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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/12/2025, n. 5557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5557 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del Rep. N.
Giudice unico E. AM R. Gen. N. 8526/2024
ha pronunciato la seguente Camp. Civ. N.
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 8526/2024 Ruolo Generale promossa
D A
, in persona del legale Parte_1
OGGETTO: rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv.to DE CAPOA
Vendita di cose mobili per procura in atti Pt_2
RICORRENTE
c o n t r o
, contumace Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente
Come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società conveniva in giudizio la Parte_1
società ed esponeva che la convenuta Controparte_2 CP_1
le aveva chiesto la fornitura dei prodotti industriali indicati nella fattura n. 1022/2021; che la società attrice aveva provveduto alla - 2 -
consegna della merce ordinata;
che la convenuta non aveva pagato il corrispettivo di euro 44.754,53; che la somma avrebbe dovuto essere pagata entro 30 giorni dalla data della fattura;
che la responsabilità del trasporto era a carico dell'acquirente.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di euro 44.474,00 oltre “alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo”.
La società convenuta rimaneva contumace.
In assenza di attività istruttoria, la causa era posta in decisione all'udienza del 4.2.2025.
- - - - - -
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito per la vendita alla convenuta della merce descritta nella fattura n. 1022/2021.
La società ricorrente ha correttamente adito il giudice italiano.
Ai fini dell'individuazione della giurisdizione in materia contrattuale deve aversi riguardo al luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Nel caso in esame, detto luogo va identificato con la sede della società venditrice, ove la merce è stata messa a disposizione dell'acquirente secondo le modalità pattuite.
Prova della suddetta pattuizione sono le email prodotte dalla ricorrente, che trovano riscontro nel successivo documento di trasporto.
I messaggi di posta elettronica costituiscono anche prova che il - 3 -
prezzo pattuito fosse quello indicato nella fattura.
Risultano, quindi, dimostrate sia la stipulazione del contratto che l'esecuzione della prestazione.
Parte attrice ha agito per l'adempimento e, pertanto, era onere dell'acquirente eccepire l'inadempimento (inesatto) o dimostrare di avere adempiuto.
Poiché parte convenuta è rimasta contumace, è evidente come dette eccezioni non siano state sollevate.
Parte convenuta va, dunque, condanna a pagare la somma di euro 44.474,00.
La società istante ha chiesto anche che la resistente fosse condannata al pagamento della rivalutazione.
La domanda non può essere accolta trattandosi di obbligazione di valuta.
Le spese di lite sono poste a carico della convenuta e sono liquidate come in motivazione secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza disattesa e respinta,
condanna parte convenuta a pagare alla Parte_1
la somma di euro 44.474,00;
condanna parte convenuta a rifondere alla Parte_1
[... le spese di lite, che si liquidano in euro 518,00 per esborsi, euro - 4 -
5810,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 12.12.2025
Il giudice
BE AM
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del Rep. N.
Giudice unico E. AM R. Gen. N. 8526/2024
ha pronunciato la seguente Camp. Civ. N.
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 8526/2024 Ruolo Generale promossa
D A
, in persona del legale Parte_1
OGGETTO: rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv.to DE CAPOA
Vendita di cose mobili per procura in atti Pt_2
RICORRENTE
c o n t r o
, contumace Controparte_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente
Come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La società conveniva in giudizio la Parte_1
società ed esponeva che la convenuta Controparte_2 CP_1
le aveva chiesto la fornitura dei prodotti industriali indicati nella fattura n. 1022/2021; che la società attrice aveva provveduto alla - 2 -
consegna della merce ordinata;
che la convenuta non aveva pagato il corrispettivo di euro 44.754,53; che la somma avrebbe dovuto essere pagata entro 30 giorni dalla data della fattura;
che la responsabilità del trasporto era a carico dell'acquirente.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di euro 44.474,00 oltre “alla rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo”.
La società convenuta rimaneva contumace.
In assenza di attività istruttoria, la causa era posta in decisione all'udienza del 4.2.2025.
- - - - - -
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito per la vendita alla convenuta della merce descritta nella fattura n. 1022/2021.
La società ricorrente ha correttamente adito il giudice italiano.
Ai fini dell'individuazione della giurisdizione in materia contrattuale deve aversi riguardo al luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Nel caso in esame, detto luogo va identificato con la sede della società venditrice, ove la merce è stata messa a disposizione dell'acquirente secondo le modalità pattuite.
Prova della suddetta pattuizione sono le email prodotte dalla ricorrente, che trovano riscontro nel successivo documento di trasporto.
I messaggi di posta elettronica costituiscono anche prova che il - 3 -
prezzo pattuito fosse quello indicato nella fattura.
Risultano, quindi, dimostrate sia la stipulazione del contratto che l'esecuzione della prestazione.
Parte attrice ha agito per l'adempimento e, pertanto, era onere dell'acquirente eccepire l'inadempimento (inesatto) o dimostrare di avere adempiuto.
Poiché parte convenuta è rimasta contumace, è evidente come dette eccezioni non siano state sollevate.
Parte convenuta va, dunque, condanna a pagare la somma di euro 44.474,00.
La società istante ha chiesto anche che la resistente fosse condannata al pagamento della rivalutazione.
La domanda non può essere accolta trattandosi di obbligazione di valuta.
Le spese di lite sono poste a carico della convenuta e sono liquidate come in motivazione secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza disattesa e respinta,
condanna parte convenuta a pagare alla Parte_1
la somma di euro 44.474,00;
condanna parte convenuta a rifondere alla Parte_1
[... le spese di lite, che si liquidano in euro 518,00 per esborsi, euro - 4 -
5810,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 12.12.2025
Il giudice
BE AM
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.