CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 16/01/2026, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 495/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5832/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1231/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 13/03/2025 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230021032792 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
le parti illustrano gli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ader in data 4 marzo 2024 notificò a Resistente_1, nella qualità di erede di Nominativo_1, la cartella di pagamento n. 028 2023 0021032792 501 di euro 7.522,89 emessa a seguito del controllo ex art. 54 bis del dpr 602/73 della liquidazione periodica Iva effetttuata dal de cuius.
L'importo totale era costituito per euro 5.423,85 dall'omesso versamento dell'imposta, euro 1.627,16 da sanzioni e la differenza da interessi.
La cartella indicava come responsabile in solido Resistente_2.
Le due eredi presentarono ricorso alla CGT di primo grado di Caserta chiedendo che fosse individuato il quantum della pretesa tributaria nei limiti derivanti dall'accettazione della eredità con beneficio di inventario, euro 67,34, e dichiarate in ogni caso non dovute le somme richieste a titolo di sanzioni.
L'agenzia si costituì in giudizio e chiese in via principale che fosse dichiarata la inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, rigettato il ricorso in quanto infondato in diritto e in merito.
La CGT con sentenza n. 1231 pronunciata all'udienza del 5.3.2025 e depositata il 13.3.2025 accolse il ricorso annullando la cartella e compensando le spese.
La decisione è stata impugnata dall'agenzia che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, di accogliere l'appello, annullando la sentenza di primo grado, con condanna alle spese di giudizio.
Costituitesi in giudizio con il deposito di controdeduzioni, le contribuenti hanno chiesto la conferma della sentenza, vinte le spese.
Nella seduta dell'8 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'agenzia ha chiesto la riforma della decisione nella parte in cui i primi giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse ammissibile.
In fatto, per quanto concerne i tempi di presentazione del ricorso, risulta che:
il 4 marzo 2024 fu notificata la cartella;
il 3 maggio 2024 le ricorrenti notificarono ricorso reclamo ex art. 17 bis del decreto legislativo 546/92; il 30 settembre 2024 il ricorso fu depositato alla CGT di primo grado di Caserta.
Secondo l'appellante il ricorso sarebbe tardivo perché depositato in ritardo, in quanto l'articolo 17 bis è stato abrogato e la procedura del reclamo mediazione non trova applicazione ai ricorsi, quale quello in esame, notificati in epoca successiva al 4 gennaio 2024.
Il contribuente si difende assumendo che l'abrogazione ha effetto dal 1 settembre 2024.
La tempestività o meno della costituzione dipenderebbe dalla decorrenza della abrogazione della procedura di reclamo mediazione prevista dall'articolo 17 bis del decreto legislativo 546/92.
L'articolo 2 c. 3 lettera a) del decreto legislativo ha abrogato l'articolo 17 bis ed ha previsto che la norma si applica ai ricorsi notificati dopo il 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto 220.
Il comma 2 dell'articolo 4 del suddetto decreto 220 prevede che le disposizioni previste dal decreto trovano applicazione nei giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024.
E' sorta questione sulla applicabilità della procedura di reclamo mediazione ai ricorsi notificati dal 4 gennaio
2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario, all'1 settembre 2024.
Nel caso in esame il collegio ritiene che non sia rilevante la soluzione della questione.
Ed invero nella cartella, notificata il 4 marzo 2024, in epoca successiva alla data nella quale sarebbe stato abrogato l'articolo 17 bis del decreto legislativo 546/92, nella parte in cui erano indicati i tempi di presentazione era scritto che: "per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992)".
Il contribuente nel giudizio di primo grado ha presentato un'istanza di rimessione in termini ex art. 153 cpc, accolta dai primi giudici.
L'accoglimento è ad avviso di questo collegio fondato.
L'articolo 153 del codice di procedura civile consente alla parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile di essere rimessa in termini.
L'istituto della rimessione in termini opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza, e non già di un'impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà.
E' pur vero che la erronea interpretazione della normativa che ha abrogato l'articolo 17 bis citato non potrebbe costituire “impedimento assoluto” per la qualifica professionale di avvocato del difensore delle ricorrenti.
Deve però considerarsi che non solo la normativa si prestava a interpretazioni discordanti ma, soprattutto, che una interpretazione che riteneva che l'abrogazione si applicasse ai ricorsi notificati in epoca successiva all'1 settembre 2024 trovava un'apparente conferma nel fatto che nella cartella si faceva esplicito riferimento all'articolo 17 bis pur essendo la norma, secondo l'agenzia, già abrogata all'epoca di emissione della cartella esattoriale.
Il ricorso, quindi, deve ritenersi ammissibile.
Nel merito, è documentato che le appellate hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario e che l'attivo ereditario era di euro 67,34.
Gli eredi, ai sensi dell'articolo 490 del codice civile, non sono tenuti al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni pervenuti.
Poiché non può essere esclusa la responsabilità patrimoniale dell'erede per il pagamento dei debiti ereditari, la cartella non può essere annullata, come erroneamente deciso dai primi giudici.
L'agenzia sostiene che il quantum della obbligazione può essere fatto valere dal debitore solo nella fase esecutiva.
L'argomentazione non è condivisa da questo collegio.
Come recentemente ribadito dalla Cassazione - Cass. civ. sez. 5^ n. 25459/21 – l'accettazione beneficiata non può comportare l'annullamento delle cartelle di pagamento, ma unicamente comportarne la validità delle stesse nei limiti del patrimonio ereditario oggetto di accettazione beneficiata. Ne deriva che l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non fa venir meno l'obbligo dell'erede di rispondere del debito intra vires.
Pertanto la cartella va parzialmente annullata rideterminando il debito ad euro 67,34.
Dal totale dell'importo a debito vanno escluse le sanzioni.
Invero, mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni tributarie hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità ( cfr, da ultimo Cassazione ordinanza n. 8684/2025).
Diversamente, l'obbligazione tributaria principale e gli interessi si trasferiscono agli eredi.
Quindi l'appello va parzialmente accolto confermando la cartella impugnata, dalla quale vanno escluse le somme richieste a titolo di sanzioni, nei limiti di euro 67,34.
Le spese, anche per il parziale accoglimento dell'appello e la controvertibilità delle questioni poste dalla recente modifica normativa, vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello come in motivazione. Compensa le spese del doppio grado
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5832/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1231/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 13/03/2025 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230021032792 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
le parti illustrano gli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ader in data 4 marzo 2024 notificò a Resistente_1, nella qualità di erede di Nominativo_1, la cartella di pagamento n. 028 2023 0021032792 501 di euro 7.522,89 emessa a seguito del controllo ex art. 54 bis del dpr 602/73 della liquidazione periodica Iva effetttuata dal de cuius.
L'importo totale era costituito per euro 5.423,85 dall'omesso versamento dell'imposta, euro 1.627,16 da sanzioni e la differenza da interessi.
La cartella indicava come responsabile in solido Resistente_2.
Le due eredi presentarono ricorso alla CGT di primo grado di Caserta chiedendo che fosse individuato il quantum della pretesa tributaria nei limiti derivanti dall'accettazione della eredità con beneficio di inventario, euro 67,34, e dichiarate in ogni caso non dovute le somme richieste a titolo di sanzioni.
L'agenzia si costituì in giudizio e chiese in via principale che fosse dichiarata la inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, rigettato il ricorso in quanto infondato in diritto e in merito.
La CGT con sentenza n. 1231 pronunciata all'udienza del 5.3.2025 e depositata il 13.3.2025 accolse il ricorso annullando la cartella e compensando le spese.
La decisione è stata impugnata dall'agenzia che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, di accogliere l'appello, annullando la sentenza di primo grado, con condanna alle spese di giudizio.
Costituitesi in giudizio con il deposito di controdeduzioni, le contribuenti hanno chiesto la conferma della sentenza, vinte le spese.
Nella seduta dell'8 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'agenzia ha chiesto la riforma della decisione nella parte in cui i primi giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse ammissibile.
In fatto, per quanto concerne i tempi di presentazione del ricorso, risulta che:
il 4 marzo 2024 fu notificata la cartella;
il 3 maggio 2024 le ricorrenti notificarono ricorso reclamo ex art. 17 bis del decreto legislativo 546/92; il 30 settembre 2024 il ricorso fu depositato alla CGT di primo grado di Caserta.
Secondo l'appellante il ricorso sarebbe tardivo perché depositato in ritardo, in quanto l'articolo 17 bis è stato abrogato e la procedura del reclamo mediazione non trova applicazione ai ricorsi, quale quello in esame, notificati in epoca successiva al 4 gennaio 2024.
Il contribuente si difende assumendo che l'abrogazione ha effetto dal 1 settembre 2024.
La tempestività o meno della costituzione dipenderebbe dalla decorrenza della abrogazione della procedura di reclamo mediazione prevista dall'articolo 17 bis del decreto legislativo 546/92.
L'articolo 2 c. 3 lettera a) del decreto legislativo ha abrogato l'articolo 17 bis ed ha previsto che la norma si applica ai ricorsi notificati dopo il 4 gennaio 2024, data di entrata in vigore del decreto 220.
Il comma 2 dell'articolo 4 del suddetto decreto 220 prevede che le disposizioni previste dal decreto trovano applicazione nei giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1 settembre 2024.
E' sorta questione sulla applicabilità della procedura di reclamo mediazione ai ricorsi notificati dal 4 gennaio
2024, data di entrata in vigore del decreto di riforma del processo tributario, all'1 settembre 2024.
Nel caso in esame il collegio ritiene che non sia rilevante la soluzione della questione.
Ed invero nella cartella, notificata il 4 marzo 2024, in epoca successiva alla data nella quale sarebbe stato abrogato l'articolo 17 bis del decreto legislativo 546/92, nella parte in cui erano indicati i tempi di presentazione era scritto che: "per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992)".
Il contribuente nel giudizio di primo grado ha presentato un'istanza di rimessione in termini ex art. 153 cpc, accolta dai primi giudici.
L'accoglimento è ad avviso di questo collegio fondato.
L'articolo 153 del codice di procedura civile consente alla parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile di essere rimessa in termini.
L'istituto della rimessione in termini opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza, e non già di un'impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà.
E' pur vero che la erronea interpretazione della normativa che ha abrogato l'articolo 17 bis citato non potrebbe costituire “impedimento assoluto” per la qualifica professionale di avvocato del difensore delle ricorrenti.
Deve però considerarsi che non solo la normativa si prestava a interpretazioni discordanti ma, soprattutto, che una interpretazione che riteneva che l'abrogazione si applicasse ai ricorsi notificati in epoca successiva all'1 settembre 2024 trovava un'apparente conferma nel fatto che nella cartella si faceva esplicito riferimento all'articolo 17 bis pur essendo la norma, secondo l'agenzia, già abrogata all'epoca di emissione della cartella esattoriale.
Il ricorso, quindi, deve ritenersi ammissibile.
Nel merito, è documentato che le appellate hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario e che l'attivo ereditario era di euro 67,34.
Gli eredi, ai sensi dell'articolo 490 del codice civile, non sono tenuti al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni pervenuti.
Poiché non può essere esclusa la responsabilità patrimoniale dell'erede per il pagamento dei debiti ereditari, la cartella non può essere annullata, come erroneamente deciso dai primi giudici.
L'agenzia sostiene che il quantum della obbligazione può essere fatto valere dal debitore solo nella fase esecutiva.
L'argomentazione non è condivisa da questo collegio.
Come recentemente ribadito dalla Cassazione - Cass. civ. sez. 5^ n. 25459/21 – l'accettazione beneficiata non può comportare l'annullamento delle cartelle di pagamento, ma unicamente comportarne la validità delle stesse nei limiti del patrimonio ereditario oggetto di accettazione beneficiata. Ne deriva che l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario non fa venir meno l'obbligo dell'erede di rispondere del debito intra vires.
Pertanto la cartella va parzialmente annullata rideterminando il debito ad euro 67,34.
Dal totale dell'importo a debito vanno escluse le sanzioni.
Invero, mentre le sanzioni civili sono sanzioni aggiuntive, destinate a risarcire il danno ed a rafforzare l'obbligazione con funzione di deterrente per scoraggiare l'inadempimento, le sanzioni tributarie hanno un carattere afflittivo ed una destinazione di carattere generale e non settoriale, sicché rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire, nei limiti della ragionevolezza, quando la violazione debba essere colpita da un tipo di sanzione piuttosto che da un altro. A tale scelta si ricollega il regime applicabile, anche con riferimento alla trasmissibilità agli eredi, prevista solo per le sanzioni civili, quale principio generale in materia di obbligazioni, e non per le altre, per le quali opera il diverso principio dell'intrasmissibilità, quale corollario del carattere personale della responsabilità ( cfr, da ultimo Cassazione ordinanza n. 8684/2025).
Diversamente, l'obbligazione tributaria principale e gli interessi si trasferiscono agli eredi.
Quindi l'appello va parzialmente accolto confermando la cartella impugnata, dalla quale vanno escluse le somme richieste a titolo di sanzioni, nei limiti di euro 67,34.
Le spese, anche per il parziale accoglimento dell'appello e la controvertibilità delle questioni poste dalla recente modifica normativa, vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello come in motivazione. Compensa le spese del doppio grado