Decreto decisorio 26 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/04/2026, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03295/2026REG.PROV.COLL.
N. 06945/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6945 del 2025, proposto da Vitali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato NO Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
La Provincia di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessio Petretti, Giorgio Vavassori, Katia Nava, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni 268 A;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, (sezione seconda), n. 413, pubblicata il 13 maggio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2026 il consigliere RI PE e uditi per le parti gli avvocati NO Genovese e Alessio Petretti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. La società appellante ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso avverso i provvedimenti emessi dalla Provincia di ER prot. U.0009715 del 14 febbraio 2025 di rigetto dell’istanza di compensazione prezzi, presentata il 20 gennaio 2025, inerente alla procedura di affidamento in appalto integrato della progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera “Tangenziale Sud di ER – Lotto I, Stralcio II Tratto II da Treviolo a Paladina” e prot. U.0014415 del 5 marzo 2025 di conferma del rigetto dell’istanza di compensazione prezzi.
1.2. Con un unico e articolato motivo la società appellante deduce l’erroneità della sentenza per violazione dell’art. 1- septies del d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, del d.m. del 20 dicembre 2024, nonché per eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per manifesta irragionevolezza, per contraddittorietà e per disparità di trattamento.
Secondo parte appellante la sentenza muoverebbe da un’interpretazione acritica della normativa applicabile alla fattispecie controversa che conduce a risultati che frustrerebbero la ratio del rimedio straordinario della compensazione prezzi. Ammettendo l’applicabilità del d.m. 20 dicembre 2024 di rettifica ai soli contratti in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore si vanificherebbe l’effettività dell’intervento correttivo non consentendo agli appaltatori di recuperare le reali perdite subite a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali impiegati per l’esecuzione dei lavori. Posto che l’importo di € 382.699,39, a suo tempo riconosciuto, è stato calcolato sulla base del d.m. 11 novembre 2021 e posto che le variazioni dei prezzi riportate in tale decreto si sono rivelate errate e sono state sostituite da quelle indicate nel d.m. 20 dicembre 2024, spetterebbe alla società appellante la ulteriore somma liquidata tenendo conto dei valori di cui al citato ultimo d.m. 20 dicembre 2024.
2. La Provincia di ER si è costituita in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per genericità per mancata indicazione dei capi della sentenza impugnata ed ha concluso per il rigetto.
3. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
4. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IT
5. L’appello non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.
6. I fatti salienti ai fini della decisione possono essere così sintetizzati:
I fatti salienti ai fini della controversia:
- con determina dirigenziale n. 1694 del 5 luglio 2012 la Provincia di ER ha bandito l’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera “Tangenziale Sud di ER –Lotto 1°, Stralcio 1°, tratto II da Treviolo a Paladina” (Codice Cup E53D07000070001 -Codice Cig 43994626E3), per un importo complessivo di appalto di € 27.883.965,00, di cui € 26.432.000,00 per lavori, € 800.000,00 per oneri di sicurezza, € 651.965,00 per la progettazione esecutiva;
- con determina dirigenziale n. 978 del 15 maggio 2013 la procedura è stata aggiudicata all’ATI Fabiani Costruzioni S.p.A. -VIPP Lavori S.p.A. e il relativo contratto è stato sottoscritto il 26 maggio 2014 al rep. 698 e registrato il 9 giugno 2014 al n. 6554 Serie 1T;
-con nota n. 79730 del 17 dicembre 2018 l’odierna appellante ha comunicato alla S.A. che con atto per notaio Ruggieri 6 dicembre 2018, registrato il 10 dicembre 2018 al n. 47218 Serie 1T ed avente effetto dal 14 dicembre 2018, è avvenuta la fusione per incorporazione della società Fabiani Costruzioni a r. l. nella società Vitali S.p.A. e la S.A. ne ha preso atto con determina dirigenziale n. 224 del 12 febbraio 2019;
- con determina dirigenziale n. 2518 del 25 novembre 2019 la S.A. ha preso atto del fallimento della mandante VIPP Lavori Speciali ed ha accettato il subentro nella titolarità dei rapporti contrattuali dell’odierna appellante come unico esecutore dell’appalto;
- la consegna dei lavori è avvenuta in maniera parziale, rispettivamente l’1 aprile 2018 e il 7 agosto 2020, con la conseguenza che le attività contrattuali erano in pieno svolgimento nel periodo dall’1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021;
- con PEC n. 1483 del 7 dicembre 2021, acquisita al prot. n. I.0070064 del 09 dicembre 2021 l’odierna appellante ha presentato un’istanza di compensazione prezzi relativamente agli incrementi verificatisi nel corso del primo semestre 2021, ai sensi dell’art. 1-septies del d.l. n. 73/2021, convertito nella legge n. 106/2021, in conformità al d.m. 11 novembre 2021;
- con determina dirigenziale n. 2186 del 26 settembre 2022 la Provincia di ER ha riconosciuto alla società Vitali S.p.A. la somma di € 382.699,39, a titolo di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione in relazione alle lavorazioni eseguite nel primo semestre 2021;
- i lavori sono stati ultimati il 29 novembre 2022 ed è stato redatto lo stato finale per l’importo di € 26.546.012,54, di cui € 24.556.141,95 per lavori ed € 1.989.870,59 per oneri per la sicurezza;
- il 28 novembre 2023 è stato rilasciato il certificato di collaudo, sottoscritto dalle parti contrattuali e approvato con determina dirigenziale n. 231 del 31 gennaio 2024, nel quale al paragrafo “riserve dell’impresa” sono indicate come in essere nel S.A.L. finale le riserve n. 2 - relativa all’adeguamento compensativo per anomalo incremento dei costi delle materie prime anno 2018 su anno 2027 -, nn. 31 e 32 – entrambe relative al d.l. “Aiuti” n. 50/2022 – e che a pagina 10 si dà atto che “le riserve sottoscritte al SAL finale dall’impresa si ritengono chiuse” ;
- il 20 dicembre 2024 è stato emanato il d.m. che ha rettificato gli allegati 1 e 2 del d.m. dell’11 novembre 2021, con riferimento alla rilevazione delle variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre del 2021 dei prezzi dei 15 materiali da costruzione indicati nel decreto medesimo;
- con PEC prot. 77 del 20 gennaio 2025, acquisita al prot. I.0003594 del 21 gennaio 2025, l’odierna appellante ha presentato un’istanza di compensazione prezzi relativamente agli incrementi verificatisi nel corso del primo semestre 2021 per i materiali oggetto di rettifica, chiedendo il ricalcolo delle variazioni percentuali dei prezzi rilevate nel primo semestre dell’anno 2021, secondo le previsioni del d.m. del 20 dicembre 2024;
- con PEC prot. 0009715 del 14 febbraio 2025 la S.A. ha rigettato l’istanza perché avrebbe dovuto essere proposta entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del d.m. 20 dicembre 2024e perché inammissibile vertendo su lavori già conclusi e collaudati;
- con PEC prot. 157/2025 del 16 febbraio 2025 l’odierna appellante ha reiterato l’istanza di compensazione, nuovamente respinta con PEC prot. U.0014415 del 5 marzo 2025 con le medesime motivazioni.
6.1. Con la sentenza in forma semplificata, oggetto di gravame, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso perché, “pur ritenendo l’istanza della ricorrente in astratto tempestiva (considerando festivo il 19 gennaio 2025, ultimo giorno utile), la fattispecie in esame sfugge all’ambito di applicazione della nuova normativa, fungendo la data di approvazione del collaudo da spartiacque per l’applicabilità del nuovo adeguamento prezzi rettificato, riferibile ai soli contratti a tale data ancora in corso di esecuzione” .
7. L’unico motivo di doglianza articolato da parte appellante non è fondato e deve essere disatteso.
7.1. L’art. 1 septies citato stabilisce che “ per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” .
Dalla lettura della predetta disposizione, ad avviso del Collegio, si evince che la misura emergenziale prevista non mira a mantenere l’equilibrio del sinallagma mediante il riallineamento del prezzo contrattuale delle lavorazioni ancora da effettuare, ma assume natura compensativo-indennitaria per le prestazioni già eseguite e segnatamente in relazione agli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.
E’, inoltre, condivisibile quanto affermato dall’ANAC nel parere n. 63 dell’8 febbraio 2022, reso in relazione all’ambito di applicazione dell’art. 1 septies del d.l. n. 73/2021, secondo cui “la compensazione deve riguardare i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge n. 106/2021” , intendendosi per tali quelli “ in corso di realizzazione al momento ivi indicato o, se conclusi, fino all’approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione” . E, infatti, come si legge sempre nel citato parere, “l’approvazione degli atti di collaudo da parte dell’amministrazione competente rappresenta il momento conclusivo dell’iter di realizzazione di un’opera pubblica, secondo le previsioni del d.p.r. 207/2010 e definisce il rapporto contrattuale. Tali considerazioni possono estendersi al Certificato di regolare esecuzione, egualmente disciplinato dall’art. 102 del Codice e dal d.p.r. 207/2010”.
7.2. Nel caso di specie è documentalmente provato che:
- con determina dirigenziale n. 2186 del 26 settembre 2022 la Provincia di ER ha riconosciuto alla società Vitali S.p.A. la somma di € 382.699,39, a titolo di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione in relazione alle lavorazioni eseguite nel primo semestre 2021 ex art. 1 septies del d.l. n. 73/2021;
- è stato rilasciato il 28 novembre 2023 il certificato di collaudo, sottoscritto dalle parti contrattuali e approvato con determina dirigenziale n. 231 del 31 gennaio 2024, nel quale al paragrafo “riserve dell’impresa” sono indicate come in essere nel S.A.L. finale le riserve n. 2 - relativa all’adeguamento compensativo per anomalo incremento dei costi delle materie prime anno 2018 su anno 2027 -, nn. 31 e 32 – entrambe relative al d.l. “Aiuti” n. 50/2022 – e che a pagina 10 si dà atto che “le riserve sottoscritte al SAL finale dall’impresa si ritengono chiuse” ;
- con PEC prot. 77 del 20 gennaio 2025, acquisita al prot. I.0003594 del 21 gennaio 2025, l’odierna appellante ha presentato un’istanza di compensazione prezzi relativamente agli incrementi verificatisi nel corso del primo semestre 2021 per i materiali oggetto di rettifica, chiedendo il ricalcolo delle variazioni percentuali dei prezzi rilevate nel primo semestre dell’anno 2021, secondo le previsioni del d.m. del 20 dicembre 2024.
7.3. Alla luce delle predette circostanze fattuali e applicando i principi ermeneutici enunciati al punto 7.1 il Collegio ritiene condivisibile la conclusione cui è giunto il T.a.r. secondo cui “il D.M. di rettifica n. 129 del 20 dicembre 2024 non contiene disposizioni esplicite di retroattività. Pertanto, in applicazione dell’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, le rettifiche dell’allegato 1 e dell’allegato 2 del D.M. 11 novembre 2021 risultano applicabili unicamente ai contratti ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento di rettifica. Questa interpretazione risulta coerente con la ratio delle misure di compensazione, le quali, come si è detto, trovano la loro ragion d’essere nella funzione di ripristino del sinallagma nei contratti di durata ancora in corso di esecuzione. La compensazione si giustifica infatti perché vi è un interesse pubblico alla stabilità del rapporto e alla corretta esecuzione del contratto, che fa preferire al legislatore il rimedio manutentivo rispetto ai tipici rimedi caducatori (quali ad esempio la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta)” .
7.4. Né tale conclusione è inficiata dal fatto che l’istanza presentata dall’appellante non sarebbe un’istanza di compensazione ex novo , ma sarebbe volta all’integrazione degli importi già liquidati in suo favore sulla base del d.m. dell’11 novembre 2021 perché quantificati in base a variazioni dei prezzi nel periodo di riferimento rilevate in maniera errata, come appurato dalla sentenza n. 7215 del 2022 del T.a.r. per il Lazio, confermata dalla sentenza n.7359 del 2023 di questa Sezione, e rettificate ora per allora, all’esito di istruttoria, dal d.m. del 20 dicembre 2024 di cui si chiede l’applicazione.
Rileva il Collegio che, da un lato, in mancanza di una previsione espressa le rettifiche dell’allegato 1 e dell’allegato 2 disposte dal d.m. del 20 dicembre 2024 non possono essere applicate al contratto in questione non potendosi lo stesso ritenere ancora in corso alla data della loro entrata in vigore e, dall’altro, in assenza di una riserva relativa a detti importi -“le riserve sottoscritte al SAL finale dall’impresa si ritengono chiuse” (cfr. pag 10 del certificato di collaudo) – devono considerarsi definite tutte le poste di dare ed avere esistenti tra le parti e correlate al contratto in controversia.
8. Per tali ragioni l’appello deve essere respinto.
9. La particolarità della questione esaminata induce il Collegio a ritenere esistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO IN, Presidente FF
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
RI PE, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| RI PE | NO IN |
IL SEGRETARIO