizioni previste dalla norma (fatti commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza;
desumibilità dagli atti della gravità indiziaria per i secondi fatti anteriormente al rinvio a giudizio per i primi).
6. Il provvedimento impugnato, che ha posto a base del rigetto della richiesta di retrodatazione e di scarcerazione principio opposto, va di conseguenza annullato.
L'annullamento, tuttavia, non può che disporsi con rinvio, perché nè dal provvedimento impugnato ne' dagli atti trasmessi a questa Corte risulta se effettivamente ricorreva nella situazione considerata anche l'ulteriore requisito richiesto dall'art. 297 c.p.p., comma 3, ovverosia la desumibilità dagli al dei fatti oggetto della seconda ordinanza prima del rinvio a giudizio per i reati oggetto della precedente. È neppure risultano dati sicuri per il calcolo del periodo di custodia cautelare sofferto durante le varie fasi e la maturazione dei termini massimi.
Fermo il principio sopra enunziato, occorre dunque affidare al giudice del rinvio la verifica circa la sussistenza delle ulteriori condizioni, allegate dalla difesa esistenti, per la retrodatazione della misura e la conseguente cessazione dei suoi effetti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Lecce.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010