CASS
Ordinanza 2 agosto 2022
Ordinanza 2 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 02/08/2022, n. 30490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30490 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: FU VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30490 Anno 2022 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 06/04/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.AV UL ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Torino il 22 ottobre 2021 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Ver- celli il 6 maggio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso respon- sabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 17 marzo 2017, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia, sospesa condizionalmente. 2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione: a) al mancato riconosci- mento della finalità di consumo personale dello stupefacente detenuto (primo mo- tivo); b) e alla ritenuta - da parte dei Giudici di merito - inconciliabilità del reddito dell'imputato con l'acquisto dello stupefacente rinvenuto (secondo motivo). Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambe le doglianze, in parte costruite in fatto, sono meramente riprodut- tive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argo- menti logici da parte dei Giudici di merito, risolvendosi in affermazioni avversative rispetto alla ricostruzione operata ed alle valutazioni svolte nella doppia conforme (v. pp.
2-3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorso evita il necessario confronto critico: donde la valutazione in termini di aspecificità. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso il 06/04/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30490 Anno 2022 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 06/04/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.AV UL ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Torino il 22 ottobre 2021 ha integral- mente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Ver- celli il 6 maggio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto lo stesso respon- sabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatto commesso il 17 marzo 2017, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia, sospesa condizionalmente. 2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione: a) al mancato riconosci- mento della finalità di consumo personale dello stupefacente detenuto (primo mo- tivo); b) e alla ritenuta - da parte dei Giudici di merito - inconciliabilità del reddito dell'imputato con l'acquisto dello stupefacente rinvenuto (secondo motivo). Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambe le doglianze, in parte costruite in fatto, sono meramente riprodut- tive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argo- menti logici da parte dei Giudici di merito, risolvendosi in affermazioni avversative rispetto alla ricostruzione operata ed alle valutazioni svolte nella doppia conforme (v. pp.
2-3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorso evita il necessario confronto critico: donde la valutazione in termini di aspecificità. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso il 06/04/2022.