Articolo 572 bis del Codice penale
Articolo 572Articolo 577
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17 dicembre 2025
Art. 572-bis.

(( (Confisca).)) .

((Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 e' sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato)) .
Entrata in vigore il 17 dicembre 2025
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