CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 709/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2857/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Erede Di Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Di Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Erede Di Nominativo_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Di Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 Gallo - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Gratteri - Piazza Monumento N.4 90010 Gratteri PA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200095942885000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parti ricorrenti -eredi del de cuius Nominativo_1 – impugnano la cartella di pagamento in epigrafe notificata da AD in data 25.06.2025 ed afferenti ad IMU anno 2013 richiesta dal Comune di Gratteri in relazione all'avviso di accertamento dell'imposta Imu n. 350 del 21.5.2018 che sarebbe stato notificato il
23.7.2018, lamentandone l'illegittimità per intervenuta prescrizione quinquennale. Chiedono l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si è costituita AD eccependo l'inammissibilità del ricorso ai sensi del novellato art. 14 D.Lgs. n. 546/92, difetto di legittimazione passiva ed infondatezza dell'eccezione di prescrizione osservando che “Nella fattispecie che qui ci occupa, il ruolo n. 2020/002135 sotteso alla cartella n. 29620200095942885501 impugnata è stato reso esecutivo il 27/2/2020 ed è stato consegnato ad ER il 10/10/2020, che ha notificato la cartella il 26/6/2025.Ora: applicando la superiore normativa emergenziale, tenuto conto che il carico è stato affidato all'Agente della Riscossione nel periodo dal 08.03.2020 al 31.12.2021, è evidente che nessuna prescrizione è maturata, poiché alla data del 31.12.2023 (termine ultimo entro cui ER avrebbe dovuto notificare la cartella), deve essere applicata la proroga di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4- bis, del D.L. n. 18/2020 che ha disposto, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”,alla lett. b, la proroga di “ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, dei “termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Chiede rigetto nel merito e vittoria di spese.
Parte ricorrente ha depositato memorie contrastando le affermazioni di AD ed evidenziando la mancata prova dell'avvenuta consegna del ruolo nelle date indicate:insiste sull'accoglimento del ricorso.
A seguito di atto di chiamata in causa di AD si è costituito il Comune di Gratteri evidenziando violazione del diritto di difesa per mancato rispetto dei termini di cui all'art.32 c.1 del D. Lgs. 546/92 e, nel merito evidenziando la corretta e tempestiva notifica degli avvisi di accertamento agli eredi.Chiede rigetto del ricorso e vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta l'estromissione dal giudizio del Comune di Gratteri, in quanto non emerge dall'atto di ricorso l'esposizione di censure in ordine alla corretta e tempestiva notifica degli atti presupposti: tale fatto determina, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di violazione dell'art. art. 14 D.Lgs. n. 546/92.
Nel merito questo GU osserva che le osservazioni formulate da AD in sede di controdeduzioni risultano fondate: alcuna prescrizione può essere maturata in vigenza delle disposizioni di cui all'art.68, comma 4- bis, del D.L. n. 18/2020 poiché, come risulta dalla lettura dell'atto impugnato, la consegna del ruolo è avvenuta in data 10.10.2020.
Ne deriva il rigetto del ricorso. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PICUNO CARLO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2857/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Erede Di Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Di Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Erede Di Nominativo_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Di Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 Gallo - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Gratteri - Piazza Monumento N.4 90010 Gratteri PA
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200095942885000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 152/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parti ricorrenti -eredi del de cuius Nominativo_1 – impugnano la cartella di pagamento in epigrafe notificata da AD in data 25.06.2025 ed afferenti ad IMU anno 2013 richiesta dal Comune di Gratteri in relazione all'avviso di accertamento dell'imposta Imu n. 350 del 21.5.2018 che sarebbe stato notificato il
23.7.2018, lamentandone l'illegittimità per intervenuta prescrizione quinquennale. Chiedono l'annullamento dell'atto con vittoria di spese.
Si è costituita AD eccependo l'inammissibilità del ricorso ai sensi del novellato art. 14 D.Lgs. n. 546/92, difetto di legittimazione passiva ed infondatezza dell'eccezione di prescrizione osservando che “Nella fattispecie che qui ci occupa, il ruolo n. 2020/002135 sotteso alla cartella n. 29620200095942885501 impugnata è stato reso esecutivo il 27/2/2020 ed è stato consegnato ad ER il 10/10/2020, che ha notificato la cartella il 26/6/2025.Ora: applicando la superiore normativa emergenziale, tenuto conto che il carico è stato affidato all'Agente della Riscossione nel periodo dal 08.03.2020 al 31.12.2021, è evidente che nessuna prescrizione è maturata, poiché alla data del 31.12.2023 (termine ultimo entro cui ER avrebbe dovuto notificare la cartella), deve essere applicata la proroga di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4- bis, del D.L. n. 18/2020 che ha disposto, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021”,alla lett. b, la proroga di “ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, dei “termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”. Chiede rigetto nel merito e vittoria di spese.
Parte ricorrente ha depositato memorie contrastando le affermazioni di AD ed evidenziando la mancata prova dell'avvenuta consegna del ruolo nelle date indicate:insiste sull'accoglimento del ricorso.
A seguito di atto di chiamata in causa di AD si è costituito il Comune di Gratteri evidenziando violazione del diritto di difesa per mancato rispetto dei termini di cui all'art.32 c.1 del D. Lgs. 546/92 e, nel merito evidenziando la corretta e tempestiva notifica degli avvisi di accertamento agli eredi.Chiede rigetto del ricorso e vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta l'estromissione dal giudizio del Comune di Gratteri, in quanto non emerge dall'atto di ricorso l'esposizione di censure in ordine alla corretta e tempestiva notifica degli atti presupposti: tale fatto determina, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di violazione dell'art. art. 14 D.Lgs. n. 546/92.
Nel merito questo GU osserva che le osservazioni formulate da AD in sede di controdeduzioni risultano fondate: alcuna prescrizione può essere maturata in vigenza delle disposizioni di cui all'art.68, comma 4- bis, del D.L. n. 18/2020 poiché, come risulta dalla lettura dell'atto impugnato, la consegna del ruolo è avvenuta in data 10.10.2020.
Ne deriva il rigetto del ricorso. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado in composizione monocratica rigetta il ricorso e compensa le spese.