Ordinanza cautelare 16 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 23 febbraio 2023
Ordinanza presidenziale 23 ottobre 2023
Sentenza 21 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01470/2026REG.PROV.COLL.
N. 01131/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1131 del 2025, proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Capo della Polizia di Stato-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Pansini e Francesca Chiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) n. 20754/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della sig.ra -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Consigliere RE Cordì e udita, per parte appellata costituita, l’avvocato Francesca Chiarini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’Interno e il Capo della Polizia di Stato hanno appellato la sentenza n. 20754/2024, con la quale il T.A.R. per il Lazio ha parzialmente accolto il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-.
2. Con il ricorso introduttivo del giudizio la sig.ra -OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento: i ) del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 06.10.2021, con cui era stata approvata la “ graduatoria di fine corso e accesso alla qualifica di Medico Principale, a decorrere dal 20 dicembre 2019 e 2 luglio 2021, dei medici della Polizia di Stato che [avevano] frequentato il 15° corso di formazione ”, nella parte in cui aveva disposto che la sig.ra -OMISSIS- avrebbe avuto accesso “ alla qualifica di medico principale della Polizia di Stato, a decorrere, agli effetti giuridici, dal 20 dicembre 2019 ed agli effetti economici dal 2 luglio 2021, data di conclusione del 15° corso di formazione per Medici della Polizia di Stato, andando a prendere il posto nel relativo ruolo dopo il pari qualifica dott.ssa -OMISSIS- ”; ii ) del ruolo dei medici principali della Polizia di Stato, nella parte in cui la sig.ra -OMISSIS- era stata collocata, per effetto di quanto disposto dal decreto 06.10.2021, dopo la pari qualifica dott.ssa -OMISSIS- e non nel posto ad essa spettante in ragione del punteggio conseguito al termine del 15° corso di formazione; iii ) del telefax del Ministero dell’Interno del 20.12.2019, del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 10.02.2020, della nota n. 666/A-III.G.01.01 del 23.12.2019 (con la quale il Ministero dell'Interno aveva comunicato alla sig.ra -OMISSIS- che, a seguito della cessazione dal servizio per dimissioni, era emerso a suo carico un credito erariale di euro 1.021,63 per lo stipendio di dicembre percepito interamente e non spettante per il periodo dal 19.12 al 31.12.2019); iv ) di ogni altro atto presupposto, consequenziale, e/o comunque connesso, ivi compreso, in ogni caso, il decreto di nomina in ruolo.
2.1. La sig.ra -OMISSIS- aveva chiesto, altresì, l’accertamento: i ) del diritto ad accedere alla qualifica di medico principale della Polizia di Stato a decorrere, ad ogni effetto giuridico ed economico dal 20.12.2019, così come avvenuto per tutti i frequentatori del 14° Corso di formazione per medici della Polizia di Stato da cui era stata dimessa in quanto in congedo obbligatorio per maternità; ii ) del diritto ad essere inserita nel ruolo dei medici principali della Polizia di Stato precedendo i frequentatori del 14° corso di formazione per medici della Polizia di Stato che avevano conseguito, in graduatoria, un punteggio inferiore a quello da lei ottenuto al termine del corso successivo di formazione (il 15°) al quale era stata ammessa. Per l’effetto, aveva chiesto di condannare le Amministrazioni ad inquadrarla nella qualifica di medico principale della Polizia di Stato, ad ogni effetto, giuridico ed economico, a decorrere dal 20.12.2019, e ad inserirla nel ruolo dei medici principali della Polizia di Stato, precedendo coloro che avevano conseguito, al termine del 14° corso di formazione, un punteggio inferiore a quello da lei ottenuto al termine del 15° corso di formazione.
2.2. La sig.ra -OMISSIS- aveva, inoltre, chiesto di accertare e dichiarare: i ) l’illegittimità/illiceità della condotta tenuta dalle amministrazioni resistenti che, nel disporre la propria dimissione dal 14° corso di formazione dei Medici della Polizia di Stato disposta durante il periodo di congedo obbligatorio per maternità, l’avevano privata della retribuzione e di ogni altra provvidenza dal 19.12.2019 fino all'avvio del successivo corso di formazione (06.01.2021); ii ) il diritto della stessa (con conseguente condanna dell’Amministrazione), in via principale, al risarcimento dei danni patiti e patiendi parametrati in base alle retribuzioni non corrisposte dal 19.12.2019 al 06.01.2021; in subordine, a percepire la retribuzione e/o ogni altro emolumento spettante, nel periodo dal 19.12.2019 al 15.12.2020; in ulteriore subordine, a percepire la retribuzione/indennità di maternità e/o ogni altro emolumento spettante quantomeno nel periodo ricompreso in quello di congedo obbligatorio per maternità (19.12.2019-07.03.2020).
2.3. Con il ricorso per motivi aggiunti la sig.ra -OMISSIS- aveva chiesto di annullare: i ) il decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 23.09.2022 di ammissione dei medici principali della Polizia di Stato alla frequenza del “ corso di formazione dirigenziale per la promozione alla qualifica di medico capo della Polizia di Stato con decorrenze 1° luglio 2022 e 30 giugno 2022 ”; ii ) le “ graduatorie degli scrutini per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la promozione alla qualifica di medico capo della Polizia di Stato, con decorrenza 30 giugno 2022 e 1° luglio 2022, approvate dal Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato nella seduta del 22 luglio 2022 ”; iii ) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli impugnati.
2.3.1. Con tale ricorso per motivi aggiunti la sig.ra -OMISSIS- aveva, altresì, chiesto di accertare e dichiarare il diritto della stessa ad essere scrutinata per merito comparativo e ammessa al corso di formazione dirigenziale per la promozione alla qualifica di medico capo della Polizia di Stato a decorrere dal 1° luglio 2022, con ogni consequenziale statuizione.
3. Ricostruite le domande articolate in primo grado può procedersi ad esporre le circostanze di fatto poste a fondamento delle stesse. A tal fine si osserva che: i ) la dott.ssa -OMISSIS- aveva partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 81 medici da immettere nella qualifica iniziale dei medici della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - del 5.11.2018, risultando vincitrice, ed era stata, successivamente, nominata medico della Polizia di Stato a decorrere, a tutti gli effetti, dal 03.06.2019, data di inizio del 14° corso di formazione per l’accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato; ii ) dopo aver iniziato a frequentare il corso era stata dimessa dallo stesso, a seguito dell’accertato stato di gravidanza, con telegramma del 20.12.2019, dal quale aveva appreso di non aver ottenuto “ il giudizio di idoneità al servizio di polizia ” e di essere stata “ ammessa a partecipare al primo corso successivo ”; iii ) in data 23.12.2019, l’Amministrazione aveva comunicato alla dott.ssa -OMISSIS- la sussistenza, a seguito delle dimissioni dal corso, di “ un credito erariale di € 1.021,63 per lo stipendio di dicembre percepito interamente e non spettante per il periodo dal 19/12 al 31/12/2019 ”; iv ) la dott.ssa -OMISSIS- aveva, quindi, concluso, in data 2.7.2021, il 15° corso di formazione, conseguendo il punteggio finale in graduatoria di 110,57; iv ) con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 06.10.2021, era stato disposto che la dott.ssa -OMISSIS- avrebbe avuto accesso “ alla qualifica di medico principale della Polizia di Stato, a decorrere, agli effetti giuridici, dal 20 dicembre 2019, ed agli effetti economici dal 2 luglio 2021, data di conclusione del 15° Corso di formazione per medici della Polizia di Stato, andando a prendere posto nel relativo ruolo dopo il pari qualifica dott.ssa -OMISSIS-”.
4. La sig.ra -OMISSIS- ha, quindi, adito il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma deducendo l’illegittimità della collocazione in graduatoria e degli altri atti impugnati per contrarietà con il divieto di discriminazione e articolando le ulteriori domande indicate ai punti 2-2.3.1 della presente sentenza.
5. Il T.A.R. ha, preliminarmente, respinto l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione articolata dall’Amministrazione e dall’interveniente per mancata impugnazione degli atti presupposti e, in particolare, del telegramma del 20.12.2019 (con cui era stata comunicata la dimissione dal corso) e dell’atto di approvazione della graduatoria del 14° corso.
5.1. Il T.A.R. ha ritenuto parzialmente fondate le domande osservando, in sintesi, che: i ) il differimento dell’immissione in ruolo rispetto agli altri vincitori dello stesso concorso aveva determinato un effetto penalizzante per la carriera della sig.ra -OMISSIS-, comportando una discriminazione della vincitrice assente dal corso in considerazione della maternità rispetto agli altri vincitori del medesimo concorso; ii ) occorreva evitare effetti discriminatori disponendo la retrodatazione della nomina e collocando la sig.ra -OMISSIS- nella graduatoria del 14° corso – dalla quale era stata dispensata in ragione dello stato di gravidanza – con il punteggio conseguito nel 15° corso; iii ) tale collocazione comportava, altresì, l’illegittimità dell’esclusione dal corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di Medico Capo della Polizia di Stato; iv ) non era, invece, dovuto il trattamento economico, erogabile solo in caso di svolgimento di prestazione lavorativa.
5.2. Il T.A.R. ha ritenuto fondata la domanda risarcitoria e ha fissato i criteri per la quantificazione del danno ex art. 34, comma 4, c.p.a. ordinando all’Amministrazione di corrispondere un risarcimento pari agli emolumenti non percepiti dal 19.12.2019 all’avvio del nuovo corso di formazione, decurtati del 50 per cento e con ulteriore decurtazione dell'“ aliunde perceptum vel percipiendum ”, applicando all’importo la rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e gli interessi calcolati in base al tasso legale, nel rispetto del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi di cui all’art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994.
6. Il Ministero dell’Interno e il Capo della Polizia hanno proposto ricorso in appello, affidato a tre motivi che saranno, di seguito, esaminati. Si è costituita in giudizio la sig.ra -OMISSIS- che ha chiesto di respingere il ricorso in appello. All’udienza del 19.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Con il primo motivo le Amministrazioni hanno dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato inammissibile o irricevibile il ricorso di primo grado, come integrato da motivi aggiunti.
7.1. A sostegno del motivo le Amministrazioni hanno evidenziato che il T.A.R. aveva individuato il dies a quo dal quale computare i danni spettanti alla sig.ra -OMISSIS- dalla data di dimissione dal 14° corso di formazione, riconoscendo, implicitamente, come la lesione e il danno si fossero prodotti da tale data; di conseguenza, doveva ritenersi errata la pronuncia nella parte in cui aveva escluso la portata lesiva del telegramma di dimissioni e non aveva, quindi, dichiarato il ricorso inammissibile.
7.2. Il motivo è infondato per la dirimente ragione che il telegramma del 20.12.2019 si era limitato a disporre le dimissioni dal 14° corso di formazione senza, tuttavia, regolare gli effetti del futuro inquadramento della posizione giuridica ed economica della sig.ra -OMISSIS-, disposto, invece, dagli atti impugnati. L’azione di annullamento proposta dalla sig.ra -OMISSIS- è stata, quindi, correttamente, rivolta avverso gli atti propriamente lesivi della propria posizione giuridica e, in particolare, avverso gli atti che, pur riconoscendo la retrodatazione a fini giuridici della nomina, avevano escluso l’inserimento della sig.ra -OMISSIS- nella graduatoria del 14° corso di formazione (nei termini indicati), con effetti pregiudizievoli sulla carriera della dipendente.
8. Con il secondo motivo le Amministrazioni appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha, parzialmente, accolto la domanda di annullamento proposta dalla sig.ra -OMISSIS-. Sul punto le parti appellanti hanno esposto che: i ) il decreto del 6.10.2021 aveva già riconosciuto la decorrenza giuridica della nomina a medico della Polizia di Stato dal 20.12.2019, data di immissione nei ruoli dell’Amministrazione; ii ) la decorrenza economica era stata, invece, esclusa in conformità a principi condivisi anche dalla sentenza appellata; iii ) la collocazione nell’ambito della graduatoria del 14° corso non teneva conto di come la stessa non avesse terminato di frequentare tale corso in ragione del provvedimento di interdizione dal lavoro e del successivo congedo, entrambi fondati sullo stato di maternità; iv ) la parte appellata non aveva, quindi, conseguito gli obiettivi formativi previsti dal piano della formazione e non aveva sostenuto l’esame di “ servizio sanitario della Polizia di Stato ” e l’esame finale; v ) l’Amministrazione aveva, quindi, adottato un provvedimento non soltanto legittimo ma anche favorevole alla parte, collocandola, comunque, nell’ultima posizione della graduatoria del 14° corso, come ritenuto corretto da parte della giurisprudenza amministrativa; vi ) l’operato dell’Amministrazione non aveva integrato una violazione dell’art. 15 della Direttiva 2006/54/CE ed era stato aderente ai principi affermati in fattispecie simile da questo Consiglio di Stato, in forza dei quali sarebbe stato possibile solo considerare come “ effettivo servizio ” il periodo trascorso in congedo obbligatorio per maternità (5 mesi), ma non anche il periodo intercorso tra la fine del periodo di congedo (7.3.2020) e l’inizio del 15° corso di formazione (7.1.2021); vii ) anche riconoscendo questo periodo la sig.ra -OMISSIS- non avrebbe, comunque, avuto accesso alle procedure di scrutinio per l’ammissione al corso di formazione dirigenziale per la promozione alla qualifica di medico capo insieme ai frequentatori del 14º corso.
8.1. Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
8.2. Osserva, preliminarmente, il Collegio come il tema esclusivo della controversia sia quello relativo alla collocazione in graduatoria della sig.ra -OMISSIS- a seguito delle dimissioni dal 14° corso conseguenti allo stato di maternità.
8.2.1. Infatti, non rileva la decorrenza giuridica della nomina a medico principale della Polizia di Stato che il decreto del Capo della Polizia di Stato del 6.10.2021 aveva già fissato al 20.12.2019 (v. art. 1 di tale decreto) e che la sig. -OMISSIS- ha contestato non in parte qua ma laddove aveva fissato la decorrenza degli effetti economici dal 2.7.2021, nonché nella parte in cui aveva previsto la collocazione nel ruolo dopo la pari qualifica dott.ssa -OMISSIS-.
8.2.2. In relazione alla decorrenza economica il T.A.R. ha escluso il diritto della sig.ra -OMISSIS- ad ottenere le retribuzioni e gli emolumenti connessi alla prestazione e, come tali, non spettanti in difetto di prestazione lavorativa. Statuizione conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale - secondo cui il diritto alla retribuzione, in ragione della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l'avvenuto svolgimento dell'attività di servizio, con l'effetto che non sono dovute le spettanze economiche facendo leva sul necessario parallelismo fra la decorrenza ai fini giuridici dell'assunzione e la decorrenza ai fini economici (v., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 novembre 2021, n. 9084) – e, comunque, non contestata con impugnazione incidentale da parte della sig.ra -OMISSIS-.
8.3. La questione oggetto del giudizio è, quindi, esclusivamente quella relativa alla collocazione in graduatoria della dipendente che abbia interrotto un corso di formazione perché in stato di gravidanza, frequentando, successivamente, un nuovo corso. Tematica da esaminare alla luce dei principi relativi alla tutela della maternità e al divieto di discriminazioni connesse proprio allo stato di maternità.
8.4. Secondo le parti appellanti questa pretesa dovrebbe ritenersi infondata non potendosi riconoscere ai fini dell’anzianità i periodi temporali di attesa dell’inizio del successivo corso di formazione, né potendosi trattare allo stesso modo le posizioni di chi aveva frequentato senza soluzione di continuità il corso e chi lo aveva, invece, interrotto in ragione dello stato di gravidanza. Secondo l’Amministrazione era, in sostanza, misura adeguata quella che consentiva alla sig.ra -OMISSIS- di accedere allo scrutinio di promozione prima dei funzionari del 15° corso da lei frequentato ma dopo i colleghi del 14° corso.
8.5. Osserva il Collegio come la tutela delle madri lavoratrici trovi fondamento in plurime disposizioni dell’ordinamento, tra le quali possono , ex aliis , indicarsi: i ) l’art. 3 della Costituzione che impone la piena realizzazione del diritto fondamentale alla parità di trattamento tra uomini e donne e che – a parere del Collegio - non risulta adeguatamente garantita né dalla mera retrodatazione giuridica (ove la stessa - come si esporrà - non elimini possibili pregiudizi per la donna lavoratrice), né dal “ riconoscimento del diritto a partecipare a un corso di formazione organizzato in una data successiva e incerta, non essendo l’amministrazione vincolata ad attivare tale corso secondo scadenze prestabilite ” (Corte Costituzionale, sentenza 24 ottobre 2023, n. 211); ii ) gli artt. 31 e 37 Cost., che tutelano la maternità e, con essa, l’interesse primario dei minori (Corte Costituzionale, sentenze n. 257 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993) e che, quindi, impongono misure idonee ad evitare che la maternità possa avere ricadute negative sulla posizione lavorativa; iii ) l’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che impone di assicurare la parità tra donne e uomini “ in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione ”, obbligando, pertanto, all’adozione di misure adeguate per assicurare un’effettiva e integrale parità ed evitare che la maternità sia causa di pregiudizi per la donna.
8.6. Occorre, inoltre, considerare il diritto unionale e, in particolare, la direttiva 2006/54, i cui considerando 2, 23, 25 e 28 affermano, per quanto di interesse, che: i ) la parità fra uomini e donne è un principio fondamentale del diritto comunitario; ii ) dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta chiaramente che qualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti della donna in relazione alla gravidanza o alla maternità costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso; iii ) è altresì opportuno prevedere esplicitamente la tutela dei diritti delle lavoratrici in congedo di maternità, in particolare per quanto riguarda il loro diritto a riprendere lo stesso lavoro o un lavoro equivalente e a non subire un deterioramento delle condizioni di lavoro per aver usufruito del congedo di maternità nonché a beneficiare di qualsiasi miglioramento delle condizioni lavorative cui dovessero aver avuto diritto durante la loro assenza; iv ) l’effettiva attuazione del principio della parità di trattamento richiede che gli Stati membri istituiscano procedure adeguate.
8.6.1. L’art. 1 di tale direttiva prevede che lo scopo della stessa sia assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, anche in relazione all’accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale, e alle condizioni di lavoro (compresa la retribuzione). L’articolo 2, paragrafo 2, lettera c ), di tale direttiva dispone che la discriminazione tra uomini e donne comprenda “ qualsiasi trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE ”. L’art. 14 della direttiva vieta, inoltre, ogni discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nei settori pubblico o privato, compresi gli enti di diritto pubblico, per quanto attiene, ex aliis , all’occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione.
8.6.2. In relazione al congedo di maternità, la direttiva prevede (art. 15) che, alla fine del periodo di congedo per maternità, “la donna ha diritto di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente secondo termini e condizioni che non le siano meno favorevoli, e a beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro che le sarebbero spettati durante la sua assenza ”.
8.7. La direttiva esaminata è stata attuata nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 5/2010, che ha ricompreso nell’ambito applicativo del divieto di discriminazioni dirette e indirette di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 198/2006 “ ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti ”.
8.8. La giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa alle disposizioni della direttiva 2006/54 assume particolare rilievo nel caso di specie. La Corte (sentenza 6 marzo 2014, causa C-595/12) ha, infatti, osservato che: i ) l’esclusione dal corso di formazione professionale a causa del congedo di maternità doveva ritenersi avere un’incidenza negativa sulle condizioni di lavoro della parte del procedimento principale da cui aveva avuto origine la questione pregiudiziale, atteso che gli altri lavoratori ammessi al corso avevano avuto la possibilità di seguire tale corso e accedere, previo superamento dell’esame, al livello superiore di carriera, con conseguente perdita per la lavoratrice madre dell’opportunità di beneficiare, come i suoi colleghi, di migliori condizioni di lavoro, costituente un trattamento sfavorevole ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2006/54; ii ) tale conclusione non poteva essere messa in discussione dall’esigenza di ammettere all’esame soltanto candidati adeguatamente preparati ad esercitare le loro nuove funzioni, considerato che, anche se le autorità nazionali dispongono, a seconda delle circostanze, di un certo margine discrezionale quando adottano le misure che ritengono necessarie per garantire la pubblica sicurezza di uno Stato membro (C.G.UE., sentenza dell’11 gennaio 2000, Kreil, C-285/98, punto 24), esse sono, tuttavia, tenute - quando adottano misure in deroga a un diritto fondamentale, quale il diritto alla parità di trattamento tra uomini e donne, di cui la direttiva 2006/54 mira a garantire l’attuazione - a rispettare il principio di proporzionalità, che fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione; iii ) una misura che prevede l’esclusione automatica dal corso di formazione e comporta l’impossibilità di presentarsi a sostenere l’esame organizzato in seguito senza tenere conto, in particolare, né della fase del corso in cui si è verifica l’assenza per congedo di maternità, né della formazione già acquisita, e che si limita a riconoscere alla donna che abbia fruito di detto congedo il diritto di partecipare a un corso di formazione organizzato in data successiva ma incerta, non appare conforme al principio di proporzionalità; iv ) tale violazione diventa “ tanto più flagrante ” quanto l’inizio del successivo corso di formazione costituisce un evento incerto e deriva dal fatto che le autorità competenti non sono obbligate a organizzare detto corso a scadenze predeterminate.
8.9. Secondo la Corte di Giustizia, per garantire l’uguaglianza sostanziale tra uomini e donne cui mira la direttiva 2006/54, gli Stati membri dispongono di un certo margine discrezionale e paiono ipotizzabili misure meno lesive del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, potendo le Autorità “ eventualmente prevedere di conciliare l’esigenza di formazione completa dei candidati con i diritti della lavoratrice predisponendo, per la lavoratrice che rientra da un congedo di maternità, corsi paralleli di recupero equivalenti a quelli inizialmente dispensati, di modo che la lavoratrice possa essere ammessa, in tempo utile, all’esame che le consentirà di accedere il prima possibile a un livello superiore di carriera, cosicché l’evoluzione della sua carriera non risulti sfavorita rispetto a quella di un collega di sesso maschile vincitore dello stesso concorso e ammesso allo stesso corso di formazione iniziale ”.
8.10. I principi espressi dalla Corte di Giustizia rilevano, come anticipato, nel caso di specie. Infatti, anche nella vicenda all’esame del Collegio l’esclusione dal corso di formazione professionale a causa del congedo di maternità aveva avuto un’incidenza negativa sulle condizioni di lavoro della sig.ra -OMISSIS-, determinando per la stessa anche la perdita della possibilità di accedere al livello superiore di carriera, con conseguente trattamento sfavorevole della madre lavoratrice. Questo effetto non poteva essere giustificato dalla necessità di assicurare un’adeguata formazione ai candidati, dovendosi conciliare tale esigenza con il diritto alla parità di trattamento. Nel caso di specie, l’adeguata formazione era stata, comunque, assicurata dalla proficua frequentazione del 15° corso di formazione, che deve ritenersi – in difetto di contrarie deduzioni ed evidenze – avente i medesimi contenuti del 14° corso. Inoltre, al pari del caso esaminato dalla Corte di Giustizia, anche nella situazione all’esame del Collegio la madre lavoratrice era stata esclusa dal corso di formazione e aveva dovuto attendere diverso tempo prima di accedere al nuovo corso e dopo la fine del congedo per maternità.
8.11. Nella situazione determinatasi occorreva, quindi, individuare adeguate misure a carattere rimediale, volte ad elidere gli effetti discriminatori connessi allo stato di maternità. In quest’ottica, la mera retrodatazione giuridica deve ritenersi strumento non sufficiente, in quanto non idoneo a scongiurare i riflessi negativi sulle progressioni in carriera. Risulta, invece, un adeguato rimedio quello consistente nell’inserimento della lavoratrice nella graduatoria del 14° corso (e, quindi, del corso iniziato ma dal quale era stata, successivamente, dimessa per lo stato di gravidanza) ma con il diverso punteggio conseguito nel corso frequentato. Questa soluzione elimina, infatti, gli effetti discriminatori derivanti dallo stato di gravidanza, consentendo alla lavoratrice di accedere alle future progressioni di carriera. Si tratta, altresì, di un rimedio necessitato in ragione del tempo trascorso e della mancata predisposizione di corsi di recupero o di altra natura che avrebbero consentito alla lavoratrice di completare il proprio percorso formativo una volta cessato il congedo per maternità, senza subire pregiudizi.
8.12. In senso contrario non può darsi rilievo – al fine di escludere la fondatezza della domanda di annullamento – alla sentenza di questa Sezione n. 6426/2018, dovendosi tener conto delle evoluzioni dell’ordinamento e, in particolare, della sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo 2014, causa C-595/12, che impone agli Stati membri (e, quindi, sia all’Amministrazione che agli organi giurisdizionali di tali Stati) di individuare appositi rimedi per evitare effetti discriminatori connessi allo stato di gravidanza. Il carattere rimediale del diritto antidiscriminatorio consente, quindi, di affermare ed attuare soluzioni ed interpretazioni funzionali alla tutela delle lavoratrici madri, completando le evoluzioni dell’ordinamento (complessivamente inteso, e, quindi, anche in relazione al c.d. “ formante ” giurisprudenziale) e ricercando strumenti specifici che consentano l’effettiva realizzazione della parità.
8.13. In ragione di quanto sin qui esposto il secondo motivo di ricorso in appello deve essere respinto in quanto infondato.
9. Con il terzo motivo le parti appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per condannare l’Amministrazione al risarcimento dei danni, osservando come il Giudice di primo grado non avesse tenuto conto: i ) del concorso di colpa della parte danneggiata per non essersi avvalsa tempestivamente dei rimedi conferiti dall’ordinamento; ii ) della mancanza di colpevolezza dell’Amministrazione che aveva agito in forza del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento all’epoca dei fatti, che aveva ritenuto sufficiente il riconoscimento della retrodatazione della decorrenza giuridica.
9.1. Il motivo di ricorso è fondato limitatamente alla dedotta sussistenza di un errore scusabile da parte dell’Amministrazione, che, tuttavia, consente di assorbire la disamina di ogni ulteriore profilo.
9.2. Deve, infatti, considerarsi come le disposizioni unionali rilevanti – per come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia – impongano la ricerca di specifici rimedi che evitino il prodursi o, come nel caso di specie, elidano gli effetti. Simile operazione non era, certamente, né agevole né immediata tenuto conto della normativa di riferimento al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, non essendo stato ancora emanato all’epoca il regolamento ministeriale n. 168/2002, con il quale il Ministero ha, sostanzialmente, recepito la tesi affermata in via interpretativa dal Giudice di primo grado e ribadita – con ulteriori argomenti – da parte del Collegio. L’Amministrazione aveva, quindi, agito in un periodo nel quale la soluzione espressa poteva essere ricavata solo mediante un’applicazione/attuazione della decisione della Corte di Giustizia che, tuttavia, non aveva neppure indicato il rimedio affermato dal Collegio come lo strumento necessario e obbligato in vicende come quella in esame, rimettendo l’individuazione di tale strumento agli Stati membri, nell’ambito della loro discrezionalità. Inoltre, la vicenda esaminata presentava indubbie peculiarità ed evidenti caratteri di novità anche rispetto ai casi in precedenza oggetto delle pronunce di questo Consiglio che aveva, invece, ritenuto sufficiente la mera retrodatazione della nomina. La novità della questione è, del resto, evidenziata anche dalle difese di parte appellata che ha, correttamente, osservato come, rispetto alle soluzioni giurisprudenziali affermate in passato da questo Consiglio, dovesse tenersi conto dell’indirizzo “ evolutivo della giurisprudenza domestica recettivo degli stimoli prodotti dalle fonti – giuridiche e giurisprudenziali – sovranazionale ” ( f . 14 della memoria difensiva). Si tratta, quindi, di materia nell’ambito della quale si registrano costanti evoluzioni, a cui può ascriversi anche la presente pronuncia, che, come evidenziato, ha trattato un caso nuovo nella parte relativa al rimedio da individuare per evitare la discriminazione e tutelare la donna lavoratrice.
9.3. In questo quadro, appare doveroso riconoscere l’errore scusabile dell’Amministrazione che aveva, comunque, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento all’epoca, ammettendo la sig.ra -OMISSIS- alla frequenza di un nuovo corso e disponendo la retrodatazione della nomina, senza, tuttavia, provvedere a quella collocazione in graduatoria che è risultata l’ulteriore rimedio necessario per elidere i possibili effetti discriminatori e che, come spiegato, non era agevole “ estrarre ” dalla sentenza della Corte di Giustizia, né dalla giurisprudenza amministrativa, che non si era ex professo occupata di un caso come quello in esame. Deve, quindi, affermarsi la scusabilità dell’errore compiuto dall’Amministrazione ed escludersi, pertanto, l’obbligo di risarcire i danni patiti dalla sig.ra -OMISSIS-.
10. In ragione di quanto sin qui esposto il ricorso in appello deve respingersi nella parte relativa all’impugnazione dei capi della sentenza di primo grado che hanno accolto la domanda di annullamento; deve, invece, accogliersi in riferimento al terzo motivo e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, deve escludersi il diritto al risarcimento del danno.
11. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ( cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; Id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
12. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate in ragione della soccombenza reciproca tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie limitatamente all’impugnazione del capo di sentenza relativo alla domanda di risarcimento del danno e respinge per il resto; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, respinge la domanda di risarcimento del danno articolata dalla sig.ra -OMISSIS-; conferma, per il resto, la sentenza appellata.
Compensa tra le parti costituite le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata e la sig.ra -OMISSIS-, citata ai paragrafi 2, 3 e 8.2.1 della presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN OL, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
RE RD, Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE RD | IN OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.