Art. 53. ((E' sospeso il conferimento della qualifica di guardia scelta o della promozione ad appuntato del militare di truppa che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o che sia sospeso dal servizio ovvero che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo))
Il Ministro per l'interno o il capo della polizia hanno facolta' di adottare il provvedimento di sospensione con propria determinazione per il personale nei cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravita'.
Il Ministro per l'interno o il capo della polizia hanno facolta' di adottare il provvedimento di sospensione con propria determinazione per il personale nei cui riguardi sono intervenuti fatti di notevole gravita'.