Sentenza 9 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2018, n. 6482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6482 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LI AN nato 11 11/03/1977 avverso l'ordinanza del 09/11/2016 della CORTE APPELLO di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
lette/s~ le conclusioni del PG GiL Qiy) S Q.S2Q:t. cb_ c,\A,Z fj,A0 V‘i1/44 _29-e2k.AileUtO 'Lo el)se oL;
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RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 9 novembre 2016, la Corte di appello di Roma rigettava la richiesta formulata nell'interesse di CO IV OG tendente a ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Rieti il 15 giugno 2010, nell'ambito del procedimento penale n. 531/07 del RGNR e n. 1077/07 del R.G. GIP., con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione.
2. Avverso detta ordinanza il CO ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Paolo Iorio, denunciando "inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla nozione di effettiva conoscenza del procedimento;
violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 6 della CEDU e della giurisprudenza consolidata;
contraddittorietà e assenza di motivazione". Ha, in proposito, sostenuto: di non avere mai avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento - da intendersi quale sicura consapevolezza della pendenza del processo e precisa cognizione degli estremi del provvedimento, collegata alla comunicazione di un atto formale, che consentisse di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si fosse verificata;
di non avere avuto mai alcun contatto con il difensore di ufficio, avvocata Barbara Paoletti (come documentato dalla dichiarazione resa da quest'ultima), erroneamente indicata come difensore di fiducia fin dal momento in cui era stato scarcerato all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto. Ha, inoltre, evidenziato che nessuna conseguenza poteva trarsi dallo stato di formale latitanza del ricorrente, invero derivante dalla irreperibilità dello stesso all'esito del suo allontanamento dal territorio nazionale.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Massimo Galli, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. E in vero, non ricorre il vizio della violazione di legge né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il giudice a quo esattamente interpretato l'art..175 cod._proc. perì. alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte.Neppure ricorre vizio alcuno di motivazione, avendo la Corte di appello di Roma spiegato le ragioni della propria decisione, evidenziando che: - il CO in data 1.3.2007 era stato tratto in arresto per furto aggravato;
- all'atto della scarcerazione, all'esito dell'udienza di convalida, il CO, in data 5.3.2007, aveva dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio dell'avvocata Barbara Paoletti, nominata difensore di fiducia (e non di ufficio come si sostiene nel ricorso); - detto verbale era stato sottoscritto dal CO a conferma della piena comprensione da parte di questi dell'atto stesso;
- il 10.5.2007, constatd.R l'irreperibilità del CO, era stato emesso decreto di latitanza;
- sebbene nel processo di primo grado risultava presente in tutte le udienze l'avvocato Aguzzi, quale difensore di ufficio, tuttavia all'udienza dibattimentale di primo grado del 9.5.2009 era stata disposta la rinnovazione della notificazione del decreto di latitanza, del decreto dispositivo del giudizio e del verbale della predetta udienza all'avvocata Paoletti, quale donniciliataria del CO;
detto difensore aveva, poi, ricevuto in 16.7.2009 notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e, successivamente, in data 5..7.2012, notifica dell'estratto contumaciale relativo alla sentenza in appello;
- non vi era dubbio che il processo di primo e secondo grado fosse il medesimo di quello avviato a seguito dell'arresto del CO;
- il CO si era volontariamente allontanato dal territorio nazionale a seguito della sua scarcerazione, così demandando al proprio difensore di fiducia l'immediata conoscenza degli atti del procedimento, prima e, del processo, poi;
- qualora ci fosse stata mancata conoscenza del processo non era certamente imputabile a disfunzioni della procedura. Orbene, tale argomentare è assolutamente congruo rispetto ai parametri valutativi di cui al citato art. 175 cod. proc. pen., osservandosi che avverso la sentenza di primo grado è stato proposto appello da parte del difensore di ufficio ZZ - come evidenziato anche nel ricorso di che trattasi - e che la dichiarazione postuma rilasciata dall'avvocata Paoletti di non avere avuto rapporti con il CO non è idonea scalfire la decisione impugnata.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, I'll ottobre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente