Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 06/03/2026, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01555/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07226/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7226 del 2025, proposto da
Essegi Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IG, non costituito in giudizio;
nei confronti
Società Esposito Immobiliare S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento del parziale silenzio-diniego perfezionatosi ad opera del Comune di IG in data 12/11/2025 in ordine all'istanza di accesso del 13/10/2025 formulata dalla Essegi Costr. srl, nonchè per l'annullamento dei riscontro del 28 11 2025 con cui il Comune di IG ha trasmesso solo parte della documentazione richiesta ove interpretabile alla stregua di un parziale diniego;
nonchè per l'accertamento del diritto di accesso della ricorrente e per l'emanazione dell'ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 116, comma 4, Cpa e perchè venga affermato ogni conseguente dovere dell'Ente intimato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa AN AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente espone di essere un’impresa edile che ha eseguito lavori di costruzione e ristrutturazione relativi agli immobili siti alla Via Virgilio, 28 ed in Via Isonzo - Rif. N.C.U.: foglio 20, part. 29 nel Comune di IG (Cfr. pag. 86 allegato “Varie PDC 17_09”), di proprietà della controinteressata . Non avendo ricevuto il corrispettivo per le prestazioni eseguite, con le note dell’1.7.2025 ha diffidato la committente Esposito Immobiliare srl a corrispondere l’ importo pari ad € 174.661,38 per l’immobile sito in Via Virgilio e pari ad € 210.647,99 per l’immobile sito in Via Isonzo. Con i riscontri del 9.7.2025 la controinteressata ha respinto ogni addebito.
Con la nota del 13.10.2025 la richiedente ha formulato un’istanza di accesso agli atti per conseguire i seguenti documenti:
1) PdC n.° 79 del 17/06/2013 (prat. N.° 232/2012) relativo all’immobile sito in via Virgilio 28;
2) PdC n.° n.17 del 18/03/09, SCIA in variante del 12/12/2014 prot. 24951 e succ. del 30/01/2015 prot.1793; pratica n.242/14 relativa all’immobile sito in Via Isonzo - Rif. N.C.U.: foglio 20, part. 29;
3) Certificato di collaudo relativo alla realizzazione dei lavori di cui al PdC n.° 79 del 17/06/2013 (prat. N.° 232/2012);
4) Certificato di collaudo relativo alla realizzazione dei lavori di cui al PdC n.° n.17 del 18/03/09, SCIA in variante del 12/12/2014 prot. 24951 e succ. del 30/01/2015 prot.1793; pratica n.242/14;
5) Tutti gli allegati relativi alle pratiche summenzionate.
In data 12.11.2025 si è perfezionato il silenzio-diniego , Poi, a seguito del pagamento degli oneri istruttori, il Comune ha trasmesso solo in data 28.11.2025 i documenti relativi ai punti nn. 1 e 2, senza trasmettere i certificati di collaudo di cui ai punti nn. 3 e 4 e gli allegati alla pratica relativa all’immobile sito in Via Virgilio 28 (nella cartellina della pratica pdc n. 79/2013 è presente il file “VARIE PDC 17/09” riferibile al diverso immobile sito in Via Isonzo e quindi manca il file “VARIE PDC 79/2013”).
Considerato che l’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio, e neppure la controinteressata, e che alla odierna camera di consiglio il difensore della ricorrente ha insistito per l’accoglimento della domanda;
DIRITTO
Va premesso che nella specie la richiesta di accesso riguarda atti afferenti pratiche edilizie della società controinteressata, per conto della quale la ricorrente ha eseguito lavori di appalto privato.
Preliminarmente va rilevato che sussiste sia la legittimazione che l’interesse della ricorrente a prendere visione degli atti in forza dei quali sono stati legittimati i lavori eseguiti (PdC e SCIA) ed è stata riconosciuta la corretta esecuzione degli stessi (certificati di collaudo).
La legittimazione deriva dall’essere l’istante la materiale esecutrice dei lavori assentiti con i titoli edilizi richiesti e approvati con il certificato di collaudo, circostanza della materiale esecuzione che non è stata revocata in dubbio .
Anche l’interesse ad accedere alla documentazione richiesta nasce dalla funzionalità dei documenti a comprovare l’entità dei lavori commissionati ed eseguiti in un eventuale giudizio per inadempimento contrattuale da instaurare nei confronti della controinteressata, alla stregua dell’allegazione della ricorrente di non essere stata pagata, non smentita dalla controinteressata, nonché come dedotto ed allegato, dall’ulteriore finalità di conservare la copia della documentazione attestante il corretto espletamento dei lavori.
Osserva il Collegio che è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui la legittimazione attiva all’accesso deve essere riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 aprile 2012, n. 7). L’art. 22, specifica, che l’interesse all’ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti: a norma dell’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241del 1990, infatti, vengono definiti “interessati” all’accesso non tutti i soggetti indiscriminatamente, ma soltanto i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (ex multis,
Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2016, n. 1978; Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2017, n. 2269; Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4209; Cons. Stato, sez. IV, 19 ottobre 2017, n. 4838; Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2017, n. 4043).
La documentazione richiesta è dunque funzionale alla tutela del diritto di difesa della ricorrente in quanto propedeutica ad ogni attività stragiudiziale e giudiziale da azionare nei confronti della controinteressata.
Né è necessario che l’azione sia stata proposta, trattandosi di un ampio diritto, tutelabile anche quando il richiedente intenda soltanto valutare l’azione da intraprendere, non essendo solo funzionale alla tutela giurisdizionale, ma anche a consentire al privato di orientare i comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i propri interessi giuridici: in presenza dell’interesse giuridicamente rilevante la PA non ha ragione di negare l’accesso anche se non è ancora stato attivato un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati gli atti acquisiti, proprio al fine di valutare l’opportunità di una sua instaurazione (TAR Lazio - Roma, 3^, 14.3.2022, n. 2890). La
‘strumentalità’ va intesa in senso ampio in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante (Cons. Stato, sez. III, 16 maggio 2016, n. 1978; Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2017, n. 2269; Cons. Stato, sez. III n. 249 /2019).
Peraltro legittimazione e interesse non sono stati posti in dubbio neppure dal Comune di IG , non avendo lo stesso negato apriori l’accesso, ma avendo solo parzialmente esitato l’istanza de qua.
La ricorrente insiste nella presente sede per ottenere i certificati di collaudo delle opere de quibus.
Chiede inoltre gli allegati alla pratica del bene sito in Via Virgilio , asseritamente necessari per dimostrare la cessione del titolo edilizio dal richiedente originario in favore della controinteressata, così come avvenuto per il diverso bene sito in Via Isonzo (cfr. pag. 64 dell’allegato “Varie PDC 17_09”.).
Sussiste dunque la strumentalità degli atti richiesti rispetto alle posizioni soggettive della ricorrente, in ragione della astratta connessione dei documenti richiesti con la situazione creditoria da difendere, ravvisandosi il parametro del c.d. “collegamento al documento del quale è chiesto l’accesso”, ossia il cd. interesse strumentale, in quanto i documenti richiesti sono funzionali a comprovare l’affidamento dei lavori ad EG (PdC e SCIA) e la consegna e la corretta esecuzione degli stessi (collaudo).
Occorre verificare se detti atti rientrino nel novero della documentazione amministrativa, di cui all’art. 22 legge 241/90.
L’art. 22, comma 3 introduce il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi, salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela (art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della medesima legge).
Già in da tempo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con due sentenze consequenziali ( nn. 4 e 5 del 1999) , ha affermato , sulla base del tenore letterale degli art. 22 e 23 della l. 241/90, che al fine di garantire in modo effettivo il principio di trasparenza, l’accesso agli atti può essere esercitato nei confronti di qualsiasi atto posto in essere dalla P.A., il cui espletamento comporta il perseguimento dei valori costituzionali di buon andamento e imparzialità .
A favore di questa conclusione è intervenuto il legislatore con la l. n. 15/2005, il quale, in sede di modifica dell’art. 22 della l. 241/90, nell’individuare la nozione di “documento amministrativo”, afferma che esso è:” ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
Si supera quindi il tenore del vecchio testo, che aveva riguardo agli atti formati dalla pubblica amministrazione, quindi atti amministrativi in senso proprio; il nuovo testo si riferisce invece ad atti detenuti, ed abbandona il termine “formati”, dalla pubblica amministrazione, anche se il loro regime sostanziale sia di diritto privato, purchè concernenti attività di pubblico interesse. Quindi viene meglio esplicitato il concetto che è considerato documento amministrativo anche quello rappresentativo di atti di diritto privato (es un contratto di compravendita) se detenuto dall’amministrazione in funzione della sua attività di pubblico interesse( -Tar Lazio Roma Sez. II 17 novembre 2005 n. 11492 e Tar Campania Napoli Sez. V 28 ottobre 2005 n. 17844).
L’art. 22 della L. 241/1990 consente pertanto di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una pubblica amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
All’interno della fattispecie giuridica generale dell’accesso, la giurisprudenza (cfr. C.d.S., A.P., 25.9.2020, n. 19) ha chiarito che l’accesso difensivo , finalizzato alla tutela delle posizioni dell’istante, (nella specie per il mancato pagamento degli importi dovuti a seguito della realizzazione dei lavori ) va consentito nella misura più ampia possibile, risultando recessive le esigenze di riservatezza del controinteressato.
Non vi è sottrazione all’accesso in relazione alla tipologia di attività che l’amministrazione deve compiere per ostendere gli atti: invero l’art. 2 comma 2 del regolamento12 aprile 2006 n. 184 esplicitamente afferma che l’amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare la domanda di accesso: il documento cioè deve essere già formato, così come del resto afferma la legge generale al comma 4 dell’art. 22 nuovo testo, non sono ammesse informazioni in generale. Tuttavia nella specie si tratta di documenti preconfezionati e dunque non di dati che l’amministrazione dovrebbe appositamente elaborare.
Infine, gli atti richiesti non rientrano neppure nel novero di quelli espressamente sottratti all’accesso.
La prima ipotesi direttamente prevista dalla legge (art. 24 c. 1 lett. a) riguarda i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977 n. 801; A tale ipotesi, sempre nella lett. a) si aggiungono gli altri casi di segreto o divieto di divulgazione previsti da leggi speciali, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dai regolamenti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2
Le altre tre ipotesi di esclusione di diritto dall’accesso riguardano: a) i procedimenti tributari; b) i procedimenti di normazione, pianificazione ed emanazione di atti generali; c) i procedimenti selettivi, per quanto riguarda informazioni di carattere psico-attitudinali di terzi.
Peraltro mette conto evidenziare che l’istante ha richiesto gli atti in via subordinata, anche ai sensi della normativa sull’accesso civico generalizzato, quindi la domanda doveva essere declinata anche secondo i principi del D.lgs 33/2013 (cfr. T.A.R. Campania – Napoli, 5^, 11.12.2023, n. 6814).
Non rientrando gli atti richiesti in alcuno di tali fattispecie, la domanda va conclusivamente accolta,
Il ricorso deve quindi essere accolto, risultando illegittima, per le ragioni indicate, l’ostensione degli atti nella sola forma parziale .
Per l’effetto, si ordina all’amministrazione intimata di fornire alla ricorrente gli atti richiesti entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Le spese possono essere compensate, in ragione della novità della questione, circa la natura degli atti da ostendere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di fornire gli atti richiesti, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AP, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN AP |
IL SEGRETARIO