Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2024, n. 32280
CASS
Sentenza 16 maggio 2024

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Massime1

Ai fini della determinazione della competenza per territorio con riguardo ai delitti di omesso versamento dell'Iva e di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, in assenza di elementi certi in ordine all'avvenuto principio di pagamento dell'imposta idonei a consentire l'individuazione dell'effettivo "locus commissi delicti", non può farsi riferimento al criterio della sede effettiva del contribuente, ma deve individuarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell' art. 8, cod. proc. pen., con la conseguenza che, ove tale determinazione sia impossibile, deve applicarsi il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall'art. 9, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che esigenze di certezza del diritto postulano la svalutazione del criterio della sede effettiva, il cui accertamento, in quanto ancorato al dato fattuale dell'effettività di tale sede, determina un inutile aggravio per l'azione amministrativa).

Commentari3

  • 1Il reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 tra crisi di liquidità e principio di colpevolezza
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 maggio 2025

    Indice: 1. Premessa 2. L'elemento oggettivo: certificazione, soglia e momento consumativo 3. L'elemento soggettivo: il problema del dolo e la crisi di liquidità 4. La riforma del 2024: il riconoscimento normativo dell'inesigibilità 5. Prova del rilascio delle certificazioni: un nodo irrisolto 6. Conclusioni: verso una responsabilità penale proporzionata 7. Giurisprudenza 1. Premessa Il delitto di omesso versamento di ritenute certificate, oggi disciplinato dall'art. 10-bis d.lgs. 74/2000, costituisce una delle espressioni più significative delle oscillazioni del legislatore in materia penal-tributaria. In origine la riforma del 2000, ispirata all'intento di depenalizzare le ipotesi …

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  • 2Art. 10-ter D.lgs. n. 74/2000 Omesso versamento di IVA
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    È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta. Le sentenze sul reato di omesso versamento dell'IVA Il reato di omesso versamento dell'IVA, previsto dall'art. 10-ter del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, rappresenta una delle fattispecie del diritto penale tributario. La sua configurabilità ha sollevato, nel tempo, numerose questioni interpretative sia sul piano sostanziale che processuale, dando luogo a un articolato corpo …

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  • 3Omesso versamento IVA e ritenute: la competenza per territorio si determina in base al luogo di accertamento, non alla sede effettiva del contribuente (Cass. Pen.…
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 aprile 2025

    La massima Ai fini della determinazione della competenza per territorio con riguardo ai delitti di omesso versamento dell'Iva e di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, in assenza di elementi certi in ordine all'avvenuto principio di pagamento dell'imposta idonei a consentire l'individuazione dell'effettivo locus commissi delicti , non può farsi riferimento al criterio della sede effettiva del contribuente, ma deve individuarsi il luogo di consumazione del reato ai sensi dell' art. 8 c.p.p. , con la conseguenza che, ove tale determinazione sia impossibile, deve applicarsi il criterio sussidiario del luogo di accertamento del reato, di cui all' art. 18, comma 1, d.lg. 10 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/05/2024, n. 32280
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32280
Data del deposito : 16 maggio 2024

Testo completo