Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 10/04/2026, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00703/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03822/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3822 del 2025, proposto da
L.A.M.P.E.R. Facility Management S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Soprano, Francesco Soprano, Stefano Grassi, Francesco Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura - Direzione Generale Musei, Ministero della Cultura - Gallerie degli Uffizi, CO s.p.a., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
di:
- IR s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
- NN IC s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Orsola Cortesini, Giuseppe Morbidelli, Matteo Anastasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 49074 del 24.10.2025, con la quale CO s.p.a. ha riscontrato l’istanza trasmessa dalla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 07.10.2025, comunicando che, all’esito delle verifiche condotte, non sono emersi in capo a NN IC s.r.l. elementi tali da incidere sull’affidabilità professionale della stessa;
- per la condanna delle resistenti Amministrazioni, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. “c”, c.p.a., ad adottare apposito provvedimento di esclusione della controinteressata NN IC s.r.l. e ad ogni conseguenziale attività, ivi inclusa la risoluzione della “Convenzione per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all’art.101 del d.lgs n.42/2004”, stipulata da CO s.p.a. con il TI costituito da NN IC s.r.l. e IR s.p.a., e della successiva convenzione attuativa cui ha aderito il Ministero della Cultura per il lotto 5 (Toscana).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle PP.AA. e di NN IC s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. ND IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La società ricorrente, L.A.M.P.E.R. Facility Management s.r.l. (di seguito solo “L.A.M.P.E.R.”), premette di essere aggiudicataria dei servizi di pulizia presso le Gallerie degli Uffizi, della durata naturale di 5 anni e con scadenza al 30 giugno 2026, salvo facoltà di rinnovo da parte della P.A. per ulteriori 2 anni.
2) Nel parallelo giudizio T.A.R. Toscana n.r.g. n. 1345/2025, L.A.M.P.E.R., col ricorso principale e con due ricorsi per motivi aggiunti, si è doluta, in sostanza, degli atti con cui le Gallerie degli Uffizi hanno aderito alla Convenzione di CO s.p.a. (di seguito solo “CO”) ex art. 26 L. n. 488/1999, per i servizi di “ Facility management Beni culturali ” - lotto 5 (Regioni Sardegna e Toscana) e degli atti aggiuntivi, con i quali sono stati affidati, tra gli altri, i servizi di cui è attualmente gestore la ricorrente al TI NN IC s.r.l.-IR s.p.a. (di seguito “TI NN”), con decorrenza differita al 1° luglio 2026, in ragione della vigenza, fino al 30 giugno 2026, del contratto con la ricorrente.
3) Di tanto dà atto la ricorrente nel gravame introduttivo del presente giudizio (notificato il 22 dicembre 2025 e depositato il 30 dicembre 2025), ivi precisando che l’udienza pubblica del suddetto separato giudizio era fissata per l’11 febbraio 2026. Quel giudizio è stato definito con sentenza T.A.R. Toscana n. 362 del 16 febbraio 2026 (non ancora passata in giudicato), che ha respinto le pretese di L.A.M.P.E.R.
4) Il giudizio qui in esame è stato quindi incardinato nelle more del giudizio n.r.g. 1345/2025 e la ricorrente espone, nella presente sede, che, con istanza del 07.10.2025, dopo aver appreso che NN IC s.r.l. (di seguito solo “NN”) avrebbe perso i requisiti generali di regolarità fiscale – a seguito dell’accertamento contenuto nella sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2024 –, richiedeva a CO di procedere all’accertamento della perdita del detto requisito e, comunque, di attivare tutti i procedimenti all’uopo necessari, ivi inclusa la risoluzione della Convenzione CO “ per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all’art. 101 del D.Lgs n. 42/2004 ”, aggiudicata in data 30.03.2022.
5) In proposito, vale rammentare che, come emerge anche dalla cit. sentenza n. 362/2026 (v. § 4.4 della motivazione), alla suddetta Convenzione CO aderivano le Gallerie degli Uffizi con Ordinativo Principale di Fornitura (OPF), seguito da quattro atti aggiuntivi, di cui gli ultimi due, cioè la determina n. 135 del 21 maggio 2025 e la determina n. 163 del 5 giugno 2025, erano oggetto delle doglianze di L.A.M.P.E.R. nel cit. giudizio n.r.g. 1345/2025, in quanto riguardavano i servizi di suo interesse (differendone l’inizio al 1° luglio 2026, proprio in ragione della scadenza naturale del contratto con la ricorrente al 30 giugno 2026).
6) Tornando al gravame qui in esame, con nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 24.10.2025, CO riscontrava l’istanza di L.A.M.P.E.R. del 7 ottobre 2025, evidenziando che erano state già condotte “ le opportune verifiche ad esito delle quali è stato possibile concludere la valutazione con esito positivo, non essendo emersi in capo alla NN IC S.r.l. elementi tali da incidere sull’affidabilità professionale della stessa. Di conseguenza, CO S.p.A. non ha adottato alcun provvedimento volto alla risoluzione della Convenzione in oggetto ”.
7) Di tale nota si duole L.A.M.P.E.R. col gravame in esame, deducendo all’uopo che:
- a) NN, come accertato dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 7/2024 del Consiglio di Stato, non ha onorato una sanzione fiscale, divenuta definitiva, per un importo pari a 18.000,00 euro, superiore, dunque, alla soglia massima di 5.000,00 euro stabilita dall’art. 38, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 163/2006 (ratione temporis vigente) in combinato disposto col comma 2 del cit. art. 38, oltre la quale la violazione fiscale definitivamente accertata è considerata “grave”;
- b) pertanto, CO avrebbe dovuto risolvere la Convenzione, anche alla luce dell’art. 15, comma 2, delle Condizioni Generali allegate alla documentazione della gara indetta da CO per l’affidamento della convenzione ex art. 26 della L. n. 488/1999, laddove dispone che “ Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del d.lgs. n. 163/2006 nonché nelle presenti Condizioni Generali, nella Convenzione o nei Contratti attuativi, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni Contraenti e/o la CO S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Contratti attuativi e/o la Convenzione nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste ”;
- c) a fronte di tali circostanze, CO non ha esternato in alcun modo le ragioni sottese al diniego opposto all’istanza della L.A.M.P.E.R., limitandosi ad affermare di aver “ condotto le opportune verifiche ” e che, all’esito delle stesse, “ non sono emersi elementi tali da incidere sull’affidabilità professionale ” dell’operatore NN, senza esplicitare né il contenuto delle verifiche svolte né gli elementi presi in considerazione nel corso dell’istruttoria, né, tanto meno, le ragioni logico-giuridiche che avrebbero condotto a ritenere irrilevanti le circostanze segnalate dalla ricorrente;
- d) i suddetti rilievi depongono nel senso della fondatezza anche della domanda che la ricorrente formula ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. “c”, c.p.a., con la quale si chiede che le Amministrazioni intimate siano condannate all’adozione di apposito provvedimento di esclusione di NN e ad ogni conseguenziale attività, ivi inclusa la risoluzione della “ Convenzione per l’affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli istituti e luoghi di cultura pubblici individuati all’art.101 del D. Lgs. n.42/2004 ”, stipulata da CO con TI NN, nonché della successiva adesione da parte delle Gallerie degli Uffizi per il lotto 5 (Sardegna e Toscana).
8) Si sono costituiti in giudizio NN, il Ministero della Cultura-Gallerie degli Uffizi, il Ministero della Cultura-Direzione Generale Musei e CO.
9) Le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche.
9.1) In particolare, il Ministero della Cultura e le Gallerie degli Uffizi hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, considerato che la nota impugnata è di CO e che essi non hanno il potere di risolvere la Convenzione (come invocato da parte ricorrente), che fa appunto capo a CO.
9.2) NN, con memoria difensiva del 6 marzo 2026, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità/irricevibilità del gravame in esame, perché la questione oggetto di causa non è stata dedotta nel giudizio n.r.g. 1345/2025, definito con sentenza di questo T.A.R. n. 362/2026.
10) All’udienza pubblica dell’8 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
11) Osserva il Collegio quanto segue:
- a) secondo parte ricorrente, la dedotta perdita del requisito di regolarità fiscale in capo a NN consegue alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2024, pubblicata il 24 aprile 2024;
- b) ne deriva che dal 24 aprile 2024 L.A.M.P.E.R. era a conoscenza di tale circostanza, ma questa non è stata fatta valere nel giudizio n.r.g. 1345/2025, che è quello, definito con sentenza T.A.R. Toscana n. 362/2026, con cui L.A.M.P.E.R. si era doluta degli atti a mezzo dei quali i servizi attualmente gestiti da L.A.M.P.E.R. presso le Gallerie degli Uffizi sono stati affidati al TI NN;
- c) infatti, dalla lettura della citata sentenza n. 362/2026, risulta che il ricorso principale era stato notificato il 7 maggio 2025 e depositato il 9 maggio 2025 (v. § 4 della ricostruzione in fatto di quella sentenza) e che nessuna delle censure in quella sede proposte da L.A.M.P.E.R. riguardava la questione che è oggetto della presente causa (v. § 2 della motivazione di quella sentenza);
- d) diversamente dal far valere tale questione in quel giudizio, L.A.M.P.E.R. ha inviato, solo a ottobre 2025, l’istanza con la quale ha sollecitato CO a risolvere la Convenzione, dolendosi poi, nella presente sede giurisdizionale, della nota di riscontro del 24 ottobre 2025, così obliterando il termine di decadenza entro il quale il dedotto vizio, conosciuto dal 24 aprile 2024, avrebbe dovuto essere fatto valere una volta che L.A.M.P.E.R. ha avuto notizia degli atti con cui i servizi dalla stessa attualmente gestiti presso le Gallerie degli Uffizi sono stati affidati al TI NN (atti che, come detto, sono stati impugnati nel giudizio n.r.g. 1345/2025, senza tuttavia che ivi si articolasse la questione della regolarità fiscale di NN);
- e) conseguentemente, sebbene il ricorso qui in esame sia tempestivo rispetto alla nota del 24 ottobre 2025, L.A.M.P.E.R. non ha alcun interesse giuridicamente rilevante a dolersi di tale nota, perché sono spirati i termini di impugnazione degli atti con i quali i servizi attualmente gestiti da L.A.M.P.E.R. presso le Gallerie degli Uffizi sono stati affidati al TI NN;
- f) il ricorso è quindi inammissibile, come al riguardo eccepito da NN nella memoria difensiva del 6 marzo 2026.
12) Le spese di lite, considerata la particolarità delle questioni esaminate, possono essere compensate tra parte ricorrente e le parti costituitesi in giudizio (e ciò, unitamente al suddetto esito della controversia in rito, consente di prescindere anche dalla preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Cultura e dalle Gallerie degli Uffizi).
13) Nulla si dispone sulle spese di lite nei confronti di IR s.p.a., in quanto non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese di lite compensate tra parte ricorrente e le parti costituitesi in giudizio.
Nulla spese nei confronti di IR s.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL CI, Presidente
ND IT, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND IT | AL CI |
IL SEGRETARIO