Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1470
TAR
Ordinanza cautelare 16 febbraio 2022
>
TAR
Ordinanza cautelare 25 gennaio 2023
>
TAR
Ordinanza cautelare 23 febbraio 2023
>
TAR
Ordinanza presidenziale 23 ottobre 2023
>
TAR
Sentenza 21 novembre 2024
>
CS
Accoglimento
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Collocazione in graduatoria e decorrenza giuridica ed economica

    Il TAR ha ritenuto che il differimento dell'immissione in ruolo abbia comportato un effetto penalizzante e una discriminazione a causa della maternità, disponendo la retrodatazione della nomina e il collocamento in graduatoria con il punteggio del corso successivo.

  • Accolto
    Collocazione nel ruolo dei medici principali

    La collocazione nel ruolo è stata disposta conseguentemente all'accoglimento della domanda di annullamento del decreto di approvazione della graduatoria e al riconoscimento della retrodatazione della nomina.

  • Accolto
    Illegittimità degli atti presupposti e connessi

    Gli atti sono stati annullati in quanto presupposti o connessi agli atti ritenuti illegittimi.

  • Accolto
    Diritto alla decorrenza giuridica della nomina

    Il TAR ha riconosciuto la retrodatazione giuridica della nomina, ritenendo che il differimento avesse comportato una discriminazione.

  • Accolto
    Diritto di precedenza in graduatoria

    Il TAR ha accolto la domanda, disponendo il collocamento della ricorrente nella graduatoria del corso precedente con il punteggio del corso successivo.

  • Rigettato
    Risarcimento danni per mancata retribuzione durante congedo di maternità

    Il Consiglio di Stato ha accolto il terzo motivo di appello, ritenendo sussistente un errore scusabile dell'amministrazione e escludendo l'obbligo di risarcire i danni.

  • Rigettato
    Diritto alla retribuzione per periodo successivo al congedo di maternità

    Il TAR aveva escluso il diritto al trattamento economico per il periodo in cui non vi era stata prestazione lavorativa. Il Consiglio di Stato ha confermato tale esclusione.

  • Rigettato
    Diritto alla retribuzione/indennità di maternità durante congedo obbligatorio

    Il TAR aveva escluso il diritto al trattamento economico per il periodo in cui non vi era stata prestazione lavorativa. Il Consiglio di Stato ha confermato tale esclusione.

  • Accolto
    Esclusione dal corso di formazione dirigenziale

    Il TAR ha ritenuto fondata la domanda, considerando l'esclusione dal corso di formazione dirigenziale illegittima a seguito del riconoscimento del diritto di collocazione nel ruolo dei medici principali.

  • Accolto
    Diritto di scrutinio e ammissione al corso dirigenziale

    La domanda è stata accolta in conseguenza dell'accoglimento delle domande relative al collocamento in graduatoria e all'annullamento degli atti che ne erano derivati.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1470
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1470
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo