Sentenza 17 novembre 2010
Massime • 1
Integra il reato di violenza privata la condotta del conducente di un veicolo che, eseguendo una brusca sterzata ovvero affiancando o sorpassando un'altra autovettura, costringa il conducente di quest'ultima a cambiare direzione di marcia per evitare la collisione.
Commentari • 2
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 610, è irrilevante, per la consumazione del reato, che la condotta criminosa si protragga nel tempo, trattandosi di reato istantaneo, che si consuma nel momento in cui si realizza la limitazione coattiva della libertà di determinazione della vittima, essendo irrilevante che gli effetti della imposizione si protraggano nel tempo e l'offeso possa successivamente eliminarli (Sez. 5, 18693/2021). Il reato di cui all'art. 610 è un reato di evento che si perfeziona nel momento in cui avviene la costrizione della vittima a fare, tollerare, omettere qualche cosa. Nel caso in cui l'evento non …
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La massima È configurabile la circostanza aggravante di cui all' art. 61, n. 9, c.p. , se la commissione del fatto è stata anche soltanto agevolata dalle qualità soggettive dell'agente, non essendo necessaria l'esistenza di un nesso funzionale tra i poteri oggetto dell'abuso o i doveri violati ed il compimento del reato. (Fattispecie relativa ai reati di lesioni e violenza privata commessi in una piazzola di sosta autostradale, durante un servizio di scorta, da agenti di polizia - Cassazione penale , sez. V , 16/10/2019 , n. 9102). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2010, n. 44016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44016 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 17/11/2010
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 2593
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 12733/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UL NO, N. IL *07/04/1962*;
avverso la sentenza n. 2850/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 01/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Spinaci Sante, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Ficarra Antonio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione:
OSSERVA
LO O\ è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in entrambi i gradi di merito - sentenze emesse dal Tribunale di Termini Imerese il 13 maggio 2008 e dalla Corte di Appello di Palermo in data 1 dicembre 2009 - per il reato di violenza privata perché alla guida della sua auto tentava di speronare l'auto condotta da CA ER al fine di farlo fermare, costringendo il CA\ a manovre spericolate.
L'affermazione di responsabilità era fondata sulle dichiarazioni della parte offesa confortate da quelle della teste LO, che con la parte lesa viaggiava nell'auto.
Con il ricorso per Cassazione LO O\ deduceva:
1) la inosservanza di norme processuali - artt. 178 e 179 c.p.p. e art. 552 c.p.p., comma 3 - perché la notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado era avvenuta soltanto 52 giorni prima della udienza;
la eccezione, rigettata dalla Corte di merito, veniva proposta per la prima volta con i motivi di appello;
2) la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 610 c.p.;
3) la erronea applicazione della L. n. 241 del 2006 sull'indulto per mancata applicazione dello stesso da parte dei giudici di merito. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da LO O\ non sono fondati.
Quanto al primo motivo in punto di fatto è certamente vero che la notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado al difensore di fiducia sia avvenuta soltanto 52 giorni prima della udienza e non sessanta come prescritto dall'art. 552 c.p.p.. Come è pure vero che il difensore di ufficio presente nel giudizio di primo grado non abbia eccepito la nullità.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide perché fondata su una corretta interpretazione della norma in discussione e della ratio dell'istituto, la violazione del termine a comparire davanti al Tribunale previsto dall'art. 552 c.p.p., comma 3, in giorni sessanta, non determina nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio, bensì una nullità generale di carattere intermedio, rilevabile di ufficio ex art. 180 c.p.p. e deducibile, ex art. 182 c.p.p., comma 2, dalla parte interessata all'osservanza della norma violata, a pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento. Qualora la parte compaia dichiarando che la comparizione è determinata dal solo intento di far valere la irregolarità, ha diritto, ex art. 184 c.p.p., comma 2, ad un termine a difesa che deve essere tale da assicurare all'imputato il godimento dei termini complessivamente stabiliti dall'art. 552 c.p.p., comma 3, a fare data dalla prima notifica (vedi in termini Cass., Sez. 5, 28 novembre 2007 - 14 gennaio 2008, n. 1765, CED 239097). Insomma il difetto di notifica del decreto di citazione integra una nullità assoluta di cui all'art. 178 c.p.p., lett. C), mentre un decreto correttamente notificato, ma non rispettoso dei termini da luogo ad una nullità sanabile nei termini dinanzi indicati. Orbene nel caso di specie l'eccezione di nullità non è stata proposta prima della apertura del dibattimento, ne' il difensore ha chiesto un termine a difesa, cosicché correttamente il giudice di appello ha ritenuto la indicata nullità sanata per intervenuta decadenza ad eccepirla. Il motivo di ricorso è, pertanto, infondato. Anche il secondo motivo di impugnazione è infondato perché, come correttamente stabilito dai giudici del merito, affiancarsi ad altra vettura, sorpassarla e sterzare bruscamente, costringendo altro automobilista a cambiare direzione di marcia al fine di impedire una collisione, è condotta che, come rilevato più volte dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass., Sez. 1, 6 - 26 settembre 2002, n. 32001; Cass., Sez. 5, 9 gennaio - 19 marzo 1985, n. 2545), integra il delitto di cui all'art. 610 c.p., perché l'agente con la violenza tipica delle manovre spericolate impedisce alla parte offesa di proseguire regolarmente la sua marcia.
Ed è esattamente ciò che si è verificato nel caso di specie dal momento che la parte lesa per evitare una collisione era costretto ad uscire fuori strada e ad imboccare precipitosamente una stradina laterale.
Manifestamente infondato è l'ultimo motivo di impugnazione potendo l'indulto di cui alla L. n. 241 del 2006 essere applicato nella sede esecutiva.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2010