CASS
Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
Massime • 1
Il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, della somma di denaro costituente profitto del delitto di frode fiscale deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria, in termini d'imprescindibilità, l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi il pericolo di dispersione, utilizzazione o alienazione del bene al generico riferimento alla natura fungibile del denaro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/04/2024, n. 23936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23936 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/10/2023 del TRIB. LIBERTA di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria del PG DOMENICO SECCIA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23936 Anno 2024 Presidente: REZZA GASTONE Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 ottobre 2023, il Tribunale di Perugia rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di SS RE avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Perugia in data 8 settem- bre 2023, avente ad oggetto la somma di 104.954,64 euro, costituente profitto del reato di frode fiscale ex art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, oggetto di contestazione nei confronti del medesimo quale legale rappresentante dalla FAR SRL, sequestro relativo all'imposta sul valore aggiunto evasa per l'anno 2017 e per l'anno 2018. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, dedu- cendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge per essere stato disposto il sequestro a fini di confisca in assenza delle condizioni di applica- bilità previste dall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. In sintesi, si duole la difesa del ricorrente per non aver i giudici del riesame motivato circa il periculum in mora che giustificherebbe il sequestro, senza confu- tare le argomentazioni difensive svolte in sede di riesame. Non sarebbe stato espli- cato alcun argomento per cui potesse ritenersi che il denaro in sequestro, res fungibile ed intrinsecamente non illecita, potesse, nelle more della celebrazione del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, come invece richiesto dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Ellade, n. 36959/2021. I giudici del riesame avrebbero sul punto giustificato l'applicabilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca sulla scorta di un ragionamento del tutto discu- tibile, desumendo il pericolo di dispersione alla luce delle caratteristiche delle con- dotte di cui all'imputazione, ciò anche in considerazione della natura del denaro, suscettibile di agevole dispersione o occultamento. Si tratterebbe di motivazione censurabile, non potendo il periculum in mora considerarsi in re ipsa, dovendo invece essere allegato e dimostrato, presupponendo l'indicazione e la dimostra- zione delle possibili ed irreparabili conseguenze della mancata emissione del prov- vedimento cautelare, citando a sostegno giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 41602/2023). La difesa, in sede di riesame, avrebbe addotto una serie di elementi fattuali al fine di dimostrare che il ricorrente ad oggi non avrebbe posto in essere condotte idonee ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società. In par- ticolare, la difesa evidenzia in ricorso che, dopo aver ricevuto la notifica di tre avvisi di accertamento per gli anni dal 2017 al 2018, il ricorrente aveva proposto 2 ricorso cumulativo presso il giudice tributario, ottenendo l'estinzione del giudizio a seguito della presentazione della domanda di definizione delle controversie tri- butarie ex lege n. 197 del 2022, ottenendo dall'Agenzia delle Entrate il consenso al pagamento rateale di quanto dovuto. Documenta il ricorrente di aver provve- duto alla data odierna al versamento, alle scadenze concordate, delle rate richieste in base al piano di ammortamento accolto dall'Ufficio per un ammontare superiore ai 10.000 euro. A fonte di tali incontrovertibili dati di fatto dimostrativi di una volontà di conservazione del patrimonio e dell'effettiva volontà di adempimento del debito tributario, i giudici del riesame si sarebbero limitati al mero richiamo dell'art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, senza tuttavia esplicitare i motivi che im- pongono la misura cautelare. Inoltre, si aggiunge in ricorso, la difesa avrebbe ul- teriormente dimostrato che la società del ricorrente, ad indagini in corso, sia prima che dopo il sequestro delle somme, aveva continuato ad operare producendo pro- fitti, regolarmente versati nel c/c societario, come documentato dall'allegazione degli estratti conto, sicché, si sostiene, ove il ricorrente avesse voluto distrarre tali somme, non le avrebbe certo fatte confluire sul c/c societario. Analogamente, sa- rebbe stato dimostrato con riferimento al patrimonio personale, che, alla data dell'Il ottobre 2023, successiva al sequestro, era rimasto immutato, risultando egli titolare oltre che di liquidità per circa 43.000 euro, anche di diverse proprietà immobiliari, come documentato dalla produzione della visura, nonché di quote so- cietarie. I giudici non avrebbero attribuito alcuna valenza a tali elementi, esclu- dendo che l'operatività della società avesse rilievo ai fini del sequestro, sostenendo erroneamente che le disponibilità non fossero capienti rispetto al debito tributario, risultando infatti diversamente dalla disponibilità di otto fabbricati e quattro terreni in capo al ricorrente. Anche l'importo sequestrato, pari all'entità complessiva del debito tributario, avrebbe dovuto essere ridotto del 10%, a seguito di quanto ver- sato in ottemperanza al pagamento rateale in corso. Infine, i giudici non avrebbero preso in considerazione gli effetti che l'art. 13 e l'art. 13-bis d. Igs. n. 74 del 2000 potrebbero avere sull'esito definitivo del giudizio. Dunque, non avrebbero consi- derato la possibilità che il ricorrente potesse adempiere all'impegno assunto con il Fisco, quantomeno al fine di accedere ai benefici previsti dalle norme richiamate. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 16 febbraio 2024, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 24, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integra- zioni, è fondato. 2. I giudici del riesame giustificano il mantenimento del sequestro sotto il profilo del periculum in mora sostenendo, da un lato, che l'operatività della società non sconfesserebbe il quadro accusatorio che presuppone proprio l'operatività delle società committenti, unici organismi della filiera societaria che effettivamente si avvalgono delle risorse umane, assunte dalle società cartiere, per il persegui- mento degli scopi sociali, sostanzialmente sottolineando come le società commit- tenti, tra cui quella amministrata dall'indagato, sono le società attive, operative sul mercato, che si determinano a stipulare fittizi contratti di appalto al fine di acquisire maggiore competitività, mediante l'illecita detrazione di crediti IVA rela- tivi alle fatture soggettivamente inesistenti, in alternativa alla stipulazione di con- tratti di lavoro dipendente o di somministrazione di manodopera, implicanti oneri economici significativamente maggiori. Dall'altro, poi, giustificano il permanere del vincolo, sostenendo che i profitti registrati ed i saldi esistenti sui cc/cc della società e dell'indagato non apparirebbero di tale entità rispetto alla somma sequestrata, tali da escludere radicalmente l'incapienza del patrimonio all'esito del processo. Concordano, dunque, con la motivazione sul punto offerta dal GIP che ha ritenuto potersi desumere il pericolo di dispersione alla luce delle caratteristiche delle con- dotte di cui all'imputazione, in particolare valorizzando il consapevole coinvolgi- mento dell'indagato nel meccanismo fraudolento, sofisticato perché implicante la costituzione ad hoc di cartiere e schermi societari fittizi, idonei a dissimulare l'ef- fettiva natura delle transazioni economiche, ciò anche in considerazione della na- tura del denaro, suscettibile di agevole dispersione o occultamento, anche even- tualmente avvalendosi di meccanismi fraudolenti similari o operazioni finanziarie complesse. 3. La motivazione offerta dai giudici del riesame, tuttavia, non appare con- forme a quanto affermato autorevolmente dalle Sezioni Unite di questa Corte, che ./' con la richiamata sentenza "Ellade", hanno affermato il principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla defini- zione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui / / ....4.. 4 fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motiva- zione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato: Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 - 01). 4. Con particolare riferimento all'illustrazione delle ragioni per le quali, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, uti- lizzato od alienato, la decisione impugnata mostra evidenti vizi, soprattutto tenuto conto della natura del bene in sequestro, rappresentato da denaro, bene per sua natura non intrinsecamente illecito. Orbene, premesso che non rileva ai fini della motivazione sul periculum in mora la circostanza che si tratti, nella specie, di un sequestro finalizzato alla con- fisca diretta del profitto, rappresentato dal denaro sequestrato (essendo stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario: tra le tante, con riferimento alla confisca obbligatoria tributaria, si v. Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284313 - 01), deve tuttavia evidenziarsi che la motivazione resa dai giudici del riesame non possa considerarsi adeguata a giustificare l'adozione del provvedimento ablatorio con funzione anticipatoria della confisca, atteso che il pericolo di dispersione del bene in sequestro, rappresentato nella specie dal denaro, è stato genericamente giustificato richiamando la particolare qualità e natura del bene ablato, il denaro, per definizione bene fungibile e quindi suscettibile di essere più facilmente disperso od occultato o comunque non più rintracciato. 5. Trattasi, tuttavia, di giustificazione argomentativa non sufficiente a fon- dare la configurabilità del periculum, la motivazione sulla cui sussistenza, come chiarito dalle richiamate Sezioni Unite "Ellade", deve prevedere l'esplicita specifi- cazione delle ragioni per cui si ritiene che, nelle more del giudizio, la cosa (nella specie, il denaro), suscettibile di confisca, possa essere modificata, dispersa, de- 5 teriorata, utilizzata o alienata, rendendone imprescindibile l'immediata appren- sione, stante il rischio che la confisca possa successivamente divenire impratica- bile. La ratio della misura è, infatti, quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. Operando un parallelismo con l'istituto del sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen., l'indicata sentenza ha ine- quivocabilmente esplicato che, in definitiva, «è il parametro della "esigenza anti- cipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqual- volta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di appli- cazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlo- cutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedi- mento definitorio del giudizio». 6. Ed allora, in tal maniera chiariti i principi espressi dalle Sezioni Unite, osserva il Collegio come di essi non sia stata fatta corretta applicazione da parte del Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata, non essendo state adeguata- mente precisate (se non con un generico riferimento alla fungibilità del denaro, oggetto del sequestro, che renderebbe in sostanza sussistente in re ipsa il requisito del periculum ogniqualvolta ad essere sequestrato fosse una somma di denaro, motivazione che già questa Corte ha ritenuto non sufficiente per giustificare l'a- blazione funzionale ad un sequestro conservativo, principio applicabile per identità di ratio anche a quello preventivo, essendosi affermato che il "periculum in mora" non può essere giustificato sulla sola considerazione che la cosa sequestrata si identifichi in un'ingente somma di denaro, per sua natura suscettibile di pericolo di dispersione: Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, Rv. 252865), in ossequio a quanto richiesto dal Supremo Collegio, le ragioni di attuale sussistenza di una si- tuazione di periculum tale da rendere necessaria l'anticipazione dell'effetto abla- tivo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. I giudici del riesame non hanno, in particolare, esplicitato le ragioni di sus- sistenza del periculum in mora, e cioè gli specifici motivi per cui è stato ritenuto che il confiscando bene - peraltro fungibile e non intrinsecamente illecito, trattan- dosi di una somma di denaro - possa, nelle more della celebrazione del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato (per un'applicazione 6 stensore Il Pre dente analoga, si v., da ultimo: Sez. 3, n. 41602 del 14/09/2023, Rv. 285163 - 01, non massimata sul punto;
Sez. 4, n. 29398 dell8/06/2022, Torreg rossa, non massi- mata). 7. Anzi, ritiene il Collegio che, proprio quanto documentato davanti ai giu- dici del riesame, avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad una più attenta pondera- zione della sussistenza del periculum, considerando sia l'operatività della società che la costante redditività della stessa - tanto che sugli stessi cc/cc risultano co- stantemente affluire somme derivanti dalle attività societarie (sulla cui liceità allo stato non è possibile interloquire) e che non risultano essere state poste in essere condotte di dispersione del patrimonio societario e personale del ricorrente -, sic- ché l'affermazione contenuta nell'ordinanza, secondo cui il denaro potrebbe essere disperso od occultato "anche eventualmente avvalendosi di meccanismi fraudo- lenti similari o operazioni finanziarie complesse", appare una valutazione ipotetica e congetturale, non suffragata da elementi concreti (ma, anzi, smentita da quanto documentato fattualmente dalla difesa) che lascino presagire una possibile disper- sione del denaro o un suo occultamento. Versandosi, conclusivamente, in un caso di motivazione apparente, risulta dunque integrato il vizio di violazione di legge che rende sindacabile in questa sede di legittimità il provvedimento impugnato (per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua. Rv. 226710 - 01). 8. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza affinché colmi il deficit argomentativo con riferimento al periculum in mora.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso, l'11 aprile 2024
letta la requisitoria del PG DOMENICO SECCIA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 23936 Anno 2024 Presidente: REZZA GASTONE Relatore: SCARCELLA ALESSIO Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 ottobre 2023, il Tribunale di Perugia rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di SS RE avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Perugia in data 8 settem- bre 2023, avente ad oggetto la somma di 104.954,64 euro, costituente profitto del reato di frode fiscale ex art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000, oggetto di contestazione nei confronti del medesimo quale legale rappresentante dalla FAR SRL, sequestro relativo all'imposta sul valore aggiunto evasa per l'anno 2017 e per l'anno 2018. 2. Avverso l'ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, dedu- cendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge per essere stato disposto il sequestro a fini di confisca in assenza delle condizioni di applica- bilità previste dall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. In sintesi, si duole la difesa del ricorrente per non aver i giudici del riesame motivato circa il periculum in mora che giustificherebbe il sequestro, senza confu- tare le argomentazioni difensive svolte in sede di riesame. Non sarebbe stato espli- cato alcun argomento per cui potesse ritenersi che il denaro in sequestro, res fungibile ed intrinsecamente non illecita, potesse, nelle more della celebrazione del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, come invece richiesto dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Ellade, n. 36959/2021. I giudici del riesame avrebbero sul punto giustificato l'applicabilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca sulla scorta di un ragionamento del tutto discu- tibile, desumendo il pericolo di dispersione alla luce delle caratteristiche delle con- dotte di cui all'imputazione, ciò anche in considerazione della natura del denaro, suscettibile di agevole dispersione o occultamento. Si tratterebbe di motivazione censurabile, non potendo il periculum in mora considerarsi in re ipsa, dovendo invece essere allegato e dimostrato, presupponendo l'indicazione e la dimostra- zione delle possibili ed irreparabili conseguenze della mancata emissione del prov- vedimento cautelare, citando a sostegno giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 41602/2023). La difesa, in sede di riesame, avrebbe addotto una serie di elementi fattuali al fine di dimostrare che il ricorrente ad oggi non avrebbe posto in essere condotte idonee ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società. In par- ticolare, la difesa evidenzia in ricorso che, dopo aver ricevuto la notifica di tre avvisi di accertamento per gli anni dal 2017 al 2018, il ricorrente aveva proposto 2 ricorso cumulativo presso il giudice tributario, ottenendo l'estinzione del giudizio a seguito della presentazione della domanda di definizione delle controversie tri- butarie ex lege n. 197 del 2022, ottenendo dall'Agenzia delle Entrate il consenso al pagamento rateale di quanto dovuto. Documenta il ricorrente di aver provve- duto alla data odierna al versamento, alle scadenze concordate, delle rate richieste in base al piano di ammortamento accolto dall'Ufficio per un ammontare superiore ai 10.000 euro. A fonte di tali incontrovertibili dati di fatto dimostrativi di una volontà di conservazione del patrimonio e dell'effettiva volontà di adempimento del debito tributario, i giudici del riesame si sarebbero limitati al mero richiamo dell'art. 12-bis, d. Igs. n. 74 del 2000, senza tuttavia esplicitare i motivi che im- pongono la misura cautelare. Inoltre, si aggiunge in ricorso, la difesa avrebbe ul- teriormente dimostrato che la società del ricorrente, ad indagini in corso, sia prima che dopo il sequestro delle somme, aveva continuato ad operare producendo pro- fitti, regolarmente versati nel c/c societario, come documentato dall'allegazione degli estratti conto, sicché, si sostiene, ove il ricorrente avesse voluto distrarre tali somme, non le avrebbe certo fatte confluire sul c/c societario. Analogamente, sa- rebbe stato dimostrato con riferimento al patrimonio personale, che, alla data dell'Il ottobre 2023, successiva al sequestro, era rimasto immutato, risultando egli titolare oltre che di liquidità per circa 43.000 euro, anche di diverse proprietà immobiliari, come documentato dalla produzione della visura, nonché di quote so- cietarie. I giudici non avrebbero attribuito alcuna valenza a tali elementi, esclu- dendo che l'operatività della società avesse rilievo ai fini del sequestro, sostenendo erroneamente che le disponibilità non fossero capienti rispetto al debito tributario, risultando infatti diversamente dalla disponibilità di otto fabbricati e quattro terreni in capo al ricorrente. Anche l'importo sequestrato, pari all'entità complessiva del debito tributario, avrebbe dovuto essere ridotto del 10%, a seguito di quanto ver- sato in ottemperanza al pagamento rateale in corso. Infine, i giudici non avrebbero preso in considerazione gli effetti che l'art. 13 e l'art. 13-bis d. Igs. n. 74 del 2000 potrebbero avere sull'esito definitivo del giudizio. Dunque, non avrebbero consi- derato la possibilità che il ricorrente potesse adempiere all'impegno assunto con il Fisco, quantomeno al fine di accedere ai benefici previsti dalle norme richiamate. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 16 febbraio 2024, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 24, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integra- zioni, è fondato. 2. I giudici del riesame giustificano il mantenimento del sequestro sotto il profilo del periculum in mora sostenendo, da un lato, che l'operatività della società non sconfesserebbe il quadro accusatorio che presuppone proprio l'operatività delle società committenti, unici organismi della filiera societaria che effettivamente si avvalgono delle risorse umane, assunte dalle società cartiere, per il persegui- mento degli scopi sociali, sostanzialmente sottolineando come le società commit- tenti, tra cui quella amministrata dall'indagato, sono le società attive, operative sul mercato, che si determinano a stipulare fittizi contratti di appalto al fine di acquisire maggiore competitività, mediante l'illecita detrazione di crediti IVA rela- tivi alle fatture soggettivamente inesistenti, in alternativa alla stipulazione di con- tratti di lavoro dipendente o di somministrazione di manodopera, implicanti oneri economici significativamente maggiori. Dall'altro, poi, giustificano il permanere del vincolo, sostenendo che i profitti registrati ed i saldi esistenti sui cc/cc della società e dell'indagato non apparirebbero di tale entità rispetto alla somma sequestrata, tali da escludere radicalmente l'incapienza del patrimonio all'esito del processo. Concordano, dunque, con la motivazione sul punto offerta dal GIP che ha ritenuto potersi desumere il pericolo di dispersione alla luce delle caratteristiche delle con- dotte di cui all'imputazione, in particolare valorizzando il consapevole coinvolgi- mento dell'indagato nel meccanismo fraudolento, sofisticato perché implicante la costituzione ad hoc di cartiere e schermi societari fittizi, idonei a dissimulare l'ef- fettiva natura delle transazioni economiche, ciò anche in considerazione della na- tura del denaro, suscettibile di agevole dispersione o occultamento, anche even- tualmente avvalendosi di meccanismi fraudolenti similari o operazioni finanziarie complesse. 3. La motivazione offerta dai giudici del riesame, tuttavia, non appare con- forme a quanto affermato autorevolmente dalle Sezioni Unite di questa Corte, che ./' con la richiamata sentenza "Ellade", hanno affermato il principio secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla defini- zione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui / / ....4.. 4 fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motiva- zione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato: Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848 - 01). 4. Con particolare riferimento all'illustrazione delle ragioni per le quali, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, uti- lizzato od alienato, la decisione impugnata mostra evidenti vizi, soprattutto tenuto conto della natura del bene in sequestro, rappresentato da denaro, bene per sua natura non intrinsecamente illecito. Orbene, premesso che non rileva ai fini della motivazione sul periculum in mora la circostanza che si tratti, nella specie, di un sequestro finalizzato alla con- fisca diretta del profitto, rappresentato dal denaro sequestrato (essendo stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario: tra le tante, con riferimento alla confisca obbligatoria tributaria, si v. Sez. 3, n. 4920 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284313 - 01), deve tuttavia evidenziarsi che la motivazione resa dai giudici del riesame non possa considerarsi adeguata a giustificare l'adozione del provvedimento ablatorio con funzione anticipatoria della confisca, atteso che il pericolo di dispersione del bene in sequestro, rappresentato nella specie dal denaro, è stato genericamente giustificato richiamando la particolare qualità e natura del bene ablato, il denaro, per definizione bene fungibile e quindi suscettibile di essere più facilmente disperso od occultato o comunque non più rintracciato. 5. Trattasi, tuttavia, di giustificazione argomentativa non sufficiente a fon- dare la configurabilità del periculum, la motivazione sulla cui sussistenza, come chiarito dalle richiamate Sezioni Unite "Ellade", deve prevedere l'esplicita specifi- cazione delle ragioni per cui si ritiene che, nelle more del giudizio, la cosa (nella specie, il denaro), suscettibile di confisca, possa essere modificata, dispersa, de- 5 teriorata, utilizzata o alienata, rendendone imprescindibile l'immediata appren- sione, stante il rischio che la confisca possa successivamente divenire impratica- bile. La ratio della misura è, infatti, quella di preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, ove si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo. Operando un parallelismo con l'istituto del sequestro conservativo ex art. 316 cod. proc. pen., l'indicata sentenza ha ine- quivocabilmente esplicato che, in definitiva, «è il parametro della "esigenza anti- cipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqual- volta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di appli- cazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlo- cutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedi- mento definitorio del giudizio». 6. Ed allora, in tal maniera chiariti i principi espressi dalle Sezioni Unite, osserva il Collegio come di essi non sia stata fatta corretta applicazione da parte del Tribunale del riesame nell'ordinanza impugnata, non essendo state adeguata- mente precisate (se non con un generico riferimento alla fungibilità del denaro, oggetto del sequestro, che renderebbe in sostanza sussistente in re ipsa il requisito del periculum ogniqualvolta ad essere sequestrato fosse una somma di denaro, motivazione che già questa Corte ha ritenuto non sufficiente per giustificare l'a- blazione funzionale ad un sequestro conservativo, principio applicabile per identità di ratio anche a quello preventivo, essendosi affermato che il "periculum in mora" non può essere giustificato sulla sola considerazione che la cosa sequestrata si identifichi in un'ingente somma di denaro, per sua natura suscettibile di pericolo di dispersione: Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, Rv. 252865), in ossequio a quanto richiesto dal Supremo Collegio, le ragioni di attuale sussistenza di una si- tuazione di periculum tale da rendere necessaria l'anticipazione dell'effetto abla- tivo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. I giudici del riesame non hanno, in particolare, esplicitato le ragioni di sus- sistenza del periculum in mora, e cioè gli specifici motivi per cui è stato ritenuto che il confiscando bene - peraltro fungibile e non intrinsecamente illecito, trattan- dosi di una somma di denaro - possa, nelle more della celebrazione del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato (per un'applicazione 6 stensore Il Pre dente analoga, si v., da ultimo: Sez. 3, n. 41602 del 14/09/2023, Rv. 285163 - 01, non massimata sul punto;
Sez. 4, n. 29398 dell8/06/2022, Torreg rossa, non massi- mata). 7. Anzi, ritiene il Collegio che, proprio quanto documentato davanti ai giu- dici del riesame, avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad una più attenta pondera- zione della sussistenza del periculum, considerando sia l'operatività della società che la costante redditività della stessa - tanto che sugli stessi cc/cc risultano co- stantemente affluire somme derivanti dalle attività societarie (sulla cui liceità allo stato non è possibile interloquire) e che non risultano essere state poste in essere condotte di dispersione del patrimonio societario e personale del ricorrente -, sic- ché l'affermazione contenuta nell'ordinanza, secondo cui il denaro potrebbe essere disperso od occultato "anche eventualmente avvalendosi di meccanismi fraudo- lenti similari o operazioni finanziarie complesse", appare una valutazione ipotetica e congetturale, non suffragata da elementi concreti (ma, anzi, smentita da quanto documentato fattualmente dalla difesa) che lascino presagire una possibile disper- sione del denaro o un suo occultamento. Versandosi, conclusivamente, in un caso di motivazione apparente, risulta dunque integrato il vizio di violazione di legge che rende sindacabile in questa sede di legittimità il provvedimento impugnato (per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua. Rv. 226710 - 01). 8. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata ordinanza affinché colmi il deficit argomentativo con riferimento al periculum in mora.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia, competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso, l'11 aprile 2024