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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/09/2025, n. 1220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1220 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1647/2024 R.G. promossa da (rappr. e dif. dagli Parte_1
Avv.ti S. Di Giacomo e A. Di Giacomo) contro Controparte_1
(contumace), avente ad oggetto: retribuzione;
[...]
osserva
abilitata per la classe concorsuale A050, premesso di essere stata utilizzata dal Parte_1
MIM in attività di docenza mediante la stipula dei contratti a tempo determinato meglio indicati in ricorso (dal 01.03.2024 al 09.06.2024; dal 30.09.2021 al 10.06.2022), espone di avere diritto a percepire la c.d. retribuzione professionale docenti (per un importo di € 174,50 lordi mensili fino al
31.12.2021 e di € 184,50 lordi mensili per il servizio prestato in data successiva), prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal MIM soltanto ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al
31 agosto o al 30 giugno. Chiede pertanto la condanna di detto a corrisponderle, per la CP_1 causale di cui innanzi, la complessiva somma di € 1.531,41, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed oltre spese legali, da distrarre in favore dei procuratori costituiti.
Il MIM ha trascurato di costituirsi in giudizio benché ritualmente citato.
In ordine alla rivendicata retribuzione professionale docenti, soccorrono le considerazioni svolte dalla Suprema Corte con ordinanza n. 20015/2018, che in questa sede possono essere pressoché testualmente richiamate.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la c.d.
Retribuzione Professionale Docenti, disponendo (comma 1°): «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive».
Il comma 3° di tale disposizione prevede inoltre: «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...».
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio».
Dall'insieme delle disposizioni richiamate si ricava che trattasi di emolumento avente natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo. Tale emolumento rientra dunque nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La citata clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell' Unione Europea, la quale ha chiarito quanto segue: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (EL Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
Deve, in conclusione, affermarsi che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
I rilievi che precedono impongono l'accoglimento del ricorso.
Avendo l'interessata documentato lo svolgimento dell'attività professionale indicata in seno al ricorso e correttamente calcolato l'importo ad ella dovuta a titolo di RPD, il MIM va condannato al pagamento, in favore della stessa, del complessivo importo di € 1.531,41, oltre interessi legali fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura “seriale” del contenzioso e dell'attività difensiva concretamente posta in essere.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: condanna il MIM al pagamento, in favore di del complessivo importo di € Parte_1
1.531,41, oltre interessi legali fino al soddisfo;
condanna il MIM a rifondere ai procuratori antistatari di le spese processuali, Parte_1 liquidate in € 1.100,00, oltre € 49,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 25 settembre 2025.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia M. A. Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1647/2024 R.G. promossa da (rappr. e dif. dagli Parte_1
Avv.ti S. Di Giacomo e A. Di Giacomo) contro Controparte_1
(contumace), avente ad oggetto: retribuzione;
[...]
osserva
abilitata per la classe concorsuale A050, premesso di essere stata utilizzata dal Parte_1
MIM in attività di docenza mediante la stipula dei contratti a tempo determinato meglio indicati in ricorso (dal 01.03.2024 al 09.06.2024; dal 30.09.2021 al 10.06.2022), espone di avere diritto a percepire la c.d. retribuzione professionale docenti (per un importo di € 174,50 lordi mensili fino al
31.12.2021 e di € 184,50 lordi mensili per il servizio prestato in data successiva), prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal MIM soltanto ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al
31 agosto o al 30 giugno. Chiede pertanto la condanna di detto a corrisponderle, per la CP_1 causale di cui innanzi, la complessiva somma di € 1.531,41, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo ed oltre spese legali, da distrarre in favore dei procuratori costituiti.
Il MIM ha trascurato di costituirsi in giudizio benché ritualmente citato.
In ordine alla rivendicata retribuzione professionale docenti, soccorrono le considerazioni svolte dalla Suprema Corte con ordinanza n. 20015/2018, che in questa sede possono essere pressoché testualmente richiamate.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la c.d.
Retribuzione Professionale Docenti, disponendo (comma 1°): «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive».
Il comma 3° di tale disposizione prevede inoltre: «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...».
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio».
Dall'insieme delle disposizioni richiamate si ricava che trattasi di emolumento avente natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo. Tale emolumento rientra dunque nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La citata clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell' Unione Europea, la quale ha chiarito quanto segue: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C-
268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, EL Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Per_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (EL Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi).
Deve, in conclusione, affermarsi che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
I rilievi che precedono impongono l'accoglimento del ricorso.
Avendo l'interessata documentato lo svolgimento dell'attività professionale indicata in seno al ricorso e correttamente calcolato l'importo ad ella dovuta a titolo di RPD, il MIM va condannato al pagamento, in favore della stessa, del complessivo importo di € 1.531,41, oltre interessi legali fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura “seriale” del contenzioso e dell'attività difensiva concretamente posta in essere.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così decide: condanna il MIM al pagamento, in favore di del complessivo importo di € Parte_1
1.531,41, oltre interessi legali fino al soddisfo;
condanna il MIM a rifondere ai procuratori antistatari di le spese processuali, Parte_1 liquidate in € 1.100,00, oltre € 49,00 per c.u., IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Ragusa, 25 settembre 2025.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia M. A. Catalano